Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5913 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 4202/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso il provvedimento del Tribunale di Bari, depositato in data 20 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del provvedimento di sospensione della vendita fallimentare disposta, ai sensi dell’art. 10 7, quarto comma, l. fall.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che il rimedio impugnatorio esperibile da parte della società reclamante avverso il predetto provvedimento era quello previsto e regolato dall’art. 36 l. fall., posto che il provvedimento di sospensione della vendita del compendio aziendale disposto ai sensi del quarto comma dell’art. 107 l. fall. era riconducibile al curatore fallimentare e non già al giudice delegato, al quale era stato semplicemente comunicato il provvedimento, ai sensi del successivo quinto comma, medesima legge. Il Tribunale ha altresì evidenziato che il predetto provvedimento di sospensione era espressione, comunque, di un potere discrezionale del curatore, la cui decisione non poteva pertanto essere sindacata in sede giurisdizionale.
3.Il provvedimento, pubblicato il 20 novembre 2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi, con i quali hanno anche proposto ricorsi incidentali.
La RAGIONE_SOCIALE depositava controricorso ai ricorsi incidentali.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È stato infatti proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bari, Sezione Fallimentare nel giudizio ex art. 26 L.F., con il quale il Tribunale aveva rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del
Giudice Fallimentare di sospensione delle operazioni di vendita all’asta ex art. 107, comma 4, L.F. di un ramo di azienda della fallita RAGIONE_SOCIALE
Con il ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE sollevava quattro motivi di censura per aver il Tribunale erroneamente ritenuto: (i) che la condotta adottata dalla RAGIONE_SOCIALE configurasse la fattispecie di cui all’art. 107, comma 4, L.F., anziché quella diversa ex art. 107, comma 5, L.F.; (ii) che l’unico rimedio esperibile nel caso di specie fosse il reclamo ex art. 36 L.F., anziché quello ex art. 26 L.F. proposto dalla società; (iii) che, in ogni caso, le decisioni assunte dal Curatore ex art. 107, comma 4, L.F. non potessero essere oggetto di impugnazione, neppure mediante lo strumento del reclamo ex art. 36 L.F.; (iv) legittima la scelta dei Curatori di sospendere le operazioni di vendita, nonostante l’aggiudicazione provvisoria in favore della società RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto dell’offerta migliorativa successivamente pervenuta da altro soggetto (RAGIONE_SOCIALE).
Il Fallimento provvedeva a notificare controricorso e ricorso incidentale, censurando la statuizione del Tribunale Fallimentare nella parte in cui non aveva preliminarmente dichiarato l’inammissibilità per tardività del reclamo proposto da LEF.
Anche RAGIONE_SOCIALE notificava controricorso e ricorso incidentale, sollevando le seguenti censure: (a) per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE; (b) per omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di interesse ad agire di RAGIONE_SOCIALE; (c) per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. 6. La RAGIONE_SOCIALE , in prossimità dell’adunanza camerale, ha ‘ rinunciato ‘ al ricorso.
6.1 La RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che:
nella procedura fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE pendente presso il Tribunale di Bari, a seguito della istanza formulata dai Curatori, il Giudice Delegato aveva proceduto a fissare una nuova data per l’espletamento delle operazioni di vendita telematica del ramo di azienda oggetto del presente giudizio, indicando il periodo tra il 13 ed il 20.07.2020;
-in data 20.07.2020 la procedura competitiva si era conclusa con aggiudicazione provvisoria del ramo di azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE;
con provvedimento del 3.09.2020 il Giudice Delegato aveva provveduto alla ratifica dell’aggiudicazione provvisoria;
in data 30.09.2020 la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avevano provveduto alla sottoscrizione dell’atto di cessione del suddetto ramo di azienda .
Ritiene pertanto la Corte che sia così venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in relazione alla materia del contendere, come documentato anche dalla ricorrente nella sua istanza di ‘ rinuncia ‘ al ricorso per cassazione, con la necessità di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, stante la cessazione del l’interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di avvenimenti accaduti successivamente alla data di costituzione delle parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME