Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5003-2022 proposto da
RAGIONE_SOCIALE<9RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato NOME COGNOME, domiciliato presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
– controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 21 gennaio 2022 (R.G.N. 784/2021).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 5003,2022
Numero sezionale 743,2024
Numero di raccolta generale 1E610,2024
ricorre, sulla baDgg pdibliddone 14,1:W2024 1.- Il signor COGNOME motivo, illustrato da memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. del 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d'appello di Lecce, depositata il 21 gennaio 20
La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor COGNOME confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rigettato la domanda, volta a ottenere i benefici previsti per le v del dovere, negando che, nel caso di specie, si potesse configura r svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha rilevato la patologia contratta dall'appellante (1 RAGIONE_SOCIALE omissis RAGIONE_SOCIALE 1 ) / agente di polizia penitenziaria addetto alla casa circondariale di L non è riconducibile all’attività di vigilanza a infrastrutture militari, tipizzata dall’art. 1, comma 563, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266, e specificamente allegata a supporto del doma nde.
Viene in rilievo, nel caso di specie, un’attività di vigilan confronti di detenuti feriti o ricoverati in infermeria. Né possono e vagliate le ulteriori ipotesi di cui all’art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa 266 del 2005, in quanto estranee alla causa petendi dedotta.
2.- Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consig in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., pri comma, cod. proc. civ.
4.- Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
5- Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sess giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380-b secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.- Con l’unico, complesso, motivo, il ricorrente denuncia, ai sen RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘ comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005.
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 743,2024
Nurnero di raccolta generale i 5510f2024
Data pubblicazione 1196,2024
Avrebbe errato la Corte territoriale nel circoscrivere alla sola vigilanza all’esterno il contesto di rischio espressamente tipizzato dal legge e nel valorizzare un dato, quello RAGIONE_SOCIALEa dislocazione RAGIONE_SOCIALE‘attività vigilanza, del tutto accidentale ed estrinseco. Sarebbe irrazionale disconoscere la tutela nell’ipotesi d’infermità contratta nel svolgimento dei compiti d’infermeria carceraria.
2.- Il motivo non è fondato.
3.- Giova premettere che il ricorrente ha reclamato i benefici connessi allo status di vittima del dovere alla stregua RAGIONE_SOCIALEa peculiare ipotesi delineata dall’art. 1, comma 563, lettera c), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005.
Il legislatore annovera tra le vittime del dovere «i soggetti di c all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni d istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eve verificatisi nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ( c).
Allorché si configuri una siffatta attività, non è necessari riscontrare la sussistenza «d’un rischio specifico diverso da quello insi nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato – fra gli altri casi – “nella vigilanza infrastrutture civili e militari”» (Cass., SAL, 4 maggio 2017, n. 10792).
4.La Corte d’appello di Lecce ha ricondotto le lesioni all’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria attività che connota i compiti d’istitut (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Assunto che la parte ricorrente, anche nella memoria illustrativa, contesta, ritenendo priva di pregio la distinzione tra vigilanza esterna e vigilanza interna e inquadrando in termini ampi la nozione di vigila nza.
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o n e 14,1:W2024
5.- La decisione impugnata è conforme a diritto, alla strebig um ité seguenti precisazioni.
6.- Il legislatore ha individuato come contesto tipico di rischio, per la pericolosità insita nell’attività svolta, la vigilanza a infrastrutture e militari.
Il legislatore attribuisce rilievo alla vigilanza che ha ad oggetto u determinata infrastruttura e che immediatamente si rivolge a tale infrastruttura, in quanto foriera di rischi apprezzabili.
È proprio la pericolosità immanente alla peculiare attività menzionata dalla legge a dar conto RAGIONE_SOCIALEa più incisiva tutela che l’ordinamento appresta, senza richiedere quel quid pluris, caratteristico RAGIONE_SOCIALEa diversa fattispecie regolata dall’art. 1, comma 564, RAGIONE_SOCIALEa legge n 266 del 2005.
Inquadrata in tali coordinate, la vigilanza assume un contenuto pregnante e non s’identifica in qualsivoglia compito di custodia e di sorveglianza generica, del tutto scevro RAGIONE_SOCIALEa speciale pericolosit valorizzata dalla legge (Cass., sez. lav., 20 ottobre 2021, n. 29204)
7.- Nella decisione RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 10792 del 2017, cit.), invocata a supporto del ricorso, veniva in rilie un sinistro accaduto «durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria attività di vigilanza» all’infrastruttura carceraria (il già citato punto 2.2. de Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione).
In particolare, un agente RAGIONE_SOCIALEa Polizia penitenziaria in servizi presso la Casa circondariale di Pisa «era deceduto come vittima del dovere a seguito d’un colpo di arma da fuoco accidentalmente esploso il 12.7.81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istitut (punto 1 dei Fatti di causa).
8.- Tale ratio decidendi r legata pur sempre a un’attività di vigilanza in senso stretto e a un servizio di guardia RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura, non attaglia al caso di specie, contraddistinto dallo svolgimento dei divers compiti di sorveglianza nei confronti dei detenuti infermi, i
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adempimento dei compiti istituzionali che gravano sugli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
9.- Una diversa accezione RAGIONE_SOCIALEa vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito RAGIONE_SOCIALEa legge, la disancori da ogni riferimen all’infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione del necessaria capacità selettiva, correlata alla massima d’esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi.
Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee.
Invero, il servizio di guardia RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura, con i rischi che sono connaturati, non può essere comparato all’attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l’infrastruttura in quanto tale, secondo la dizion consapevolmente adoperata dalla legge e posta in risalto anche nel controricorso (pagina 4).
A voler assecondare l’interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio RAGIONE_SOCIALEa polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un’infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine.
10.- Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto.
11.- Il ricorrente dev’essere condannato a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo.
12.- Il rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificat pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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13.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in D ci r ighvion e 14,1:W2024 forma RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altr dati identificativi del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti de parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto dati inerenti alla salute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla part controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificat RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 2, del decre legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione