SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9995 2025 – N. R.G. 00017430 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice NOME COGNOME pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D’APPELLO ex a. 281 sexies cpc
nella causa civile di secondo grado , iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO , promossa da:
(cod. fisc.
)
col procuratore domiciliatario AVV_NOTAIO NOME,
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc.
)
contumace
PARTE APPELLATA
P.
C.F.
CONCLUSIONI
Parte appellante conferma le conclusioni dell’atto di citazione in appello, cioè:
‘IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere … il proposto appello e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace n. 6894 del 2023, R.G. 13596/23, depositata il 09.11.2023, rigettare l’opposizione proposta avverso l’intimazione ad adempiere n. 2023043058392500753232 … vittoria di spese e compensi … relativi ad entrambi i gradi di giudizio’
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l’8.3.2023, l’odierno appellato si rivolse al giudice di pace di per ottenere l’annullamento dell’intimazione ad adempiere numero NUMERO_CARTA, allegando vizi nella notifica dei verbali presupposti, nonché ‘probabile’ prescrizione delle sanzioni e ‘probabile’ decadenza del dalla pretesa.
Il i costituì innanzi al giudice di pace con comparsa del 16.5.2023 per resistere all’opposizione.
Con sentenza 6894/2023 pubblicata il 9.11.2023, il giudice di pace di Milano (GALLO) così fra l’altro argomentava:
‘ Nel caso di specie va dunque rilevato che il ha prodotto le relazioni di notifica dei 6 verbali presupposti dell’ingiunzione di pagamento e della stessa ingiunzione inviata al ricorrente dalle quali risulta che i medesimi atti venivano consegnati in busta sigillata al portiere dello stabile, firmatario per ricevuta. La notifica veniva pertanto eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. con il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma ivi compreso la comunicazione informativa a mezzo lettera raccomandata con l’indicazione del numero trascritto.
L’opposizione va dunque rigettata.
Si ritiene comunque di contenere l’importo da pagare nella misura di € 2.249,75, non facendo pagare l’importo delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981
Sussistono giustificati motivi, in ragione delle questioni trattate nel presente giudizio, che possono essere oggetto di giurisprudenza contrastante per compensare le spese di lite’
e quindi così decideva:
‘ rigetta le domande formulate da parte della opponente e per l’effetto conferma la intimazione ad adempiere di pagamento n. 2023043058392500753232, contenendo l’importo da pagare in Euro 2.249,75 concedendo all’opponente una dilazione di pagamento fino al 30.6.2024 – spese compensate’
Contro tale sentenza propone appello il chiedendone la riforma parziale eccependo in particolare la violazione dell’a. 112 cpc sia in riferimento alle maggiorazioni ex a. 27 della legge 689/1981 sia in riferimento alla dilazione di pagamento.
L’appellante pertanto concludeva chiedendo che, in riforma parziale della sentenza, fosse respinta l’opposizione proposta dallo con condanna di esso alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Con decreto 15.7.2024 il giudice originariamente designato dichiarava la contumacia dell’appellato
all’udienza 18.2.2025 disponeva rinvio all’udienza 12.2.2027.
Con provvedimento 31.10.2025 tale udienza veniva anticipata.
All’udienza del 4.12.2025 le parti, rassegnate le conclusioni come in epigrafe trascritte, hanno discusso la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc e, all’esito, il giudice ha trattenuto la causa per il deposito della sentenza.
I motivi della decisione
L’appello è fondato e va accolto.
Va anzitutto osservato che è ormai irrevocabile (per mancanza di impugnazione sul punto da parte dello qui rimasto contumace) l’accertamento della regolarità delle notifiche dei verbali di contestazione su cui si fonda l’intimazione ad adempiere oggetto dell’opposizione proposta dallo
Quanto al resto deve invece osservarsi che colla sentenza qui impugnata il giudice di pace (pur avendo dichiarato che ‘ rigetta le domande formulate da parte della opponente ‘ e ciò senza ulteriore specificazione) nondimeno poi non si limitò a
‘ conferma la intimazione ad adempiere di pagamento n. 2023043058392500753232’ ma a ciò aggiunse la statuizione che
‘ contene l’importo da pagare in Euro 2.249,75’
e inoltre
‘ conce all’opponente una dilazione di pagamento fino al 30.6.2024’, e infine compensò le spese di lite senza spiegarne in concreto la ragione (posto che il vago richiamo a
possibile giurisprudenza contrastante pare del tutto inidoneo a tale fine).
La riduzione della sanzione (giustificata col fatto che ‘ si ritiene comunque di contenere l’importo da pagare nella misura di € 2.249,75, non facendo pagare l’uimporto delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981’ ) indipendentemente dalla mera apparenza di una tale motivazione (che non consente di comprenderne l’effettivo fondamento giuridico) risulta accordata senza che fosse stata in nessun modo richiesta dall’opponente, i cui laconici motivi di opposizione, come si è detto, riguardavano solo asseriti vizi di notifica, ‘probabile’ prescrizione e ‘probabile’ decadenza ex a. 1 comma 163 della legge 296/2006 (norma per giunta relativa a tributi locali, laddove nella specie si trattava di sanzioni amministrative), comunque senza nessun accenno, sia pur minimo, alle maggiorazioni. La parte della sentenza relativa all’indebito abbuono delle maggiorazioni è dunque nulla per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione.
Altrettanto deve osservarsi in riferimento alla dilazione di pagamento, che neppure aveva formato
oggetto di nessuna istanza dell’opponente Anche questa parte della sentenza va perciò dichiarata nulla.
In accoglimento dell’appello, dunque, in parziale riforma della sentenza in questione va confermato il rigetto (integrale) dell’opposizione proposta dallo mentre devono essere dichiarate nulle le parti di sentenza afferenti all’elisione della maggiorazione e alla concessione di una dilazione di pagamento, parti entrambe viziate da ultrapetizione.
Conseguentemente, le spese di lite dei due gradi, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell’attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc e si liquidano secondo i criteri del DM 147/2022.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
accoglie l’appello;
per l’effetto, in riforma parziale della sentenza numero 6894 del 2023 del giudice di pace Milano, depositata il 9.11.2023, conferma il rigetto totale dell’opposizione proposta da contro l’intimazione ad adempiere n. 2023043058392500753232;
dichiara nulla la sentenza suddetta limitatamente alle parti in cui il giudice di pace:
limita illegitttimamente l’importo dovuto dall’appellato al
accorda a un’indebita dilazione di pagamento;
condanna l’appellato
a rifondere all’appellante
;
:
le spese processuali del procedimento di primo grado, che liquida in € per compensi professionali, oltre alle spese generali e oneri riflessi;
le spese processuali di questo grado d’appello, che liquida in € 147,00 per spese, e € per compensi professionali, oltre alle spese generali e oneri riflessi.
Così deciso il giorno 23 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice NOME COGNOME