Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6195 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6195 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25028/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e n.q. di eredi di COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 3040/2024 pubblicata il 20/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con riferimento alla materia ancora viva nel giudizio di legittimità si controverte in ordine alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione riconosciuta ai superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi del combinato disposto degli artt.34 comma 1 del d.l. n.159/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n.222/2007) e 8 RAGIONE_SOCIALE legge n.302/1990.
Il Tribunale di Tivoli dichiarava il diritto dei superstiti alla speciale elargizione «soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza dal 1°.1.2003».
La Corte d’appello di Roma ha rigettato in parte qua l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, e ha confermato la decorrenza già riconosciuta dal giudice di prime cure.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo. NOME ed NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato da memoria.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 34 del d.l. n. 159/ 2007, dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/1990 e dell’art. 11 delle preleggi «determinata dall’assunzione a riferimento per il calcolo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione in favore delle vittime del dovere RAGIONE_SOCIALE data del 01.01.2003».
Sulla questione agitata nel ricorso questa Corte, con l’ordinanza n.34795/2024 aveva già ritenuto di poter individuare nel 26/08/2004, quale data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.206/2004, il dies a quo rilevante al fine del computo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione.
L’orientamento è stato di recente confermato da Cass. n.727/2026 che ha riesaminato funditus la materia controversa, ritenendo all’esito di poter confermare il precedente orientamento, sulla base del principio di diritto che di seguito si riporta: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, RAGIONE_SOCIALE legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data RAGIONE_SOCIALE corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004».
Dalla sentenza in questa sede impugnata e dal controricorso non risultano ragioni sufficienti per discostarsi dall’orientamento di recente formazione, che appare dunque meritevole di essere confermato.
Alla luce di queste considerazioni deve ritenersi fondata la censura sollevata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e tanto basta per l’accoglimento del motivo di ricorso con la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.
La Presidente
NOME COGNOME