Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10489-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 28/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/01/2021 R.G.N. 1870/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 10489/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 07/05/2025
CC
condannava quest’ultima al pagamento delle seguenti somme, calcolate in forza del giudicato rappresentato da una pronuncia del 1996 con la quale al ricorrente era stato riconosciuto il suo diritto all’attribuzione, sin dal 3.9.1990, della categoria di Quadro corrispondente alla posizione lavorativa di ‘Specialista polivalente’: euro 17.390,83 a titolo di differenze di interessi e rivalutazione sulla somma corrisposta il 15.5.2007, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici ISTAT dal 15.5.2007 dal 15.5.2007 al soddisfo; euro 13.138,49 a titolo di emolumento retributivo integrativo (pari ad euro 103,29 mensili dal 3.9.1990 al 6.4.2001) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 429 cpc dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo; euro 63.249,92 a titolo di indennità per straordinario forfettizzato, oltre interessi leali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 429 cpc dalla maturazione dei singoli crediti mensili e sino al soddisfo; euro 3.141,53 a titolo di differenze sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ex art. 429 cpc dal 27.4.2001 (data del tempestivo pagamento del TFR) sino al soddisfo.
La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 28 del 2001, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che: a) in relazione all’elemento retributivo integrativo e alla indennità di straordinario forfettizzato si era formato un uso generalizzato e reiterato nel tempo alla cui stregua la società aveva riconosciuto ai dipendenti inquadrati come ‘Quadro’ un trattamento di maggiore favore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva; b) la conseguenza dell’accertamento della spettanza di tali voci retributive era la loro influenza sul calcolo del TFR; c) la debenza degli
interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, corrisposti in data 15.5.2007, come argomentata dal Tribunale, non era stata oggetto di specifico motivo di gravame.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Le parti depositavano memorie.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1340, 1368, 2077 e 2078 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, in assenza di una prassi generalizzata, spontanea e reiterata nel tempo che comportasse un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, applicato le norme che disciplinavano gli usi aziendali e la loro efficacia sul rapporto individuale di lavoro, ritenendo che di fatto esistesse un uso aziendale di concessione della indennità per straordinario forfettizzato a tutti i dipendenti con la qualifica di Quadro, a decorrere dal 1990, pur non sussistendo i presupposti: con riferimento alla specifica posizione del Di Meo, poi, nonostante questi fosse stato sempre retribuito in maniera analitica tutte le volte che svolgeva un’ora in più di lavoro percependo, quindi, regolarmente lo straordinario ove reso.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc; la violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 cod. civ.; la
violazione degli artt. 18 co. 8 CCNL 1989 e 10 CCNL 9.7.1996 per i dipendenti delle Imprese Locali dei Servizi Elettrici, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato che lo straordinario forfettizzato spettasse al dipendente in quanto Quadro, disapplicando le norme contrattuali che riconoscevano tale emolumento e assimilandolo, invece, in modo non corretto, all’elemento integrativo della retribuzione.
Con il terzo motivo si obietta la violazione dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito richiamato a fondamento del decisum l’istruttoria espletata in primo grado senza alcun apprezzamento critico su elementi di prova che, invece, andavano soggetti a valutazione, disattendendo vistosamente il principio di cui al citato art. 116 cpc.
I tre motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
Sono infondate le censure relative alla individuazione dei presupposti per ravvisare, in ordine alla voce retributiva in questione, la sussistenza di un uso aziendale.
Come già osservato da questa Corte (Cass. n. 10591 del 2004), per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata (che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo) che comporti per i dipendenti l’attribuzione generalizzata di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (v. pure Cass. n.8342 dei 2010).
L’uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. 3296/2016).
Orbene, la sentenza della Corte territoriale, in punto di diritto, con specifico riguardo alla indennità per straordinario forfettizzato, è in linea con tali principi, trovando l’uso in oggetto un fondamento nell’art. 18 del CCNL Imprese locali dei servizi elettrici di categoria che rimette appunto il riconoscimento di un compenso forfettizzato, in tema di orario di lavoro per i Quadri, alla volontà datoriale, ossia alla valutazione del datore di lavoro e alla spontanea determinazione di quest’ultimo, con m odalità commisurate all’entità dell’impegno, da esplicitarsi con provvedimento motivato e senza alcun vincolo connesso a verifiche di merito o ad altre forme di misura dell’impegno del personale interessato.
In punto di fatto, poi, con un accertamento di merito adeguatamente motivato, la Corte distrettuale, attraverso un accurato esame delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che il riconoscimento del compenso, nel caso in esame, da parte della società, avesse avuto natura generalizzata e reiterata nel tempo per cui ad esso poteva essere riconosciuta la natura di uso aziendale.
Quanto, poi, alla circostanza che il COGNOME, nel periodo in cui non era inquadrato come Quadro avesse già ottenuto il pagamento del lavoro straordinario, deve rilevarsi che correttamente i giudici del merito, a seguito del riconoscimento della superiore qualifica in sede giudiziaria
dal 3.9.1990, hanno conteggiato, per il periodo di riferimento, unicamente la differenza tra l’indennità per straordinario forfettizzato in astratto spettante secondo il ritenuto uso aziendale e le somme già percepite a titolo di lavoro straordinario effettivamente svolto.
Va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
Infine, con riguardo alla asserita violazione dell’art. 116 cpc, deve precisarsi che il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. n. 34786/2021).
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2025