Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7274 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7274 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Oggetto
Cessione di
azienda Uso aziendale Premio feriale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 31096-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 28/05/2021 R.G.N. 116/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 105/2019, che aveva respinto la sua domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con la quale domanda egli aveva chiesto, in sintesi, condannarsi detta società convenuta a modificare la retribuzione a lui spettante, mediante inclusione in essa anche del ‘premio feriale’ ed a corrispondergli, a titolo di arretrati, le somme analitic amente indicate nell’atto introduttivo, oltre accessori di legge; la Corte condannava l’appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del secondo grado di giudizio, come liquidate.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che il lavoratore istante, originariamente dipendente di RAGIONE_SOCIALE e in seguito, per effetto di successive cessioni di ramo d’azienda, passato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, aveva adito il Tribunale di Potenza e, premettendo che il datore di lavoro primo cedente aveva corrisposto, ogni anno, una retribuzione aggiuntiva detta ‘premio feriale’, aveva denunciato che, a seguito delle su indicate cessioni di ramo d’azienda, la soci età aveva inopinatamente sospeso l’erogazione dell’emolumento in questione; b) che egli sosteneva che il premio feriale dovesse sussumersi nell’alveo dei cd. usi aziendali, come tali non riformabili in peius per decisione unilaterale del datore di lavoro, né in conseguenza di trasferimento o cessione di ramo d’azienda o in forza di accordi collettivi, e concludeva, quindi, nel senso sopra riportato; c) come la società resistente avesse contestato tali pretese; d) su
quali basi il primo giudice aveva respinto la domanda; e) i motivi d’appello formulati dal lavoratore.
Tanto premesso, la Corte: I) osservava che la controversia atteneva alla spettanza all’appellante del cd. premio feriale (emolumento pagato a luglio di ogni anno, praticamente corrispondente alla quattordicesima mensilità), pur dopo il suo successivo passaggio alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE (quindi RAGIONE_SOCIALE), per effetto di successive cessioni d’azienda da parte dell’originario datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE; II) condivideva quanto già ritenuto dal primo giudice circa la qualificazione come uso aziendale della corresponsione di tale premio da parte dell’originaria datrice di lavoro, nonché circa la natura giuridica di detto uso aziendale quale ‘fonte sociale’ equiparabile ad un contratto integrativo aziendale e, come tale, modificabile anche peggiorativamente da fonti negoziali equi-, o sovra-ordinate, sicché le successive sorti del ‘premio feriale’, già riconosciuto all’allora appellante, dipendeva strettamente dalle sorti della contrattazione collettiva applicata presso l’azienda cedente ai lav oratori transitati alle dipendenze dell’azienda cessionaria; III) richiamati il disposto dell’art. 2112, comma terzo, c.c. (nella formulazione già vigente all’epoca dei trasferimenti d’azienda in esame), e taluni precedenti di legittimità, riteneva che risultava pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso le aziende cessionarie.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste la società intimata con controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘Nullità della sentenza per grave travisamento della prova e conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2112, comma 3, c.c. e 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)’. Deduce che, sulla scorta di quanto esposto nello stesso ricorso per cassazione, ’emerge per tabulas il gravissimo travisamento della prova in cui è incorsa la Corte territoriale nella gravata pronuncia, decisivo nell’ambito della fattispecie per cui è causa , in quanto unicamente da esso è dipeso il rigetto delle istanze proposte dai lavoratori’, e che: ‘Tale clamoroso errore consiste nell’individuazione (ed apprezzamento), da parte del Collegio della Corte di Appello di Potenza, di una prova documentale inesistente ed inficia di nullità conclamata e manifesta la sentenza giustificandone la cassazione’. Assume in particolare che una contrattazione integrativa aziendale ‘nel caso in esame, non è mai stata prodotta dalle convenute agli atti del presente giudizio , benché la sentenza gravata la ritenga acclusa agli atti’. In particolare, le ‘asserzioni (e conseguenziali valutazioni)’, che il ricorrente per cassazione attribuisce alla Corte di merito, erano ‘del tutto disancorate dalla reale portata dell’apparato pr obatorio documentale versato agli atti del procedimento’, perché, secondo lo stesso, ‘la prova dell’esistenza di una contrattazione integrativa già applicata da RAGIONE_SOCIALE al momento della cessione del ramo d’azienda del 20.07.09 non è mai stata offerta i n giudizio dalla controparte’, e ‘i documenti summenzionati, infatti, si limitano a comunicazioni nell’ambito delle quali sono inserite clausole generiche e di stile ma la contrattazione integrativa non è stata mai prodotta’. Per il
ricorrente, sarebbe ‘pertanto evidente l’errore di percezione in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere esistenza una contrattazione integrativa (di pari livello all’uso aziendale invocato) mai prodotta agli atti, né può ritenersi incontestato un documento che non è mai stato prodotto’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112, comma 3, c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.)’. In linea subordinata rispetto a quanto in precedenza argomentato, il ricorrente censura ‘la pronuncia nella parte in cui ha rigettato, in ogni caso, la richiesta di condanna al versamento delle somme a titolo’ di premio feriale ‘dovute anche per il periodo intercorrente tra la cessione del ramo d’azienda (1.07.09) e la disdetta della precedente contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro in essere, a fronte dell’adozione del CCSL Specifico per i lavoratori del gruppo RAGIONE_SOCIALE del 1.01.12 (comunicata, come da stessa indicazione di controparte, con missiva del 22.11.11. doc. 6 produzione di parte di primo grado RAGIONE_SOCIALE )’.
Con un terzo motivo denuncia la ‘violazione dell’art. 92 c.p.c.’. Censura .
Il primo motivo è fondato per quanto di ragione e nei termini che si passa ad illustrare.
In tal senso va subito posto in luce: a) che questa Sezione, nell’ancor recente Cass., ord. 15.4.2024, n. 10120, si è occupata di ricorsi per cassazione proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso altra sentenza della medesima Corte d’appello, e, cioè, la sent. n. 98/2018 (più volte richiamata negli atti del presente procedimento), e nei confronti di altro gruppo di lavoratori, in posizione sovrapponibile a quella del lavoratore istante nella medesima vicenda che ora ci occupa; b) che quei ricorsi sono stati rigettati.
La citata decisione n. 98/2018 della stessa Corte d’appello è quella dalla quale, come riportato in narrativa, la sentenza ora impugnata ha inteso discostarsi.
Più nello specifico, come accennato in narrativa, la Corte ha, questa volta, osservato: ‘Nel caso di specie, risulta pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso entrambe le aziende cessionarie, dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto precedentemente affermato questa Corte d’appello con la sentenza n. 98/2018, risulta documentalmente provato e, comunque non contestato che all’atto della cessione intervenuta tra ICTA e RAGIONE_SOCIALE nel luglio 2009 la cessionaria avesse già un proprio contratto integrativo applicato ai propri dipendenti, così come emerge dalla
comunicazione inviata da NOME agli odierni ricorrenti in data 17 luglio 2019 e da quanto dalla stessa cessionaria comunicato alle Organizzazioni sindacali, contratto aziendale che, appunto, non prevedeva la corresponsione, in favore dei lavoratori, del cd. premio feriale’.
5.1 Giova, allora, premettere che nella narrativa di Cass. n. 2024/10120 si era dato conto, per quello che ora rileva, che la stessa Corte d’appello nella sent. n. 98/2018 allora impugnata in cassazione aveva ‘accertato che le aziende cessionarie non avevano fornito prova della applicazione di una contrattazione aziendale che modificasse in peius l’uso aziendale del premio feriale, sino al punto da escluderne la corresponsione; ciò fino al 1° gennaio 2012, data in cui era intervenuta da parte di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), poi succeduta a RAGIONE_SOCIALE, la disdetta di tutta la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, sostituita con il Contratto Collettivo Specifico del Lavoro (CCSL), che non contemplava il premio di cui si dis cute’, e che aveva ‘ritenuto che, a far data dall’1 gennaio 2012, si fosse pertanto verificato l’effetto sostitutivo della contrattazione in vigore presso la cedente con quella, di pari livello, adottata dalla cessionaria, ai sensi dell’art. 2112, terzo comma, c.c.; che pertanto i lavoratori avevano conservato il trattamento migliorativo preesistente fino all’1 gennaio 2012’.
5.2. Nella motivazione della stessa ordinanza si è, quindi, considerato:
.
Ciò premesso, di recente, le Sezioni unite di questa Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nella giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguente principio di diritto: ‘Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in c oncorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio fa fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale’ (così Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).
Osserva allora il Collegio, in via preliminare, che il primo mezzo si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendosi, infatti, la ‘nullità della sentenza’, ma
non anomalie motivazionali in senso proprio come attualmente denunciabili in sede di legittimità.
In particolare, anche in Sez. un. n. 5792/2024 testé cit. si è ricordato che le stesse Sezioni Unite, già in Cass. n. 8053/2014, avevano ‘chiarito che la riforma ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., un vizio specifico denuncia bile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia’ e che: (così alle pagg. 23 -24 nell’ambito del § 10.9. della motivazione).
7.1. Ebbene, il ricorrente non denuncia direttamente nessuno dei suddetti vizi di motivazione, bensì nell’intero svolgimento della censura in esame si riferisce soprattutto ad un vizio, asseritamente ‘gravissimo’ o ‘clamoroso’, di ‘travisamento della prova’.
Nota, inoltre, il Collegio che il ‘fatto probatorio’ di cui egl i lamenta il travisamento è un fatto non ‘processuale’, ma ‘sostanziale’, e cioè l’esistenza anzitutto presso la prima cessionaria (RAGIONE_SOCIALE) di una ‘contrattazione integrativa’.
Inoltre, va rimarcato che il ricorrente, non solo richiama l’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., ma anche nello sviluppo della doglianza non deduce l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’; il che, se dedotto, come sempre insegnato dalle Sezioni Unite, avrebbe comportato a carico di chi ricorra per cassazione l’onere di indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esi stente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua ‘decisività’ (così già la cit. Cass. n. 8053/2014, ma anche ex multis Cass., sez. un., n. 21973/2021).
9.1. Invero, tutto quest’ultimo genere di deduzioni non si riscontra nel motivo in esame, quanto meno nei rigorosi e precisi termini richiesti ai fini dell’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Del resto, l’eventuale riconduzione officiosa della censura a quest’ultimo mezzo ne comporterebbe de plano l’inammissibilità per la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. applicabile ratione temporis nella specie (ma riprodotta da ultimo nel vigente comma quarto dell’art. 360 cit.), in presenza di cd. ‘doppia conforme’ che senz’altro ricorre in questo caso.
Attenendosi, comunque, all’indicazione di parte quanto al mezzo di ricorso optato (ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.), l’inammissibilità della censura, oltre che per la denuncia
riferita ad un fatto sostanziale, deriverebbe dal rilievo che il ricorrente non fa valere un ‘travisamento del contenuto oggettivo della prova’, ma in realtà sost iene (anche) un errore di ‘apprezzamento’ di una prova documentale secondo lo stesso inesistente.
Come emerge, infatti, chiaramente dai passi sopra riportati nel riassumere la censura, il ricorrente deduce che quei documenti si limiterebbero ‘a comunicazioni nell’ambito delle quali sono inserite clausole generiche e di stile’.
10.1. Rileva nella stessa direzione il Collegio che nella propria narrativa della vicenda sostanziale e processuale lo stesso ricorrente, alludendo alla prima cessione del 2009, aveva fatto presente che (così alla pag. 3 del ricorso per cassazione).
Sempre nella stessa parte del ricorso in esame, si riferisce che la società appellata si era costituita in giudizio (così alla pag. 7 del ricorso).
Inoltre, nell’esposizione del primo motivo sempre i l ricorrente trascrive le parti delle missive indirizzate alle organizzazioni sindacali il 4.6.2009 e di quelle individualmente indirizzate ai lavoratori dipendenti ceduti a RAGIONE_SOCIALE, di pressoché identico contenuto, in cui pure compare l’uguale riferimento a ‘gli accordi aziendali vigenti in RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. pag. 15 del ricorso per cassazione).
10.2. Va, altresì, rilevato che sempre il ricorrente ha rappresentato che già il primo giudice nella sua sentenza aveva considerato in fatto che: ‘… veniva dapprima precisato alle RSU aziendali e a tutti i lavoratori coinvolti nella cessione che sarebbe stato applicato il trattamento economico e normativo e gli accordi sindacali vigenti presso la società cessionaria (la quale non applicava tale uso aziendale) e successivamente, con missiva del 22.11.11, la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) comunicava il recesso da tutti i contratti applicati dal gruppo RAGIONE_SOCIALE, da tutti i contratti e accordi collettivi aziendali e territoriali, nonché da ogni impegno derivante da prassi collettive in atto; …’ (v. pag. 5 del ricorso in esame).
11. Al netto dei profili d’inammissibilità sin qui evidenziati, la censura in esame è tuttavia fondata nella parte cui vi si deduce (anche) la violazione del principio di non (specifica) contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Erroneamente, difatti, la Corte territoriale ha giudicato ‘pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso entrambe le aziende cessionarie’.
Fondatamente, invero, in ricorso (a pag. 6) si assume che nell’atto d’appello era stata rimarcata ‘la circostanza che non vi fosse, presso la parte datoriale cessionaria, alcun accordo sindacale di secondo livello, secondo quanto previsto dall’art. 2112 c.c., comma 3’.
Infatti, si è ora notato che lo stesso ricorrente dà tuttora atto che già il primo giudice circa accordi sindacali vigenti presso le due società cessionarie nel tempo (prima nel 2009 e poi nel 2011) aveva esposto un ragionamento analogo a quello poi svolto nell’impugnata sentenza, vale a dire, sulla base de lle cennate comunicazioni datoriali, piuttosto che sul testo di accordi del genere.
Del resto, anche la Corte d’appello ha riferito di una tale motivazione sul punto del primo giudice (cfr. pag. 4 della sua sentenza).
La Corte d’appello, però, non ha considerato che la decisione del Tribunale era senz’altro censurata anche sotto tale precipuo aspetto. In particolare, nell’atto d’appello era stato evidenziato che sin dal ricorso introduttivo del giudizio era stata richiamata la più volte citata sent. n. 98/2018 della Corte d’appello (v. pag. 4 di tale atto), lamentandosi che la stessa
sentenza non fosse stata considerata, e che anzi fosse stata ignorata, dal giudice di primo grado (v. pagg. 4, 6-7 dello stesso atto) e sostenendosi comunque la rilevanza di tale decisione in relazione alle annualità 2009 e 2010 dell’emolumento per cui è causa (v. anche pagg. 9 e 11). Tanto perché quella sentenza, come s’è visto, aveva accertato che presso le due diverse cessionarie nel tempo non era applicata alcuna contrattazione di pari livello, cioè aziendale.
11.1. Ebbene, ovviamente non potrebbe il Collegio sindacare un accertamento fattuale riservato alla Corte territoriale quale giudice del merito perché è stato operato, non alla luce del testo di contratti collettivi aziendali applicati presso le aziende cessionarie (mai esibiti, a quanto consta, sia nel corso del giudizio definito da Cass. n. 10120/2024 che durante il presente giudizio), ma in base a comunicazioni datoriali che facevano cenno a contratti di detto livello.
Ben può, invece, questa Corte rilevare che tale accertamento fattuale si fonda sull’erroneo assunto che fosse ‘pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso entrambe le aziende cessionarie’, laddove l’allora appellante nei termini sopra esposti senz’altro aveva rimesso in discussione anche tale aspetto, in ordine al quale già in prime cure aveva, più che contestato, dedotto egli quale attore l’inesistenza di detta contrattazione presso le due cessionarie, a mezzo del richiamo alla sent. n. 98/2018 della Corte d’appello di Potenza.
L’accoglimento del primo motivo nei limiti sopra esposti comporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.
13. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, la quale, in differente composizione, dovrà regolare le spese processuali comprese quelle di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale dell’11.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME