Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3408  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8949-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Ministro pro  tempore ,  RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME,  domiciliata  in  INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,  con  diritto  di  ricevere  le  comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 71/2017;
Oggetto
MOBILITA’ DOCENTI INSEGNANTI DI SOSTEGNO VINCOLO QUINQUENNALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 19 dicembre 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE non ché RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante, insegnante di sostegno immessa in ruolo per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 107/2015, a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017 giacché il vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno era stato superato conteggiando l’insegnamento preruolo; che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la non conformità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 – che preclude la partecipazione dei docenti di sostegno al piano straordinario di mobilità per il passaggio su posto comune, in quanto non immessi nel ruolo organico di sostegno da almeno un quinquennio, senza che possano in alcun modo valutarsi le docenze svolte su posto di sostegno prima RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo ai principi RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quad ro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla clausola 4, volta ad escludere qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; che il giudice d’appello ha escluso che possa costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità ‘ex ante’, funzionale al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità formative in favore di persone particolarmente svantaggiate che, a detta RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, i soli docenti di ruolo possono garantire,
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dovendosi  al  contrario  riconoscere  che  proprio  l’impiego  di personale non di ruolo assunto reiteratamente a termine ha consentito il raggiungimento di dette finalità;
che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorrono  il  RAGIONE_SOCIALE  e l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che la controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamentano la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte territoriale e sostengono che deve essere escluso il carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa norma, risultando la disparità di trattamento obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno, le cui conoscenze specialistiche corroborate dall’esperienza sono le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili ed il loro diritto allo studio ;
che il motivo si rivela infondato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui ‘ In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto cd. comune, il disposto normativo, che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni, va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro
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sul  rapporto  a  tempo  determinato,  allegato  alla  direttiva 1999/70/CEE;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R.  n.  115  del  2002  perché  la  norma  non  può  trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come  le Amministrazioni  RAGIONE_SOCIALEo  Stato,  mediante  il  meccanismo  RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida  in  euro  200,00  per  esborsi  ed  euro  4.000,00  per compensi  oltre  spese  generali  al  15%  ed  altri  accessori  di legge.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18.12.2024