Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 35006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20963-2023 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliat i presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 206 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 9 ottobre 2023 (R.G.N. 307/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 20963/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/9/2025
giurisdizione Lesioni riportate nell’attività di contrasto alla criminalità e benefici assistenziali
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame del signor NOME COGNOME, all’epoca dei fatti assistente capo coordinatore RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato, e ha confermato, pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva negato all’appellante lo status di vittima del dovere e i connessi benefici assistenziali, in riferimento alle lesioni riportate nel corso del servizio antisequestri, eseguito il 30 marzo 1990 in località Piani d’Aspromonte.
1.1. -In linea preliminare, la Corte di merito reputa infondata l’eccezione di prescrizione accolta dal giudice di prime cure , argomentando che è imprescrittibile l’azione volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere: la prescrizione concerne soltanto i benefici economici che su tale status si fondano.
1.2. -Le domande non possono, comunque, essere accolte.
L’incidente si è verificato a causa RAGIONE_SOCIALEa scarsa visibilità e del fondo stradale ghiacciato, mentre l’appellante si accingeva a raggiungere altre pattuglie e ad avviare un’operazione di rastrellamento, finalizzata alla ricerca di ostaggi.
Nel caso di specie, anche a voler configurare un’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità o di tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità, non si ravvisa «alcuna relazione tra il rischio implicato da tali attività e quello che ha causato l’evento (come sarebbe stato per esempio se l’incidente si fosse verificato nel corso di un inseguimento, mentre nella specie è accaduto addirittura prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di rastrellamento, per quanto dopo l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘orario di servizio)» (pagine 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa pron uncia d’appello).
Né si riscontrano, infine, le condizioni di maggiore pericolosità delineate dall’art. 1, comma 564, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello propone ricorso principale il signor NOME COGNOME, formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-I l RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con il medesimo controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione camerale.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente principale censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente «la collocabilità RAGIONE_SOCIALE‘incidente non già nella fase di semplice avvicinamento ai luoghi in cui si sarebbero svolte le attività anticrimine, bensì nel pieno RAGIONE_SOCIALE‘operazione di Polizia costituita da Servizio Antisequestri in corso in quel momento nella Località ‘Piani d’Aspromonte’» (pagina 17 del ricorso per cassazione).
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente principale denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente, inidonea a dar conto del percorso argomentativo che ha condotto alla decisione.
-Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente principale lamenta, infine, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005 e osserva che i fatti, anche a volerli collocare nella fase antecedente al «fantomatico incontro con altre unità» (pagina 22 del ricorso per cassazione), comunque si ricollegano al «pericoloso compito di setacciare una zona aspromontana ad alto tasso di criminalità» (pagina 23 del ricorso) e
meritano la tutela sancita dalla legge per tutte le attività correlate al contrasto RAGIONE_SOCIALEa criminalità.
-Il secondo motivo, in quanto prospetta in limine un vizio insanabile RAGIONE_SOCIALEa sentenza, richiede esame prioritario e dev’essere disatteso.
4.1. -La pronuncia impugnata è esente dai vizi e dalle anomalie radicali RAGIONE_SOCIALEa motivazione che il ricorrente principale censura.
4.2. -La sentenza d’appello offre adeguati e pertinenti ragguagli sull’ iter logico che sorregge il rigetto RAGIONE_SOCIALEe doglianze formulate con il gravame e la consequenziale conferma, pur con un diverso supporto argomentativo, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale.
Dalla motivazione emerge nitido il fondamento logico del convincimento che i giudici di merito si sono formati in rapporto a tutte le questioni dibattute.
Pertanto, i giudici d’appello hanno assolto all’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., nella nozione oggi specificata dal codice di rito (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053).
-Le statuizioni non sono neppure inficiate dall’omesso esame di un fatto decisivo, denunciato con il primo mezzo del ricorso principale.
5.1. -I giudici d’appello (pagine 5 e 6) non incorr ono nell’erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa sequenza degli eventi che ha indotto questa Corte, nella pronuncia richiamata dal ricorrente principale nella memoria illustrativa (pagine 2 e 3), a cassare una pronuncia di merito (Cass., sez. lav., 14 giugno 2024, n. 16620), sul presupposto che avesse errato nel considerare conclusa un’operazione ancora in fieri .
5.2. -Nel caso di specie, per contro, la Corte territoriale non disconosce l’inerenza del servizio concretamente svolto all’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, tipizzata dall’art. 1, comma 563, lettera a ), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005.
Né la Corte d’appello di Firenze interpreta contra legem le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, restringendone surrettiziamente il perimetro applicativo.
L’asse portante RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi risiede nelle seguenti considerazioni (pagina 6), che non escludono in radice lo svolgimento di un’attività attinente al contrasto ad ogni tipo di criminalità o, comunque, di un’attività di tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità (cfr., in tal senso, anche le notazioni esposte a pagina 3 del controricorso): «L’attività di istituto è stata quindi, ad avviso del collegio, solo occasione del fatto lesivo, che avrebbe potuto occorrere a chiunque altro si fosse trovato in quel luogo e in quel momento, rappresentando esso la realizzazione di un rischio generico, gravante su qualsiasi utente RAGIONE_SOCIALEa strada. Ne deriva, secondo la Corte, l’impossibilità di dire occorso il fatto effettivamente (cioè in un reale rapporto di causa/effetto) n el ‘contrasto ad ogni tipo di criminalità’ o ancora ‘in attività di tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica incolumità’».
6. -Tali rilievi non prestano il fianco alle censure mosse con il terzo motivo del ricorso principale e si dimostrano conformi a diritto.
6.1. -Nel puntualizzare i princìpi enunciati da Cass., S.U., 24 febbraio 2022, n. 6214, e 4 maggio 2017, n. 10791, e diffusamente esaminati dal ricorrente principale nella memoria illustrativa e nel rimarcare la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe vicende allora scrutinate, questa Corte ha di recente chiarito che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di vittima del dovere, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una RAGIONE_SOCIALEe attività tipizzate dall’art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005.
Benché non sia richiesto un rischio specifico ulteriore (sentenza n. 10791 del 2017, cit.), è necessario che l ‘ evento, da cui è scaturita la lesione, concretizzi la speciale pericolosità e/o il rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (Cass., sez. lav., 24
dicembre 2024, n. 34299 e, di recente, Cass., sez. lav., 22 giugno 2025, n. 16669, menzionata dal ricorrente principale nella memoria illustrativa).
La nozione di causa non può essere intesa nei termini naturalistici di mera condicio sine qua non RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, ma dev’essere inquadrata in chiave normativa, alla stregua RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALEa disciplina che la contempla come elemento di fattispecie. È l’assunzione di un rischio qualificato che vale a differenziare «la categoria RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un ‘i nfermità per causa di servizio» (sentenza n. 34299 del 2024, cit., in motivazione) e a rendere ragione di uno ius speciale , altrimenti foriero d’i nsostenibili disparità di trattamento.
6.2. -A tali princìpi, che devono essere in questa sede ribaditi, si è uniformata la sentenza d’appello .
In consonanza con la corretta interpretazione del dato normativo, la Corte di merito vaglia le particolari circostanze che contraddistinguono la vicenda concreta ed esclude in punto di fatto che l’incidente, per i fattori causali che l’hanno determinato (nebbia e fondo ghiacciato) e per il particolare contesto temporale in cui si colloca, concretizzi i l rischio tipico, insito nell’attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità e quindi meritevole RAGIONE_SOCIALEa speciale tutela accordata dalla legge.
Tale valutazione, nel ponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti, è coerente con le coordinate normative tracciate da questa Corte e non delimita in modo arbitrario il rischio tipico , definito secondo l’ id quod plerumque accidit e ineludibile ragion d’essere di un regime di particolare favore.
7. -Dalle considerazioni illustrate discende il rigetto del ricorso principale.
-Il ricorso incidentale, incentrato sul profilo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta e condizionato ex professo all’accoglimento del ricorso principale, resta, dunque, assorbito.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse.
-Il rigetto del ricorso principale impone di dare atto dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d i chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME