Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13716-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 421/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 1114/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
R.G. 13716/23
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 13.6.2023 n. 421, l a Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame proposto da COGNOME NOME NOME proprio e nella qualità di erede di COGNOME NOMENOME avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere del figlio, in quanto militare deceduto il 22.6.2006 presso l’area addestrativa di Torre Veneri durante le esercitazioni di tiro con carro a rmato ‘Ariete’ e ciò, ex art. 1 comma 564 RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/05 e regolamento DPR n. 243/06, con conseguente attribuzione dei relativi benefici assistenziali, in relazione al decesso avvenuto.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, riteneva che dovesse riconoscersi la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, versandosi in una ipotesi di decesso avvenuto nel corso di esercitazione militare, per cui si era al cospetto di una ‘missione di qualunque tipo’ nel cui ambito l’evento lesivo letale si era verificato a causa di un grave errore organizzativo e, quindi, RAGIONE_SOCIALE negligente o imprudente organizzazione del se rvizio, da parte dell’amministrazione militare; per quanto ancora d’interesse, riteneva non prescritto il diritto richiesto, vertendosi in tema di status, per quanto riguarda le vittime del dovere e soggetti equiparati, mentre, la medesima Corte d’appello riteneva prescritti i ratei maturati prima del decennio anteriore alla domanda amministrativa del 12..5.2017.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., con riferimento al diritto ad essere riconosciuti ‘vittime del dovere’ ovvero ‘soggetti ad esse equiparati’, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché er roneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto l’imprescrittibilità del preteso status di ‘vittima del dovere’ e/o di ‘soggetto ad essa equiparato’, cui conseguirebbe il diritto del pubblico dipendente o dei suoi eredi ad agire in ogni tempo, per il riconoscimento del medesimo, mentre invece, la condizione di vittima del dovere doveva essere considerata un diritto soggettivo, sia pure avente natura assistenziale e, quindi, suscettibile di estinguersi per prescrizione, al pari di tutti gli altri diritti soggettivi; nella specie, l’istanza per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualità sopra indicata era stata presentata dalla sig.ra COGNOME NOME dopo il decorso di dieci anni dalla data dell’evento lesivo, quando si era verificato il decesso del figlio.
Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., con riferimento ai diritti economici conseguenziali spettanti alle ‘vittime del dovere’ ovvero ai ‘soggetti ad esse equiparati’, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perc hé erroneamente la Corte d’appello, pur avendo espressamente statuito sulla prescrittibilità, nel termine ordinario decennale, dei predetti diritti economici conseguenziali, ha ritenuto che l’aver presentato istanza oltre il termine decennale di prescrizione avesse estinto soltanto i singoli ratei maturati in data antecedente, ma non anche, a monte, il diritto stesso a percepire i suddetti assegni, trattandosi di un diritto di credito unitario, che viene adempiuto dall’Amministrazione periodicamente, con il versamento dei singoli ratei.
Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente dedu ce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2 del DPR n. 510/99, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché il RAGIONE_SOCIALE era privo di legittimazione passiva, intesa in senso sostanziale, in relazione ai benefici assistenziali diversi dalla concessione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione
una tantum e degli assegni vitalizi mensili, per essere competenti gli Enti del servizio sanitario nazionale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge ‘ (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre) .
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità, nella specie, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità -riferita a tutte le provvidenze richieste – dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda amministrativa del 12.5.2017.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto l’Amministrazione ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che la doglianza appare formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità, oltre che per difetto di specificità, perché non si indicano i benefici correlati allo status (rispetto a soggetto deceduto) in relazione ai quali il ministero sarebbe privo di legittimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), ‘Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del RAGIONE_SOCIALE dell’Interno per l’inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 206 del 2004)’.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.2.24