Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5190 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 5190 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6316/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME
-ricorrente-
contro
AUTORITA’ SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE, rappresentato e difeso dall’avvocato. AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 11367/2023 depositata il 29/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si controverte dell’iniziativa giudiziaria della odierna ricorrente, nota impresa del settore della RAGIONE_SOCIALE distribuzione, intesa a contrastare, con l’impugnazione di tutti gli atti relativi, l’insediamento , da parte di altra nota impresa del settore, di una RAGIONE_SOCIALE struttura di vendita di generi alimentari a RAGIONE_SOCIALE, nella zona nota come Promontorio di San Benigno.
Ai fini di causa, rileva una parte determinata del Promontorio di San Benigno, oggetto del protocollo di intesa 27 maggio 1999, concluso fra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, e la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE).
Nelle premesse il protocollo ricorda anzitutto la situazione del Promontorio di San Benigno e dà atto che in una zona confinante, il terminal traghetti di Calata Chiappella, è in costruzione ‘un fabbricato destinato a ospitare la nuova stazione traghetti e funzioni correlate e connesse, ivi comprese attività commerciali per la distribuzione di merci al dettaglio’.
Nel contesto, l’RAGIONE_SOCIALE dichiara quindi il proprio interesse a ‘corredare la nuova stazione traghetti con funzioni commerciali destinate non solo ai passeggeri in transito, ma anche ai cittadini, per assicurare la vitalizzazione della stazione medesima’. La RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, si dichiara disponibile a trasferire all’interno della nuova stazione un proprio punto vendita già esistente, denominato RAGIONE_SOCIALE, ‘a condizione che non siano consentite nella zona nuove attività di distribuzione al dettaglio di generi alimentari’ nei termini precisati più oltre nel testo’.
Tale condizione viene tradotta in una specifica previsione del protocollo di intesa, a seguito del quale l’RAGIONE_SOCIALE ha presentato una proposta di schema di assetto urbanistico (SAU), che è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale di RAGIONE_SOCIALE e quindi sostanzialmente recepita dal successivo piano urbanistico comunale – PUC del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Posto l’assetto urbanistico così definito, la società RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva nel frattempo acquistato i terreni necessari all’interno del SAU, ha presentato al RAGIONE_SOCIALE l’istanza per l’esame istruttorio preliminare all’attivazione di un procedimento unico finalizzato ad attivare nella zona una RAGIONE_SOCIALE struttura di vendita di generi alimentari, precisando nell’istanza stessa che il progetto per essere
approvato avrebbe comportato una modifica agli atti di pianificazione urbanistica vigenti.
Il RAGIONE_SOCIALE ha assentito in via preliminare ed approvato la modifica al PUC, per poi approvare lo schema di convenzione da stipulare con la RAGIONE_SOCIALE per realizzare l’intervento. Sottoscritta la convezione, seguirono una pluralità di atti posti in essere dal RAGIONE_SOCIALE, che sfociarono infine nella determinazione del 7 luglio 2021 n.95, che sancì la conclusione positiva della conferenza ‘indetta per l’approvazione del progetto presentato dalla RAGIONE_SOCIALE, rubricato al n. SU 20NUMERO_DOCUMENTO21, inerente gli interventi previsti a completamento del SAU del Promontorio di San Benigno, consistenti in un nuovo edificio a destinazione commerciale da destinarsi a G.S.V e in un nuovo edificio a destinazione produttiva e parcheggi pubblici e privati, da insediarsi rispettivamente sui lotti 1.1.1 e 2.1 dello SAU stesso’, dando atto che questa determinazione ‘ sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati .
RAGIONE_SOCIALE si è opposta all’iniziativa, impugnando in sequenza avanti al Giudice amministrativo di primo grado tutti gli atti ad essa pertinenti.
Il T.a.r., con la sentenza sez. II, 28 dicembre 2021 n. 1120, ha dichiarato inammissibili le domande di annullamento degli atti impugnati ed ha respinto la domanda di accertamento dell’inadempimento al protocollo 27 maggio 1999. Lo stesso T.a.r., con la sentenza sez. II, 28 dicembre 2021 n. 1121, ha poi deciso nel merito respingendo il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti.
In via preliminare, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE, giustificata con il rilievo che il ricorso sarebbe in realtà proposto ‘per la tutela di un interesse anticoncorrenziale’, e quindi non tutelabile, da identificarsi ‘con il mantenimento della posizione dominante che la ricorrente rivestirebbe nel mercato rilevante della RAGIONE_SOCIALE distribuzione alimentare nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘.
La società ricorrente ha proposto distinti appelli contro le due sentenze (iscritti ai n. 933 e 935 del 2022), cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello incidentale sul capo di sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario.
Il Consiglio di Stato, riuniti i ricorsi, ha rigettato l’appello n. 933 del 2022, confermando le conclusioni del Giudice di primo grado sul punto relativo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande di annullamento degli atti impugnati, perché relative ad atti endoprocedimentali, privi come tali di autonoma attitudine lesiva. Ha poi ritenuto corretta anche la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del protocollo 27 maggio 1999 in quanto tale, data la sua natura di atto negoziale e non provvedimentale. La Sezione ha poi respinto l’appello anche nella parte in cui l’originaria ricorrente ha riproposto la domanda di accertamento dell’inadempimento al protocollo 27 maggio 1999 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Quanto all’appello n. 935 del 2022, il Consiglio di Stato, ha definito il ricorso, accogliendo l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva riproposto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione disattesa dal primo giudice. In via consequenziale, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso di primo grado e, di
riflesso, ha dichiarato inammissibile l’appello principale, ritenendo superfluo l’esame di ogni altra questione.
3. La sentenza impugnata, nel procedere all’esame dell’eccezione proposta da RAGIONE_SOCIALE a fondamento dell’appello incidentale, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulla nozione di vicinitas urbanistica, evidenziando non potersi affermare che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, possa valere solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, da intendersi come “specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”, distinto quindi da un mero interesse di fatto al ripristino della legalità violata.
La sentenza impugnata è passata poi ad esaminare il concetto di vicinitas commerciale. Essa ha ricordato che tale concetto, ai fini della individuazione delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire e interesse a ricorrere), è stato delimitato dalla giurisprudenza amministrativa come la posizione dei soggetti i quali “agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata”.
Si sottolinea nella sentenza impugnata che l’interesse azionabile in termini di vicinitas commerciale è appunto esclusivamente un interesse di tipo commerciale, non potendosi dedurre a tale riguardo motivi di carattere edilizio, perché una tale deduzione rappresenterebbe “un uso strumentale della tutela accordata ai soggetti terzi, in materia di provvedimenti di natura urbanisticoedilizia, a tutela di un interesse di fatto, finalizzato ad ostacolare la realizzazione di uno stabilimento concorrente”.
In quanto agli interessi tutelabili sulla base della vicinitas commerciale, la sentenza ha richiamato l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato “Esercizi commerciali”, il quale al secondo comma (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e vigente al momento della attuazione del provvedimento impugnato), dispone: “Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
Secondo il Consiglio di Stato la norma dell’art. 31 D.L. n. 201 del 2011 cit. impone una selezione degli interessi che, sulla base della semplice vicinitas commerciale, si possono far valere, che coincidono con quegli stessi interessi per i quali l’Amministrazione pubblica potrebbe limitare o escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali, ossia “la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”. Si afferma che «ammettere il ricorso alla tutela giurisdizionale per interessi di tipo diverso comporterebbe una
limitazione della libera concorrenza, a salvaguardia di posizioni commerciali già acquisite e in contrasto con il principio eurounitario di libera concorrenza cui debbono ispirarsi le attività commerciali».
La sentenza ha proseguito ancora nell’analisi approfondendo la nozione di vicinitas commerciale e in particolar modo quella di ‘bacino di utenza’ , utilizzata per delimitane l’ambito. Al riguardo essa ha ricordato: a) che la giurisprudenza amministrativa ha definito il concetto di “bacino di utenza” come “l’area in cui si dispiega l’influenza economica del concorrente ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato”; b) che la stessa giurisprudenza ha precisato che per poter fornire la prova della c.d. vicinitas commerciale e, conseguentemente, della legittimazione a ricorrere, è del tutto insufficiente la mera affermazione di parte della sussistenza di un comune “bacino d’utenza” fra la struttura commerciale erigenda e quella che agisce in giudizio a tutela del suo interesse commerciale asseritamente leso; c) che il rilievo attribuito dall’Unione europea e dal legislatore nazionale alla libertà di concorrenza induce a ritenere che la prova del pregiudizio, derivante dall’insediamento della nuova iniziativa imprenditoriale (che si vuol contestare), debba esser data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si debba trattare di un pregiudizio significativo.
4. In forza di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha escluso innanzitutto che l’ammissibilità del ricorso introduttivo potesse giustificarsi sulla base della vicinitas edilizia (dato che le due strutture non sono confinanti né si fronteggiano, e non essendo stato nemmeno allegato uno specifico pregiudizio, diverso da quello ‘concorrenziale’, che dal nuovo insediamento deriverebbe a quello
esistente). Concentrando poi l’esame sulla vicinitas commerciale, il Consiglio di Stato ha osservato che i motivi dedotti sono prevalentemente di carattere formale-procedurale, «ma non allegano lesioni agli interessi tutelabili» già individuati nella «necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali», dovendosi pertanto escludere la legittimazione già sotto questo profilo.
Il Consiglio di Stato ha aggiunto, con specifico riguardo al bacino di utenza, e quindi al pregiudizio temuto, che, nella specie, «manca l’analisi condotta con obiettivi criteri scientifici che si richiede secondo la più recente giurisprudenza sopra citata, analisi che come si è detto dovrebbe essere o il risultato di un accertamento tecnico imparziale, o di una non contestazione degli atti di parte».
In applicazione dei criteri interpretativi sin qui delineati, il Consiglio di Stato ha escluso l’ammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse.
Avverso questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione dalla RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Gli altri soggetti destinatari della notificazione del ricorso intimati.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la «violazione degli artt. 3, 24, 111, 113 della Costituzione. Diniego di giurisdizione per ritenuta insussistenza di situazione giuridica soggettiva tutelata e conseguente
diniego della legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE ricorrente in primo grado». Si evidenzia che la sentenza impugnata ha fatto derivare dalla norma (art. 31 D.L. n. 201 del 2011) che stabilisce, come principio generale, ‘la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura’, la conseguenza che non avrebbe più tutela l’interesse dell’imprenditore a conservare, di fronte ad un provvedimento percepito come illegittimo, la propria posizione commerciale, la quota di mercato conquistata, il proprio volume di affari. In questo modo, secondo la ricorrente, viene negata in astratto una situazione giuridica soggettiva differenziata, qualificabile come interesse legittimo: mentre è giusto che la tutela degli interessi si arresti a fronte del provvedimento legittimo, ossia se il ricorso risulti infondato nel merito, è contrario ai principi e alle disposizioni costituzionali stabilire che la tutela non possa essere nemmeno richiesta, anche ove l’azione dell’amministrazione volta a consentire l’apertura di un nuovo esercizio commerciale sia illegittima, e non solo per violazione della disciplina della concorrenza.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 11, 117, 1°comma Cost. in relazione agli articoli 2, 19 del Trattato sull’Unione europea, degli articoli 47, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dell’art. 1, Protocollo 1 di detta Convenzione. Violazione del legittimo affidamento.
Si sostiene che l’interpretazione recepita dal Consiglio di Stato -intesa a degradare a ‘interesse di mero fatto’ l’interesse dell’imprenditore a salvaguardare una ‘propria posizione già acquisita’, ossia ad evitare un pregiudizio effettivo derivante da
provvedimenti amministrativi – avrebbe come ineludibile conseguenza la negazione dell’esercizio di un diritto riconosciuto (anche) dall’ordinamento dell’Unione europea, ovvero del diritto ad ottenere una tutela giurisdizionale effettiva. In via subordinata, la ricorrente sollecita pertanto le Sezioni Unite per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), formulando un quesito riguardante la legittimità di una tale interpretazione limitativa degli interessi suscettibili di consentire l’accesso alla tutale giurisdizionale. 2. Il ricorso è inammissibile. La pronunzia di inammissibilità del ricorso non è stata giustificata dalla sentenza impugnata in base alla sola selezione, in via di principio, degli interessi suscettibili di essere fatti valere, dinanzi al giudice amministrativo, sulla base della vicinitas commerciale, ma si è diffusa anche sulla stessa nozione di vicinitas commerciale e sulla correlativa nozione di bacino di utenza. Si legge testualmente nella sentenza impugnata: «Sul punto del bacino di utenza, premesso che valutazioni scientifiche obiettive o incontestate agli atti di causa non ve ne sono, la relazione doc. 78 in primo grado oscilla fra il riferimento ad un criterio presentato come tradizionale, il riferimento all’intera provincia e un criterio più ristretto, che in sostanza considera solo il punto vendita già esistente nelle vicinanze e quello della controinteressata, così come è presupposto nel doc. 14. , Cons iderando il primo criterio, l’ambito provinciale, la stessa ricorrente appellante dà lealmente atto di detenere una quota di mercato pari a circa il 25%, seconda a brevissima distanza da quella di altro gruppo estraneo alla causa, e che la quota della controinteressata è minima. Sempre la ricorrente appellante poi non contesta l’allegazione della controinteressata , per cui nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono presenti 36 supermercati della
prima, contro una sola media struttura di vendita propria. In questi termini, quindi, un pregiudizio apprezzabile non è né evidente né dimostrato . Considerando invece il secondo criterio, peraltro non univocamente presentato negli stessi atti di parte, ove si presentano due possibili ipotesi), manca l’analisi condotta con obiettivi criteri scientifici che si richiede secondo la più recente giurisprudenza sopra citata, analisi che, come si è detto, dovrebbe essere o il risultato di un accertamento tecnico imparziale, o di una non contestazione degli atti di parte».
Tali affermazioni , integranti nel complesso un’autonoma ratio decidendi , non sono state censurate con il ricorso, così come non è stata censurata la prioritaria affermazione della sentenza impugnata, configurabile anch’essa quale concorrente ratio decidendi , con la quale il Consiglio di Stato ha escluso, con nettezza, la ricorrenza della vicinitas edilizia, escludendo, di conseguenza, la legittimazione della ricorrente anche sotto tale ulteriore profilo.
Al cospetto di questa pluralità di rationes decidendi , rispetto ai quali il ricorso investe soltanto quella sulla questione di principio, nonostante ognuna di esse sia singolarmente sufficiente a giustificare la decisione assunta, deve pertanto operare il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte e applicabile anche in materia di ricorso straordinario ex art. 111, comma 8, Cost. (cfr. Cass., S.U., n. 20107/2’24), secondo cui «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata,
non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza» (Cass. n. 3386/2011; n, 22753/2011; S.U. n 7931/2013; n. 4293/2016; n. 16314/2019).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno di essi, in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 07/10/2025.
Il Presidente COGNOME