Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1304 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35870/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDEMI DOMENICO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 660/2019 pubblicata il 10/07/2019, R.G. n. 448/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal
Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado mediante la quale la società era stata condannata, in solido con RAGIONE_SOCIALE, quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento, in favore di NOME COGNOME (suo dipendente dall’1 agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di € 1.083,59, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento ‘verbale di accordo’ del 29 gennaio 2014.
La Corte, affermata la competenza territoriale dell’adito Tribunale di Reggio Calabria, nel merito, ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di RAGIONE_SOCIALE, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE – in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ed il lavoratore sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4, 416, terzo comma, c.p.c., 2697 c .c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice del gravame ritenuto la competenza territoriale del Tribunale adito, benché il lavoratore non
avesse indicato gli elementi di collegamento tra detto Tribunale ed i fori sanciti dall’art. 413 c.p.c., essendosi limitato ad affermare in maniera generica, e solo nelle richieste istruttorie, di lavorare presso una struttura sita in Reggio Calabria, senza dedurre alcunché circa l’esistenza di una dipendenza aziendale; si lamenta, quindi, che il predetto giudice, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società, abbia ritenuto che quest’ultima avrebbe dovuto puntualmente contestare l’allegazione del ricorrente e, pertanto, negare l’esistenza della predetta struttura, o confutarne consistenza e destinazione, omettendo di considerare che l’onere della prova della competenza grava in capo all’attore.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012, dell’art. 4 del verbale di accordo RAGIONE_SOCIALE del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, ‘ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003’ , dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, ‘in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento’ , tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum , in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
Il primo motivo è infondato.
Con riguardo alla generale previsione di alternatività dei fori, di cui all’art. 413, secondo comma, c.p.c. – secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’aziend a o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso
la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto -, va preliminarmente ribadito che per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 27/05/2019, n. 14449).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che, sebbene non fosse stata dal lavoratore qualificata come ‘dipendenza’ stricto sensu la sede, in Reggio Calabria alla INDIRIZZO, in cui era collocato il deposito di locomotive presso il quale il lavoratore medesimo aveva dedotto di aver effettuato la prestazione lavorativa alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dall’1 agosto 2011, il concetto di ‘dipendenza’ dovesse reputarsi elastico, con la funzione di favorire, per quanto possibile, la coincidenza del luogo di trattazione della causa con quello di effettivo svolgimento della prestazione.
Ha, poi, evidenziato come la deduzione contenuta nel testo del ricorso andasse letta unitamente al capitolato di prova formulato alla prima udienza, fra i quali spiccavano due capi in cui si chiedeva di accertare, mediante interrogatorio formale, che RAGIONE_SOCIALE aveva a Reggio Calabria una sede dotata di strumentazione informatica funzionalmente collegata con la sede legale ed alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre quanto alla gestione del personale.
All’uopo, ha ritenuto, quindi, indifferente che tale sede avesse un indirizzo (INDIRIZZO) diverso da quello ove poi veniva effettivamente espletata la prestazione (INDIRIZZO), trattandosi comunque di una dipendenza situata in Reggio Calabria.
Nella specie, quindi, la predetta Corte ha motivatamente ritenuto l’esistenza di una dipendenza (quale nucleo minimo di strumenti aziendali) nel deposito di Reggio Calabria, per lavori consistenti nella pulizia dei convogli ferroviari, reputando non sussistenti gli elementi per radicarla invece in Napoli ove si trova la sede operativa e legale della società, ovvero nella secondaria sede di Paola.
Il secondo motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità ‘una tantum’ «ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto al l’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo
addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti ‘in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento’».
Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazion e della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 , n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore.
La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2022.