Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4200 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11285-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 3885/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2023 R.G.N. 62/2022;
Oggetto
Uso aziendale
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/01/2026
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto alla lavoratrice nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannato la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite per «la complessità delle questioni dibattute, in uno al contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito e all’accoglimento solo parziale RAGIONE_SOCIALE domanda».
La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato nel senso che deponesse a favore RAGIONE_SOCIALE formazione di un uso aziendale «l’attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenza del superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di due modifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi RAGIONE_SOCIALE parte economica intervenuti nel 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013».
La Corte territoriale ha anche escluso che nella specie potesse configurarsi «un rituale recesso dall’accordo», essendo invece necessario anche un comportamento concludente che tuttavia non può equivalere al mero inadempimento.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata,
formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo. A tale impugnazione incidentale ha resistito la società depositando controricorso.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALE ha comunicato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il RAGIONE_SOCIALE si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso principale si denuncia: «violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Con il secondo motivo si denuncia: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Si deduce la legittimità del recesso intimato da RAGIONE_SOCIALE con l’Accordo aziendale del 23 novembre 2017 a fronte del quale la società ha provveduto ad operare l’assorbimento contestato in giudizio.
Con istanza del 21 ottobre 2025, la società – premesso che con provvedimento reso dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il RAGIONE_SOCIALE investito RAGIONE_SOCIALE trattazione RAGIONE_SOCIALE causa ritenga la stessa di ‘particolare rilevanza’, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» – ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.
Con il motivo di ricorso incidentale si denuncia: «violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.» ; ci si duole che la Corte territoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuori dei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con una motivazione di mero stile.
Il RAGIONE_SOCIALE reputa che il ricorso principale ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME