Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12520 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19627-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
C.I.A.P.I. -CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 206/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 629/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Risarcimento rapporto privato
R.G.N. 19627/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 15/04/2025
CC
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Siracusa che venisse accertato il proprio diritto alla valutazione della laurea nella graduatoria relativa alla selezione indetta dall’ente resistente (i.e., Centro interaziendale addestramento professionale integrato: in seguito più brevemente C.I.A.P.I.) con bando pubblico del 24.7.2014, per n. 35 unità dell’area funzionale come «responsabile dei processi» (VI livello giuridico ed economico) con contratto a tempo determinato; chiedeva che venisse accertato che, ove fosse stata valutata prioritariamente la laurea, egli si sarebbe collocato in posizione utile all’assunzione e che l’ente convenuto venisse condannato al consequenziale risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte;
il Tribunale, dichiarata improcedibile la domanda di riformulazione della graduatoria, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto del ricorrente a conseguire il punteggio utile (62,2 punti) per l’assunzione con contratto a tempo determinato (20^ posizione in graduatoria), sulla base dei criteri stabiliti per la formazione delle graduatorie dal Decreto Assessoriale degli Enti Locali del 3.2.1992; condannava il C.I.A.P.I. al risarcimento del danno subito;
il C.I.A.P.I. proponeva impugnazione;
la C orte d’appello di Catania accoglieva l’appello sostenendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che il titolo da cui partire nel
calcolo del punteggio fosse la laurea mentre, al contrario, il titolo da valutare prioritariamente era il diploma di scuola media superiore;
il Collegio di merito, dunque, riteneva che la commissione esaminatrice, all’esito della selezione cui aveva partecipato l’appellato, avesse correttamente determinato il punteggio allo stesso spettante sulla base dei criteri indicati dal decreto assessoriale in questione;
contro
la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di un solo motivo, cui si oppone con controricorso il C.I.A.P.I.
CONSIDERATO CHE:
NOME COGNOME propone un solo motivo di ricorso così testualmente rubricato: «violazione e falsa applicazione del decreto assessorato enti locali regione siciliana del 03/02/1999 -violazione e falsa applicazione allegato 11 CCNL formazione professionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»;
in particolare, ritiene che applicare esclusivamente i criteri stabiliti dal D.A. cit. per le procedure selettive (per le quali è richiesto come unico titolo il diploma di scuola media di secondo grado) si pone in contrasto con il dato letterale dello stesso bando, atteso che, ai fini della formazione della graduatoria, i criteri contenuti nel bando di concorso risultano vincolanti per l’ente che ha indetto la procedura selettiva nella formulazione letterale dei requisiti di ammissione;
nel ricorso si assume, in sostanza, che l’esegesi della disciplina fornita dal giudice d’appello sarebbe in violazione del l’Allegato n. 11 CCNL, il quale dispone che titolo d’accesso per la selezione a ‘responsabile d ei
processi’ sia anzitutto la laurea, sicché una diversa interpretazione degli atti (bando pubblico 24/7/2014 e D.A. 3/2/1999) nel senso affermato dai giudici di secondo grado non sarebbe legittima;
3. il motivo è fondato.
3.1 ai sensi del CCNL (Allegato 11), i requisiti per l’assunzione come ‘ responsabile dei processi ‘ , sono «laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito formativo/orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»;
3.2 trattasi di formulazione sostanzialmente analoga a quella adoperata nel bando pubblico 25/7/2014 che, per come riportato in atti (v. sentenza impugnata al punto 2.4), prevede , all’art. 2, per l’accesso all’area funzionale di ‘ responsabile dei processi ‘ , «il possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»;
3.3 ora, è evidente che la laurea è qui il requisito prioritario per l’accesso alla selezione nell’area funzionale di erogazione come ‘responsabile dei processi’ (VI livello giuridico ed economico), non essendo detto titolo surrogabile, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello , dal (mero) diploma di scuola secondaria di secondo grado, che non è inteso nell’allegato 11 al CCNL cit. e nel bando pubblico del 25/7/2014 come titolo in toto equipollente alla laurea, giacché il diploma, per consentire l’accesso alla selezione , deve essere necessariamente corredato da ulteriori requisiti aggiuntivi esperienziali
(« diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito orientativo o dei servizi o in attività analoghe in altri settori»);
3.4 rebus sic stantibus , il giudice d’appello avrebbe dovuto quindi interpretare, a valle, il D.A. 3/2/1999 alla luce del bando pubblico e, prima ancora, del CCNL di settore, Allegato 11 cit., e per l’effetto muovere, nel calcolo del punteggio spettante al candidato COGNOME, dall’art. 2 punto 1 lett. a) , a tenore del quale:
«1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito: a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea: – punti 48 al titolo di studio richiesto; – punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca»; per poi procedere allo sviluppo del punteggio non già secondo i criteri di cui al n. 3 dell’art. 2 , ma in conformità alla disciplina del CCNL e del bando pubblico del 25/7/2014, ossia con applicazione degli specifici criteri di cui al n. 2 dell’art. 2 del D.A. 3/2/1999, secondo cui: «2) Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito: 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110; – 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110; – 1,40 per la lode. I superiori punti si sommano gli uni agli altri. Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4»;
4. in altri termini, non è senz’altro corretto ritenere che la selezione di ‘responsabile d ei processi’ cui prese parte il ricorrente richiedesse, ‘ quale requisito minimo d ‘accesso, il diploma di scuola media secondaria’ (così a
7, punto 2.5, della sentenza impugnata), dovendo -necessariamente -al diploma aggiungersi un quid pluris (« con esperienza professionale diversificata …» etc.) ai fini dell’ equivalenza al titolo della laurea, che è quello prioritario d’accesso in conformità alla disciplina collettiva e al bando pubblico di selezione che su di essa si modella;
sicché, alla stregua delle considerazioni tutte esposte, la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio per nuovo esame alla C orte d’appello di Catania che si uniformerà ai principi di diritto su indicati provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale della