SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 104 2026 – N. R.G. 00000084 2025 DEPOSITO MINUTA 16 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 7/3/2025, da
, c.f. , C.F.
rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, del RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domicilia presso lo studio professionale dei difensori sito in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO,
Parte appellante
contro
TABLE
Parte appellata – CONTUMACE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 669/2024, del 30.10.2024, pubbl. il 31.10.2024, a definizione della causa civile iscritta al n. 1075/2023, del Tribunale di Verona -Sezione Lavoro, mai notificata,
In punto: altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Per tutto quanto esposto in fatto e considerato in diritto, il sig.
come rappresentato e difeso, nel riportarsi ai propri scritti anche del primo grado tutte le richieste anche istruttorie ivi formulate e a quanto deAVV_NOTAIOo, proAVV_NOTAIOo ed eccepito nelle note autorizzate in uno ai verbali di udienza che qui abbiansi per ripetuti e trascritti, nonché la richiesta di prova per testi così come articolata e deAVV_NOTAIOa nella memoria difensiva CONCLUDE affinché, l’On.Le Corte D’Appello
di Venezia voglia: – accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 669/2024, del 30.10.2024, pubbl. il 31.10.2024, a definizione della causa civile iscritta al n. 1075/2023, del Tribunale di Verona -Sezione Lavoro per l’effetto riformare la sentenza per i motivi di cui in narrativa ——– – nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE la validità, ai fini economici e giuridici, del servizio prestato dal ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE; ACCERTARE E DICHIARARE la validità del titolo conseguito dal ricorrente in data 15.06.2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE; ACCERTARE E DICHIARARE l’illegittimità del depennamento del ricorrente dalla graduatoria di istituto per il profilo di Collaboratore scolastico, nonché del conseguente provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; E PER L’EFFETTO: ORDINARE E CONDANNARE l’Amministrazione resistente, previo riconoscimento della validità ai fini giuridici ed economici del servizio complessivamente prestato dal ricorrente, a reinserire il predetto all’interno della Graduatoria permanente A.T.A. Collaboratore scolastico con il medesimo punteggio pari a 18,10 maturato precedentemente l’esclusione subita o, in ogni caso, con il minore punteggio di 14,60, come calcolato al netto del servizio prestato presso l’RAGIONE_SOCIALE; ORDINARE E CONDANNARE l’Amministrazione resistente a revocare il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato legittimamente sottoscritto con il ricorrente e a disporre la sua reintegrazione in servizio; ORDINARE E CONDANNARE l’Amministrazione resistente a riconoscere, in favore del ricorrente, tutte le somme stipendiali percepite e non maturate con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, dunque dal 14.04.2023, quantificate sino alla data di presentazione del ricorso di primo grado per complessivi € 3.322,06, salvo errori e/o omissioni, oltre a tutte quelle che eventualmente matureranno sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze di giustizia con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
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Motivi della decisione
Con la sentenza gravata il Tribunale di Verona ha respinto la domanda proposta da nei confronti del
diretta all’affermazione della validità del servizio prestato presso l’RAGIONE_SOCIALE e del titolo conseguito nel giugno 2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, della dec laratoria di nullità o illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, in cui era inserito come collaboratore scolastico, e di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato.
La pronuncia appellata ha conseguentemente rigettato anche le domande risarcitorie proposte dal l’ ed inoltre quella funzionale ad ottenere il reinserimento in graduatoria permanente ATA -collaboratore scolastico con il punteggio maturato precedentemente.
1.1. Il Tribunale di Verona, a motivazione della decisione aAVV_NOTAIOata, ha dato atto, con riferimento alla validità dei diplomi di qualifica professionale rilasciati dell’RAGIONE_SOCIALE nell’a.s. 2012/2013, di consolidato orientamento espresso dal medesimo Tribunale così come confermato dalla locale Corte d’appello.
Il giudice di prime cure ha quindi esplicitamente richiamato -riportandone ampi stralci -precedente di questa Corte (sentenza n. 366/2024) confermativo della legittimità dei provvedimenti di depennamento aAVV_NOTAIOati dalla amministrazione scolastica.
Il Tribunale di Verona ha quindi concluso affermando come la parte ricorrente non avesse <>.
1.2. Quanto al servizio asseritamente svolto presso l’RAGIONE_SOCIALE il giudice di prime cure ne ha affermato la non effettività <> tali da far apparire il ricorrente come soggetto <>, e quindi richiamati in apposita contestazione disciplinare dell’Amministrazione e rispetto alla quale l’appellante nulla aveva obiettato se non <>.
1.3. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite .
Avverso alla suddetta sentenza, con atto depositato in data 7/3/2025, ha proposto appello sulla base di un unico motivo di appello in particolare sostenendo la <>.
Nello specifico la parte appellante, richiamando i noti principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova in ipotesi di licenziamento disciplinare ( cfr . cass. civ. 25203/2013), ha ritenuto non essersi a questi adeguato il Tribunale di Verona.
L’appellante, sostenuta quindi l’accoglibilità del motivo di appello e, pertanto, rilevato come la parte appellata non avesse fornito prova delle ragioni del licenziamento, ha riproposto -riportandole in atto di appello – le difese esposte in primo grado.
L’appellato , pur correttamente evocato in giudizio non si è costituito.
La controversia, iscritta a ruolo in data 7/3/2025 , è stata trattata all’udienza del 12/2/2026 ed in tale contesto decisa come da dispositivo letto in udienza.
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L’appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Preliminare questione che deve essere affrontata, posto che l’appello appare tempestivo -in quanto proposto il 7/3/2025 a fronte di sentenza, apparentemente non notificata, pubblicata il 31/10/2024 -, attiene alla notificazione dell’atto di appello ed annesso decreto di fissazione di udienza che infatti risulta effettata, presso ufficio territoriale del MINISTERO, all’indirizzo pec ” indicato in atto di costituzione in primo grado dal funzionario dell’ che, appunto, rappresentava il .
Ora, una simile procedura notificatoria, a mente di quanto previsto dall’art. 16, co. 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. in legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato, ben può dirsi effettuata correttamente come peraltro anche di recente affermato dal Supremo Collegio (cfr. cass. civ. 66/2026).
Posto quanto sopra in termini di corretta instaurazione del contradditorio, preme al Collegio rilevare come questione fondamentale, afferente al merito della vertenza, che deve essere risolta, attiene alla validità, o meno, del titolo in base al quale l’ pretende di essere riposizionato nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia, in cui era stato inserito come collaboratore scolastico.
Ed infatti, è evidente, alcun rilievo ha ragionare del punteggio asseritamente conseguito dall’ per effetto del pregresso servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE se lo stesso non è collocabile all’interno della suddetta graduatoria.
Ciò chiarito, rileva il Collegio l’inconferenza, in rapporto all’oggetto del giudizio, delle fondamentali ragioni adAVV_NOTAIOe dall’appellante (errore di diritto avendo il Tribunale di Verona invertito l’onere della prova) a motivazione della ritenuta erroneità della sentenza gravata.
Rileva al riguardo il Collegio, e da qui l’irrilevanza della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa dell’ , come nel caso di specie non si versi affatto in ipotesi di licenziamento disciplinare, bensì di decadenza dal servizio per cancellazione dalle liste in ragione dell’assenze del presupposto per restarvici (dentro le liste): il possesso del titolo.
E che sia onere del dipendente (personale ATA) dar prova del possesso del titolo di studio per conseguire l’inserimento all’interno della graduatoria di cui si discute e, da qui, il posto di lavoro (seppur a tempo determinato), è fuor di dubbio.
A tal riguardo questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare, in situazione associabile a quella qui in trattazione, che <> (Sentenza n. 871/2025 in RG 343/2023).
Quanto alla documentazione che dovrebbe, ad avviso di parte appellante, dar dimostrazione del possesso da parte dell’ del titolo necessario per permanente all’interno delle graduatorie funzionali alla sottoscrizione di contratti a termine con il convenuto , esclude il Collegio che la pronuncia di primo grado abbia omesso di esaminarla avendolo invero fatto a mezzo rimando ad altre pronunce rese all’esito di processi di fatto seriali -nei quali era stata dimessa documentazione identica -sempre riferibile all’RAGIONE_SOCIALE – a quella proAVV_NOTAIOa anche nel presente giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio, proprio in forza della sopra ricordata serialità del contenzioso, ben possibile richiamare proprio recente precedente -in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte -che ha affrontato le medesime questioni oggi ri-proposte dall’ appellante in punto valutazione della documentazione dimessa a dimostrazione -e tuttavia non in grado di dar
prova -della validità del titolo astrattamente idoneo a giustificare la permanenza dell’ nella graduatoria dalla quale è stato depennato.
Documentazione che in definitiva di sostanzia in una copia del certificato di diploma di qualifica professionale a firma del Prof. ed in una attestazione da parte del dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di quanto apparentemente presente sui registri dell’RAGIONE_SOCIALE.
In relazione alla suddetta documentazione questa Corte ha così avuto modo (Sentenza n. 871/2025 in RG 343/2023), anche di recente, di decidere:
<>.
Le suddette considerazioni consentono di affermare l’infondatezza della pretesa anche in questa sede di appello avanzata dall che, pertanto, deve essere disattesa.
Quanto al regime delle spese del presente grado di giudizio, la contumacia del ne consente la piena compensazione.
PQM
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-rigetta l’appello;
nulla per le spese.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis
dello stesso art. 13.
Venezia, 12 febbraio 2026.
Il giudice rel. AVV_NOTAIO NOME COGNOME
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME