Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6802 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 11/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO, nell’ambito del procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a COSENZA il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME – detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – avverso la decisione reiettiva assunta dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 07/03/2025 e per l’effetto – previa disapplicazione degli artt. 6 e 8 RAGIONE_SOCIALE Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017 – ha disposto che la RAGIONE_SOCIALE Opera consenta al condannato di avere la disponibilità del fornelletto a gas, nonchØ di pentole, caffettiere ed altro, per l’arco dell’intera giornata, così come permesso ai detenuti non assoggettati al medesimo regime.
Propone ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia – con il patrocinio dell’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 69 comma 6 lett. b), 1, 35bis e 41bis Ord. pen., nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La previsione di fasce orarie per l’utilizzo di utensili inerisce alla regolamentazione del relativo diritto, nell’ottica di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune comporta. Tale programmazione non Ł violativa del principio RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento – a fronte dei detenuti ristretti in altri circuiti, i quali possono invece cuocere i cibi per tutto il tempo in cui hanno a disposizione i fornelli – a patto che tale diversificazione risponda a esigenze organizzative, la cui valutazione Ł rimessa all’Amministrazione penitenziaria.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il Tribunale non ha fornito una motivazione effettiva, circa la ragione per la quale l’avere stabilito le fasce orarie deputate alla cottura dei cibi integri una scelta esorbitante,
rispetto al ragionevole contemperamento anche delle esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.
A completamento RAGIONE_SOCIALE sintesi contenuta in parte narrativa, si può evidenziare come COGNOME sia un detenuto, assoggettato al regime differenziato ex art. 41bis legge 26 luglio 1975 n. 354, al quale Ł stata negata dall’amministrazione penitenziaria la possibilità di avere la disponibilità del fornello a gas, nonchØ di pentole, caffettiere e altri utensili di tal genere, per l’intera giornata e non solo entro determinate fasce orarie predeterminate. Il Magistrato di sorveglianza, nel ritenere infondate le doglianze del condannato, ha sostanzialmente ritenuto condivisibile l’esigenza di mantenere una differenziazione, quanto al regime di vigilanza e tutela, fra la situazione inerente ai condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41bis ord. pen. e quella, di diverso genere, che Ł propria dei detenuti allocati in reparti individuati secondo un differente livello di sicurezza.
Il Tribunale di sorveglianza, invece, ha accolto il reclamo proposto dallo stesso COGNOME, avverso il suddetto provvedimento reiettivo assunto dal Magistrato di sorveglianza; infine il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato la decisione di accoglimento del reclamo, favorevole dunque alle richieste del detenuto. Questo il breve riassunto RAGIONE_SOCIALE vicenda ora al vaglio di questo Collegio.
Il principio di diritto che governa la materia – e al quale si intende ora dare continuità – Ł nel senso RAGIONE_SOCIALE piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste – prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari – vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo.
Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41bis ord. pen.; e, infatti, in caso contrario, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, presenterebbero – sotto l’aspetto pratico e attuativo – una regola di tenore vanamente vessatorio.
3.1. In disparte tale considerazionedi carattere generale, vi Ł poi una ulteriore specificazione da valutare, ad ampliamento e integrazione RAGIONE_SOCIALE suddetta regola ermeneutica. Posto il piø ampio principio RAGIONE_SOCIALE illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi – laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall’art. 41bis ord. pen. e i detenuti comuni.
Una pianificazione differenziata RAGIONE_SOCIALE medesima – e pienamente assicurata – attività all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione, allorquando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, l’eventuale sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all’ottenimento sotto le mentite spoglie RAGIONE_SOCIALE regolamentazione di carattere generale – di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva RAGIONE_SOCIALE carcerazione.
3.2. Muovendosi secondo tale angolo prospettico, allora, sarà consentito all’Amministrazione penitenziaria addurre motivate ragioni, quali la necessità di assicurare un maggiore e piø assiduo controllo, quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41bis ord. pen., nonchØ di valorizzare la necessità di verificare l’assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell’attività penitenziaria.
In generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Gallo, Rv. 280532 – 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. Giustizia in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. COGNOME, Rv. 285204 – 01, nella cui parte motiva Ł dato leggere quanto segue: «L’amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato – richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione RAGIONE_SOCIALE vigente circolare ministeriale e già indicata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di NOME COGNOME – che la concentrazione dell’autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un’attività lato sensu pericolosa; Ł compatibile con l’organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41bis , presenti, per la maggior parte RAGIONE_SOCIALE giornata, nella camera detentiva; garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all’intera giornata (cioŁ tra le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l’organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai piø ampio, l’estensione, nei loro confronti, all’intera giornata dell’autorizzazione alla cottura dei cibi Ł frutto, nella prospettiva dell’amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti. … Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41bis rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALE detenzione. Dovendosi, quindi, escludere che l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41bis si risolva in un trattamento discriminatorio, si impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata …»).
Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha sostenuto non esser stata segnalata dall’amministrazione penitenziaria alcuna esigenza organizzativa, a fondamento RAGIONE_SOCIALE differenziazione operata, in relazione ai detenuti assoggettati al regime ex art. 41bis ord. pen., rispetto alla posizione di coloro che si trovano allocati in altri reparti; la diversificazione, secondo tale ottica, andrebbe ad assumere una marcata valenza discriminatoria.
Tuttavia, lo stesso Tribunale di sorveglianza, decidendo sul reclamo, ha riportato quanto evidenziato dall’amministrazione penitenziaria già al Magistrato di sorveglianza, ossia la presenza di problematiche attinenti ad esigenze di natura organizzativa, connesse
alla maggiore pericolosità dei condannati assoggettati a tale regime differenziato e, dunque, alla necessità di mantenere nei loro confronti un piø elevato livello di vigilanza e tutela.
4.1. A maggiore specificazione del contenuto intrinseco di tale esigenza di natura organizzativa e gestionale, nel ricorso si Ł poi sottolineato anche come i soggetti detenuti in regime ordinario abbiano, inevitabilmente, la possibilità di partecipare a un maggior numero di attività di tipo rieducativo e, quindi, abbiano la possibilità di permanere all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria cella per un piø esteso arco temporale.
Sempre secondo l’impostazione propugnata dal ricorrente, consentire ai detenuti non sottoposti a regime differenziato di provvedere alla cottura dei cibi durante l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata – piuttosto che in finestre orarie predeterminate – consentirebbe di raggiungere l’importante risultato di non inibire la partecipazione di questi ultimi alle attività rieducative, programmate in loro favore entro l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata; tale problematica non si porrebbe, al contrario, nel caso di detenuti sottoposti al regime carcerario ex art. 41bis ord. pen., i quali, secondo legge, prendono parte a un numero inferiore di attività trattamentali, così permanendo per un lasso di tempo inferiore all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria camera.
I detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 41bis ord. pen., in definitiva, avrebbero una minore esigenza di diluire il tempo di cottura dei cibi e, da ciò, deriverebbe la natura nØ discriminatoria, nØ inutilmente severa, RAGIONE_SOCIALE delimitazione di tale attività in fasce orarie.
4.2. Un elemento ulteriore – che il ricorrente parimenti pone a fondamento RAGIONE_SOCIALE esigenza di stabilire restrizione in fasce orarie, quanto alla possibilità di cottura dei cibi – Ł costituito dalla allocazione dei detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41bis ord. pen. in camere di detenzione singole.
Sul punto specifico, la suddetta previsione di limitazioni orarie viene anche giustificata sulla base RAGIONE_SOCIALE intrinseca diversità del percorso trattamentale riservato a tali detenuti, rispetto all’ iter rieducativo seguito dai detenuti comuni. Questi ultimi, infatti, sono alloggiati in celle che ospitano piø persone, circostanza atta a creare problemi di salubrità dell’aria anche particolarmente seri, che deriverebbero dalla simultanea cottura dei pasti destinati a una pluralità di persone; tali profili critici, al contrario, sono insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, per essere essi, appunto, collocati in celle singole.
4.3. A fronte di tali argomentazioni – connotate da una concreta e non contrastata base logica ed esaustivamente argomentate – che vengono poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE differenziazione de qua , il Tribunale di sorveglianza ha opposto genericamente non esser state addotte specifiche esigenze di tipo organizzativo, a sostegno RAGIONE_SOCIALE limitazione oraria.
4.4. Risultano addotte, al contrario, delle concrete e logiche spiegazioni, rispetto alla avversata restrizione oraria; tali delimitazioni attengono alla disciplina dell’esercizio del diritto, senza minimamente negarne l’esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sØ stesso.
¨, in effetti, pacifico che – dalla situazione di restrizione carceraria – possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente scaturiscono dall’adozione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE permanenza delle persone all’interno delle strutture carcerarie, nonchØ ad assicurare il mantenimento dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo. Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzionalità e laddove presentino tali intrinseche connotazioni – possono incidere, del tutto legittimamente, sull’intonso diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei
cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo ad un semplice interesse legittimo.
4.5. La sequenza dei ragionamenti sin qui condotti introduce a una tematica di piø vasta portata, afferente ai limiti entro i quali debba svolgersi il sindacato giurisdizionale, rispetto agli ambiti decisionali che sono propri dell’azione amministrativa.
Sul punto, costituisce principio di diritto unanimemente condiviso, quello secondo cui non Ł consentito al Giudice sostituire la propria autonoma valutazione, alle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione; in tal modo, infatti, l’Autorità giudiziaria finirebbe per esercitare un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, laddove gli Ł demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato di legittimità, estensibile al già menzionato piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzione RAGIONE_SOCIALE scelta amministrativa, in specie quando essa incida su diritti fondamentali (per una completa disamina del tema, si veda, fra tante, Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia in proc. Panaro, Rv. 283974 – 01).
4.5.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha in realtà invaso un campo di indagine estraneo al controllo da compiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla RAGIONE_SOCIALE dell’istituto una modalità organizzativa difforme, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato (e che, palesemente, non era lesiva del sottostante diritto soggettivo), oltre che reputata dai giudici del merito maggiormente opportuna, a fronte RAGIONE_SOCIALE finalità di garantire ai detenuti la possibilità di procedere alla cottura dei cibi.
In questo modo – senza evidenziare che la scelta organizzativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse violato il relativo diritto di ciascun detenuto di cucinare i cibi – l’autorità giudiziaria si Ł arrogata una funzione ‘sostitutiva’, andando a compiere direttamente una scelta organizzativa alternativa; e il tutto si Ł verificato in un campo riservato all’autorità ammnistrativa, ossia all’unica autorità in grado di ponderare la adeguatezza e fattibilità delle plurime opzioni di carattere esecutivo, previo raffronto con la situazione concreta esistente in ciascun istituto e contemplando anche la necessaria esigenza, di garantire la parità delle condizioni di vita di tutti i detenuti.
4.5.2. Per concludere, a fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, nØ lesiva AVV_NOTAIO specifico diritto soggettivo de detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il giudice di sorveglianza si sarebbe dovuto arrestare al sindacato circa la legittimità dell’atto, senza poi entrare nel merito dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE potestà attuativa riservata all’amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME