Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3624 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 17/02/2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Presidente di sezione
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
Contratti bancari – Usura
30/01/2026 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4853 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato, NOME COGNOME;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 4853/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
camera di consiglio 30.1.2026
Numero registro generale 25052/2021 Numero sezionale 512/2026 Numero di raccolta generale 3624/2026 Data pubblicazione 17/02/2026
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’accertamento della nullità che riguardava le pattuizioni degli interessi di alcuni contratti di mutuo, la condanna della banca alla restituzione delle somme da essa indebitamente percepite, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da essi attori, e la pronuncia dell’ordine a ll’ istituto di credito di far luogo a una corretta segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE della loro posizione debitoria.
Nella resistenza della banca il Tribunale ha respinto le proposte domande.
La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto avverso la pronuncia di primo grado, lo ha rigettato.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza di appello facendo valere sette motivi di ricorso. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulle censure che avevano ad oggetto l’applicazione di un TEG eccedente la soglia di legge. Il Giudice distrettuale non avrebbe, così, statuito su tutta la domanda, come prescritto dall’art. 112 c.p.c. , e non avrebbe esposto le ragioni di diritto della decisione, secondo quanto dispone l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..
Col secondo mezzo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 t.u.b., dell’articolo 210 c.p.c. e dell’art. 1713 c.c.. Ci si duole del rigetto dell’istanza di esibizione, la quale risultava giustificata ad avviso degli istanti, in ragione di una pregressa
richiesta stragiudiziale rimasta inevasa.
Il terzo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c.. I ricorrenti censurano la sentenza per la mancata nomina di un consulente tecnico e osservano che il giudice, nel motivare il proprio diniego, è tenuto a dimostrare che delle specifiche competenze tecniche dell ‘ausiliario non vi sia, nel caso concreto, alcuna necessità.
Col quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1 l. n. 108 del 1996. Con questo mezzo di censura i ricorrenti tornano a dolersi della decisione assunta con riguardo all’usurarietà degli interessi e rilevano come il TEG correttamente determinato, tenendo conto delle varie commissioni, remunerazioni e spese, eccedesse la soglia di riferimento alla data della stipula.
Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132, comm a 2, n. 4, c.p.c. per «mancanza assoluta di motivazione, ovvero motivazione apparente in relazione alle domande svolte, in via subordinata, di cui ai nn. 2) e 4) delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello». Si lamenta che la Corte territoriale, con riguardo al tema della indeterminatezza dei tassi convenzionali applicati ai contratti di mutuo, si sia limitata a condividere e far propria la motivazione della pronuncia di primo grado.
Col sesto motivo si propone una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., 116 e 17 t.u.b. nonché dell’art. 6 delib. CICR 9 febb raio 2000. Viene imputato alla sentenza impugnata di non aver considerato che i contratti sottoposti alla sottoscrizione della mutuataria risultavano essere non trasparenti, per modo che la stessa non era stata posta nelle condizioni di conoscere l’effettivo costo dell’operazione.
Il settimo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b.. Si deduce, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe mancato di considerare che il TAEG costituisce elemento essenziale dei
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 512/2026
Numero di raccolta generale 3624/2026
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contratti di finanziamento e che la mancata o erronea indicazione di tale tasso determina la nullità della clausola con cui è convenuto il saggio di interesse, imponendo la sostituzione di quest’ultimo con quello previsto dall’art. 117 t.u.b..
2. -Il primo e il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Nell’atto di citazione, cui la Corte ha accesso, venendo in questione la deduzione di errores in procedendo , gli odierni ricorrenti avevano fatto questione del l’usura prendendo in considerazione, per ciascuno dei tre contratti, conclusi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e garantiti dagli altri ricorrenti, il tasso dell’interesse corrispettivo (rispettivamente 4,13%, 5,80% e 4,64%), il tasso di mora (rispettivamente 7,14%, 8,80% e 7,64%) e il tasso soglia (8,06%, 9,06% e 7,79%). È quindi manifesto, alla luce di detta prospettazione, che gli attori avevano lamentato l’usura cumulando il tasso di interesse corrispettivo e quello dell’interesse moratorio, non spiegandosi, diversamente, come si sarebbe potuto determinare, con riferimento ai tre contratti, un superamento del tasso soglia: e tanto chiarisce la ragione per cui il Tribunale, nella sentenza di primo grado, ebbe a rilevare che «il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato», onde, «stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria».
In conseguenza, la domanda fondata su una usurarietà dei contratti di mutuo per l’esor bitanza del TEG (e cioè di un tasso, quello effettivo globale, cui è estraneo il tasso moratorio) aveva carattere di novità rispetto al thema decidendum introdotto: sicché esso non poteva avere ingresso in appello, a mente dell’art. 345, comma 1, c.p.c. . Tale
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rilievo è assorbente rispetto alla considerazione per cui riesce ben difficile immaginare un’eccedenza del detto TEG rispetto al tasso soglia in una situazione (quella divisata) in cui l’interesse corrispettivo era larghissimamente inferiore rispetto a tale tasso.
Ora, i ricorrenti lamentano la mancata pronuncia su una censura, fatta valere in appello, in centrata proprio sull’esistenza di un TEG esorbitante la soglia di legge; si tratta di una doglianza che, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia del vizio di motivazione (censura, questa, che presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa), ma attraverso la specifica deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 31 luglio 2024, n. 21444; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952). Gli istanti si sono bensì doluti, col primo motivo, dell’omessa pronuncia : tuttavia, la domanda che lamentano sia stata illegittimamente trascurata era, per quanto detto, inammissibile; ciò posto, l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito di quella domanda (Cass. 16 luglio 2021, n. 20363; Cass. 25 settembre 2018, n. 22784).
Il quarto mezzo è poi inammissibile in quanto le dedotte violazioni o false applicazioni di legge non si raccordano ad alcun passaggio della sentenza impugnata, la quale, come si è visto, si è correttamente limitata a prendere in esame l’unico profilo di usurarietà che era stato ritualmente introdotto (quello basato sulla sommatoria dell’interesse corrispettivo e di quello moratorio). I ricorrenti non possono dunque dolersi , a norma dell’art . 360, n. 3, c.p.c., della scorretta applicazione
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delle regole da applicare nella verifica del raffronto tra il TEG e il tasso soglia, dal momento che la sentenza di appello non ha preso in considerazione tale evenienza, rimasta estranea al thema decidendum cristallizzatosi nel giudizio di primo grado. Si rammenta che è inammissibile, in sede di legittimità, la proposizione, con il ricorso, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata (in tema: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
-Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo.
La Corte territoriale ha giudicato irrilevanti le attività istruttorie sollecitate dai ricorrenti e tale conclusione risulta coerente con la ritenuta infondatezza, in diritto, delle deduzioni aventi ad oggetto le nullità contrattuali lamentate.
Ciò posto, l’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass. 3 novembre 2021, n. 31251). Nello svolgimento del motivo gli istanti si dolgono, per la verità, anche di un vizio di motivazione della decisione reiettiva delle istanze istruttorie: ma il vizio è senz’altro da escludere, in quanto il rigetto delle richieste istruttorie non deve essere nemmeno motivato quando la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (Cass. 12 luglio 2005, n. 14611; Cass. 2 aprile 2004, n. 6570). Questo principio vale anche per la consulenza tecnica. I ricorrenti, anche a questo proposito, si dolgono , in sintesi, dell’omessa motivazione della loro istanza di nomina del c.t.u.: ma rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle
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argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461).
-Il quinto e il sesto motivo sono parimenti inammissibili.
I ricorrenti richiamano le conclusioni rassegnate nell’atto di appello ove risultano svolte domande subordinate vertenti su di un «tasso nullo e/o comunque indeterminato» e sulla circostanza per cui nei contratti di mutuo oggetto di causa sarebbero stati «applicati interessi difformi rispetto a quelli pattuiti».
La Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame concernenti la nullità e indeterminatezza dei tassi convenzionali rinviando alla motivazione della sentenza di primo grado e svolgendo, poi, autonome considerazioni con riguardo al tema dell’omessa indicazione del TAEG, o ISC.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre, visto che la Corte ha statuito sul tema di cui qui si discorre. Quanto al vizio motivazionale, vale rammentare che ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. Sez. U. 20 marzo 2017, n. 7074): nel caso in esame la parte ricorrente no n individua né l’una né le altre. Per un verso, la stessa nulla chiarisce quanto alla decisione di primo grado; per altro verso, non riesce a comprendersi quali siano le censure proposte avverso la sentenza del Tribunale su cui la Corte di appello avrebbe dovuto statuire, visto e considerato che gli istanti si limitano a richiamare una domanda subordinata svolta in sede di gravame, e non già un motivo di impugnazione spiegato contro il dictum del Tribunale.
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La censura di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali evocate col sesto motivo di ricorso è infine priva di alcuna aderenza alla sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale non si è occupata direttamente della questione, ma -come osservato -ha rinviato, sul punto, alla decisione di primo grado: sicché i ricorrenti finiscono per investire questa Corte non già di un motivo di impugnazione su di una statuizione del Giudice di appello, quanto, piuttosto, di una decisione di merito, implicante accertamenti di fatto, sulle lamentate nullità.
5. -Il settimo motivo è infondato.
La Corte di appello ha richiamato la propria giurisprudenza e ha ritenuto che l’omessa indicazione del TAEG o ISC non comporti la nullità dei contratti dedotti in giudizio.
Tale conclusione è conforme al principio, enunciato da questa Corte di legittimità, per cui il TAEG o ISC è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 t.u.b. (Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39169). Va aggiunto che la disciplina relativa a tale indicatore di costo si rinviene nel capo II del titolo VI del testo unico bancario, dedicato al « credito ai consumatori »: il destinatario dei finanziamenti di cui qui si discorre è però una RAGIONE_SOCIALE commerciale, e quindi non un consumatore, vale a dire la « persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta » .
6. -Il ricorso è respinto.
7. -Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
camera di consiglio 30.1.2026
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 30 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME