SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 156 2025 – N. R.G. 00000035 2025 DEPOSITO MINUTA 30 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano L A C O R T E D ‘
A P P E L L O D I P E R U G I A – S E Z I O N E L A V O R O –
composta dai magistrati:
Dr. NOME COGNOME Dr.ssa NOME COGNOME COGNOME. NOME COGNOME
Presidente Consigliera est.
Consigliere
Sentenza n. 156/2025
Oggetto:
appello avverso la sentenza n. 119/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -giudice del lavoro- status di vittima del dovere – requisiti
Pubblicando il dispositivo in data 5 novembre 2025, all’esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter C.p.C., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 35 dell’anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
nato il DATA_NASCITA a Città di Castello (PG) e ivi residente in INDIRIZZO, CF: ; rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE – CF e pec -e NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE -CF e pec – e con loro elettivamente domiciliato a Tolentino (MC), INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, come da procura alle liti estesa su foglio separato, sottoscritta per autentica dal difensore che ne ha inserito la copia informatica autenticata con l’apposizione della firma nella busta telematica contenente l’atto di appello, ai sensi dell’art. 83, ultimo comma CpC (indicando numero di fax NUMERO_TELEFONO e indirizzo p.e.c.: C.F. C.F. C.F.
– a RAGIONE_SOCIALE p e l l a n t e –
c o n t r o
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore , organicamente patrocinato dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ), presso la cui sede è ex lege domiciliato in INDIRIZZO (PEC: – P. P.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 119/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -giudice del lavoro pubblicata il 28 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DFEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza n. 119/2025 il giudice del lavoro di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso che dinanzi a quell’ufficio l’ex soldato di leva aveva proposto al fine di vedere riconosciuto in suo favore lo status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 563, ovvero comma 564 della Legge 206/2005 e, con esso, le prestazioni di natura assistenziale previste dal legislatore in ragione delle gravi invalidità conseguite all’evento infortunistico subito in data 30 giugno 1985 a suo dire nel corso di un servizio di vigilanza presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Baiano di Spoleto.
Condividendo le argomentazioni spese dal giudice di legittimità in un recente pronunciamento ( sentenza n. 34299 del 24.12.2024), sostenne il primo giudice, ampiamente argomentando con riguardo alla differenza dei casi esaminati dalla diversa giurisprudenza invocata dalla difesa dell’ex RAGIONE_SOCIALE , come non potesse ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell’ambito di una operazione di soccorso potesse valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere.
Il Tribunale in particolare ritenne che sebbene dovesse considerarsi vittima del dovere il dipendente pubblico che si cagioni un’infermità nel corso di un servizio in un ambito considerato pericoloso da una presunzione juris et de jure , senza necessità di ulteriori accertamenti, è pur vero che l’infermità deve essere causalmente riconducibile allo specifico rischio tutelato e cioè deve costituirne una concretizzazione, pena determinare un automatismo che porrebbe il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere sullo stesso piano dell’infermità dipendente da causa di servizio, nel senso che ogni sinistro che si verifichi in occasione del lavoro in ambito protetto dovrebbe dare luogo all’erogazione delle prestazioni assistenziali a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinato.
Nel caso specifico, ricostruito l’evento, il primo giudice escluse allora che esso potesse ascriversi alla fattispecie invocata in via principale del comma 563, lett. c) del comma 1 della legge n. 266/2005, esso facendo riferimento ad eventi che causino il decesso o l’infermità di dipendenti pubblici impegnati in servizi di vigilanza ad infrastrutture civili e militari . Con tale disposizione il legislatore aveva inteso tipizzare delle situazioni di rischio particolare cui i dipendenti pubblici sono esposti per motivi di servizio nelle quali -a prescindere dalla sussistenza di specifiche condizioni ambientali ed operative
rilevabili nelle situazioni concrete che riguardano le sole situazioni disegnate dal comma 564 -in caso di sinistro che costituisca la concretizzazione di uno dei rischi tutelati, il soggetto colpito deve essere considerato vittima del dovere.
Nel caso di specie il sinistro oggetto di causa si era verificato senz’altro a causa di servizio, visto che il ricorrente si era infortunato mentre, in divisa ed armato, faceva la spola fra il luogo di guardia e quello in cui avrebbe dovuto riposare e che tale servizio era afferente alla vigilanza di una rilevante infrastruttura RAGIONE_SOCIALE, ma esso era stato concretamente causato non da uno dei rischi tipici speciali in forza dei quali la legge poneva detta attività su un piano diverso da quelle ordinarie (quelli che derivano dall’uso delle armi o perlomeno dalle funzioni di custodia e difesa del luogo vigilato), bensì dall’uscita di strada, per ragioni non esplicitate in causa, dell’automezzo che lo trasportava e perciò per un rischio correlato alla circolazione stradale degli autoveicoli che non è direttamente correlato all’attività di vigilanza oggetto di speciale protezione.
A diversa conclusione non poteva giungersi neppure esaminando la richiesta subordinata di considerare l’evento ai sensi del comma 564 perché secondo il Tribunale difettava radicalmente in causa l’allegazione della sussistenza di condizioni ambientali ed operative particolari che potessero rendere il trasporto con il mezzo RAGIONE_SOCIALE differente e quindi in grado di elevare il rischio da circolazione stradale rispetto a quello ordinariamente sussistente.
Contro la sentenza ha proposto impugnazione che, così come sopra rappresentato e difeso, articolando due distinti motivi di appello, ne chiede l’integrale riforma, previa reiterata richiesta di acquisizione presso l’ della documentazione esistente relativa alla ricostruzione delle cause della fuoriuscita di strada dell’autocarro che trasportava i militari al rientro dal turno di guardia.
Fissata l’udienza di discussione orale e notificato il ricorso alla controparte, si è costituito il difesa contestando la fondatezza delle ragioni di impugnazione rappresentate dall’appellante.
All’esito della discussione orale questa Corte ha ritenuto di dovere approfondire lo studio delle questioni in contesa, differendo la discussione ad altra data e, ravvisandone le condizioni, sostituendo la discussione orale -peraltro già svolta- con la trattazione scritta, così assegnando alle parti termine per note.
Per ragioni organizzative dell’ufficio il termine è stato poi differito al 4 novembre 2025.
All’esito del deposito delle note, con dispositivo depositato il giorno successivo questa Corte ha definito il grado di giudizio respingendo il gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricostruzione dell’evento.
Non è in contestazione tra e parti che l’evento che causò le lesioni traumatiche subite dal fante avvenne il 30 giugno 1985, poco dopo la mezzanotte.
era appena smontato dal turno di guardia armata presso lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Baiano di Spoleto, ed era, sul cassone posteriore, a bordo di un autocarro RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO che lo avrebbe dovuto riportare al corpo di guardia per la riconsegna dell’arma e per il previsto riposo, prima di riprendere un nuovo di turno di guardia armata.
Durante il percorso l’autocarro si ribaltò uscendo di strada ed il fante riportò, a causa dell’urto subito per il ribaltamento, trauma cranico con leggero stato commotivo i cui esiti invalidanti progredirono purtroppo nel tempo.
Dalla dichiarazione medica del 2 luglio 1985 in atti ( doc. n. 4 dell’appellante) si evince la presenza di due testimoni.
In atti non risulta alcuna migliore ricostruzione del sinistro stradale e la difesa pubblica del Ministero ha riferito che per il tempo trascorso nessuna documentazione ulteriore rispetto a quella in atti sarebbe reperibile.
2. Il primo motivo di appello .
Lamenta l’appellante che il Tribunale avrebbe fornito una erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 563 della Legge n. 266/2005.
Secondo il comma 563 citato ‘ per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.’.
L’appellante riconosce che ha diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere chi abbia riportato lesioni permanenti in conseguenza di eventi verificatisi in una delle ipotesi tipizzate nelle lettere da a) a f) del citato comma, in ragione dei particolari sacrifici richiesti agli operatori in alcune specifiche attività di servizio ritenute di per sé più a rischio, ma sostiene che debbano ricomprendersi nella tutela tutti gli eventi avvenuti ‘in conseguenza’ dei pericoli connaturati a tali peculiari ‘contesti’ di impiego.
Prosegue l’appellante che per questi motivi l’evento fonte di lesione può essere qualunque accadimento oggettivo, colposo o ‘accidentale’ , avvenuto in conseguenza delle attività di servizio codificate nelle lettere da a) a f) del
comma 563.
Ne conseguirebbe che anche il trasporto del personale RAGIONE_SOCIALE per il rientro in caserma dopo l’esecuzione del servizio di guardia ben possa rientrare nel contesto dell’attività di servizio svolta.
La interpretazione fornita al testo legislativo dalla difesa dell’appellante non può essere condivisa.
Chiaramente, infatti, la norma tutela il personale impegnato in specifiche attività, sul presupposto che esse comportino l’esposizione a specifici rischi certamente diversi ed ulteriori rispetto a quelli comuni cui è esposta la generalità delle persone. Sono allora gli eventi verificatisi durante ed a causa di tali attività a rientrare nell’ambito della speciale tutela indennitaria riconosciuta dal legislatore, non invece gli eventi più latamente intesi come avvenuti in conseguenza di quelle specifiche attività di servizio.
La difesa dell’appellante, infatti, sostiene che debba farsi riferimento al contesto operativo in cui la persona è chiamata ad operare, così che ogni evento dannoso che rientri in tale contesto operativo debba trovare tutela.
La sottile distinzione ermeneutica proposta non può essere condivisa.
L’accoglimento della tesi, infatti, comporterebbe anche l’inclusione di tutti gli eventi che si siano verificati al di fuori delle specifiche attività rischiose elencate dal legislatore, sul mero presupposto della loro collocazione nel medesimo ‘contesto’: si tratta, a ben vedere, di un concetto non menzionato dal legislatore e ciò non a caso, la sua ampiezza definitoria potendo indurre ad interpretazioni estensive che la specialità della fattispecie normativa in discorso non consente, in definitiva potendosi risolvere nella coincidenza con la generica nozione di ‘ occasione’.
Nel vocabolario ( così il dizionario Treccani) il significato figurativo della parola ‘contesto’ sta infatti ad indicare il ‘ c omplesso di circostanze o di fatti che costituiscono e caratterizzano una determinata situazione, nella quale un singolo avvenimento si colloca o dev’essere ricondotto per poterlo intendere, valutare o giustificare ‘.
Se tale nozione fosse interpretata come intende l’appellante ne conseguirebbe proprio quella identificazione con la causa di servizio che la speciale normativa assistenziale a favore delle vittime del dovere per sua natura esclude.
Deve allora, e piuttosto, aversi riguardo alle singole azioni che ciascuno degli specifici servizi elencati dal legislatore nel comma 563 ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria: sono dunque gli eventi verificatisi nel compimento di tali attività ad essere compresi nella speciale tutela, non invece tutti quelli comunque avvenuti nel contesto complessivo di quel servizio che, magari, hanno esposto l’agente a rischi comuni alla generalità.
Il principio affermato con la sentenza n.34299 /2024 dalla Cassazione, ricordato e condiviso dal Tribunale, secondo il quale ‘ ai fini del riconoscimento
RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività ‘ ha trovato, del resto, conferma nella successiva, più recente ordinanza n.16669 /2025 che proprio alla singola attività necessaria per l’assolvimento del servizio tipizzato dal legislatore ha fatto riferimento, così escludendo dall’indennizzabilità, nel caso di specie, le lesioni riportate da un vigile del fuoco caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, non ritenute ascrivibili alla specifica attività di soccorso, bensì ( come nel caso trattato dalla sentenza n. 34299/2024) all’autonomo dinamismo corporeo del soccorritore.
Si tratta dunque di un principio cui il giudice di legittimità ha dimostrato di voler dare continuità e che muove dalla necessaria distinzione dell’evento soggetto alla speciale tutela della legge n. 266/2005 rispetto alle fattispecie rientranti nella causa di servizio.
Nel caso specifico è allora da escludersi che l’evento, verificatosi per il ribaltamento dell’autocarro sul quale era trasportato il giovane RAGIONE_SOCIALE di leva per rientrare in caserma per fruire della pausa tra un turno di guardia ed il successivo, sebbene verificatosi a causa ed in occasione di servizio- tanto da legittimare il riconoscimento, documentato, della causa di servizio e del conseguente equo indennizzo- resta estraneo al rischio specifico connaturale alla specifica attività di sorveglianza armata cui il fante era stato comandato e che rientra nella fattispecie di cui alla lettera c) della norma in discussione.
In questa diversa ottica non sono conferenti i precedenti giurisprudenziali cui la difesa dell’appellante continua a far richiamo anche nel presente grado, tutti accomunati dall’essersi l’evento infortunistico verificato a bordo di un automezzo, di volta in volta utilizzato per un inseguimento di criminali ( Corte d’appello di Catanzaro, sentenza n. 1302 del 14.11.2023), ovvero utilizzato per fare rientro dopo un’operazione di pattugliamento ( Cass. n. 26012 del 7.3.2018), ovvero, ancora, di soccorso( Cass. ordinanza n. 32158/2021): in tutti tali casi, infatti, l’utilizzo dell’automezzo doveva intendersi strumentale allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE specifico servizio e non un mero mezzo di trasporto dal luogo ove lo specifico servizio era stato svolto.
3. Il secondo motivo di appello.
Prevede il comma 564 dell’art. 1 della citata L. n. 266/2005 che ‘ sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e
fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative ‘.
Il regolamento introdotto con D.P.R. n. 243/2006, precisa che devono intendersi per ‘particolari condizioni ambientali od operative ‘ c) …le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto …’.
Sostiene in via subordinata l’appellante che il ribaltamento dell’autocarro sia da farsi rientrare in questa diversa ipotesi e si duole della ritenuta mancata allegazione della sussistenza di condizioni ambientali ed operative particolari cui il Tribunale ha fatto conseguire il rigetto anche di questa diversa prospettazione.
L’appellante denuncia l’insufficiente ostensione da parte degli organismi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della documentazione inerente l’episodio cui pure il soldato aveva chiesto di accedere.
Non vi è luogo, però, neppure ora, per assecondare la richiesta istruttoria con l’emissione di un generico ordine di esibizione.
In realtà deve osservarsi nuovamente, come già il primo giudice, che il RAGIONE_SOCIALE in congedo ricorrente, pur coinvolto in prima persona, omise di descrivere l’incidente, così come le condizioni di luogo ed ambientali ed, ancora, omise di indicare i testimoni ( certamente esistenti, come conferma il doc. n. 4) sopra richiamato) e che al riguardo ben avrebbero potuto riferire.
Le precarie condizioni del mezzo e della strada percorsi quella notte sulle quali si sofferma la difesa dell’appellante, dunque, si rivelano solo mere supposizioni, peraltro tardive, che mai potrebbero giustificare un approfondimento istruttorio.
Anche tale motivo di appello va allora respinto.
4. Conclusioni.
In definitiva l’impugnazione va respinta e confermata, per converso, la decisione impugnata, qui condivisa da questa Corte per le ragioni sopra argomentate.
5. Sulle spese processuali.
La regolazione delle spese processuali del grado segue la soccombenza. La liquidazione è stata fatta in dispositivo sulla scorta dei criteri di cui al D. M. n. 147/2022 tenendo conto del valore indeterminato della controversia e delle effettive attività defensionali svolte.
In ragione dell’esito dell’impugnazione deve altresì darsi atto che sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, le condizioni processuali che impongono all’appellante di versare una seconda volta il contributo unificato, d’importo pari a quello già versato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio cartolare tra le parti, respinge l’appello proposto da avverso la sentenza n. 119/2025 del giudice del lavoro di RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara tenuto e condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese processuali del grado, complessivamente liquidate in €. 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Visto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto che l’appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, d’importo pari a quello già versato.
Così deciso il giorno 5 novembre 2025
Il Presidente Dr. NOME COGNOME
La Consigliera est.
Dr.ssa NOME COGNOME