Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15449 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15449 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 6307-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1923/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2018 R.G.N. 1174/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
PU
17/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 27.11.18 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa sede del 2016, che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere ex articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 in favore dell’assistito indicato in epigrafe, comandato in missioni internazionali in Norvegia del Nord, Danimarca e Siria, per condizioni operative che lo avevano reso in idoneo al servizio all’età di quarant’anni (la sentenza richiama in particolare una missione a -40 °C, al buio con turni di servizio all’esterno, pernottamento in tende impiantate direttamente sulla neve e alimentazione solo con latte condensato).
Avverso tale sentenza ricorre il RAGIONE_SOCIALE per un motivo, cui resiste l’assistito con controricorso.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione.
Il motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 564 citato nonché 1 lettera B e C d.p.r. 243 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che la missione richiamata rientrava nelle mansioni ordinarie del militare, che era un ufficiale delle truppe alpine, e per aver omesso l’accertamento se la missione fosse speciale ed avesse esposto il lavoratore a un rischio maggiore rispetto all’attività svolta.
Il motivo è privo di pregio.
Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n.
6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi RAGIONE_SOCIALE disposizione contenuta nell’art. 1, comma 564, cit. è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle «particolari condizioni ambientali od operative», che la condizione ambientale ed operativa «particolare» è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell’attività «generale» (id est: «normale», cioè corrispondente a come l’attività era previsto si svolgesse); più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l’elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L’attribuzione RAGIONE_SOCIALE tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato RAGIONE_SOCIALE valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.
Nel caso di specie, la corte ha effettuato la valutazione di merito del peculiare rischio cui è stato sottoposto il lavoratore, evidenziando le particolari condizioni ambientali operative RAGIONE_SOCIALE missione, in linea peraltro con l’accertamento compiuto in primo grado.
L’accertamento di un’esposizione a rischio maggiore è stato fatto e non è censurabile in sede di legittimità: sotto prospettazione di apparente vizio di violazione di legge, il motivo mira in sostanza ad una rivalutazione del materiale istruttorio di merito circa l’esistenza dei presupposti di fatti di fatto previsto dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, laddove, a fronte di una doppia decisione conforme, è preclusa la denuncia di un vizio motivazionale.
Spese secondo soccombenza.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME