Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13320 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 13320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21847/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’COGNOME NOME;
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 111/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/05/2018 R.G.N. 29/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
–
–
Oggetto:
Pubblico impiego
–
concorso
interno
inquadramento
inquadramento
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE inquadrato nell’Area III posizione economica F4, aveva agito innanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere, in relazione alla procedura selettiva interna per la progressione orizzontale (all’interno dell’area di appartenenza) la valutazione, quale titolo di ‘esperienza professionale’ il servizio svolto prima dell’assunzione in ruolo nell’RAGIONE_SOCIALE (servizio svolto presso la RAGIONE_SOCIALE civile di Bergamo dal luglio 1979 al 2 settembre 1985), e così il diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo di 33,50 punti, utile per il passaggio alla superiore economica.
Il Tribunale accoglieva il ricorso richiamando la normativa unionale.
La decisione era confermata dalla Corte d’appello di Brescia.
Riteneva la Corte territoriale che la Corte di giustizia nella sentenza C.177/10 dell’8 settembre 2011 (NOME COGNOME) avesse proprio preso in considerazione il caso di un dipendente che aveva lavorato alle dipendenze di una amministrazione spagnola dal 1989 al 2005 e che nel 2005 era divenuto di ruolo nella stessa amministrazione per passare poi alle dipendente di altra amministrazione ed aveva ritenuto che la clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.
Evidenziava che il bando RAGIONE_SOCIALE selezione interna non distingueva tra servizio solto presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero presso altre amministrazioni e che una interpretazione limitativa RAGIONE_SOCIALE relativa clausola si sarebbe scontrata con il diritto unionale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un articolato motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il P .G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE pronuncia di condanna di cui all’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico articolato motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 97 e 117 Cost, RAGIONE_SOCIALE clausola 4 dell’Accordo Quadro recepito con la direttiva 99/70/CE e dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 nonché dei principi di cui al d.lgs. n. 165/2001, con particolare riguardo all’art. 1, comma 2, degli artt. 82 e 83 del c.c.n.l. del personale del comparto RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali del 24 maggio 2004, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. pro c. civ.
Deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per la lacunosità RAGIONE_SOCIALE stessa e per il mancato esame del bando nella parte in cui lo stesso ha espressamente disposto come valutabile il solo servizio di ruolo.
Censura, inoltre, l’erroneo richiamo ad una disposizione (art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) non più vigente in quanto abrogata dall’art. 55, comma 1, lett. b ) del d.lgs. n. 81/2015.
Critica, poi, l’erronea affermazione circa la discriminazione e l’inconferenza del richiamo alla clausola 4, perché nella fattispecie si discute di omessa valutazione del servizio non di ruolo mentre nel bando si fa solo riferimento alla valutabilità del servizio di ruolo.
La denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è inammissibile perché la sentenza impugnata, come sintetizzata nello storico di lite, rispetta i requisiti argomentativi del ‘minimo costituzionale’ , siccome costantemente enunciati in sede di legittimità (v. ex aliis Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).
Quanto alle altre violazioni di legge rileva, innanzitutto, il collegio che il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non è costituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 bensì dalle norme e dai principi del diritto comunitario e la ricorrente non deduce in quali termini l’invocata disapplicazione di detta disposizione avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa.
Per il resto, la sentenza impugnata, incentrata sul presupposto che il bando cui aveva partecipato il COGNOME, consentisse di considerare (quanto al requisito RAGIONE_SOCIALE ‘esperienza professionale’) i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni, diverse dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘senza alcuna distinzione’ (passaggio, questo, non censurato adeguatamente dalla ricorrente), si pone in linea con l’orientamento di legittimità, oramai consolidato ( ex multis , Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), in cui
si sono definiti i confini RAGIONE_SOCIALE corretta interpretazione del concetto di ‘ragioni oggettive’ che possono giustificare un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, orientamento che richiama la consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, COGNOME), in modo pertinente posta a base RAGIONE_SOCIALE decisione dalla Corte territoriale.
Così la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che andasse considerato il servizio (non di ruolo ma a tempo determinato) prestato dall’appellato presso la RAGIONE_SOCIALE, organizzazione complessa che opera nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, all’interno del RAGIONE_SOCIALE.
Diversamente opinando, e cioè escludendo ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE professionalità maturata, le prestazioni rese con servizio non di ruolo, si sarebbe determinata (peraltro, nel silenzio del bando ed in assenza di una ‘ragione oggettiva’) una irragionevole violazione del principio di non discriminazione.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese segue la soccombenza, escluso il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non risultando che la ricorrente abbia proposto un ricorso caratterizzato da temerarietà o da mala fede e/o colpa grave tali da giustificare la sanzione prevista dall’indicata disposizione.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Così deciso nella Adunanza camerale del 6 febbraio 2024.