Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34666 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 35956/2018 proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
nonché contro
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
PROPRIETÀ
GOTTUSO COGNOME.
– Intimata –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1287/2018 depositata il 15/06/2018.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023.
Udita la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto che il ricorso sia respinto.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 190/2014, condannò NOME COGNOME a rilasciare all’attrice NOME COGNOME un fabbricato rurale in Palermo. Lo condannò anche al risarcimento del danno per illegittima occupazione. Contro la sentenza ha proposto appello il sig. COGNOME e nel relativo giudizio sono intervenuti, quali successori mortis causa a titolo particolare di NOME COGNOME, nel frattempo deceduta, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e hanno eccepito l ‘ inammissibilità dell’impugnazione .
La Corte d ‘ appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 348, cod. proc. civ., improcedibile l ‘ appello interposto dal sig. COGNOME, sulla base dei seguenti rilievi: (i) l’appellante aveva notificato l ‘ impugnazione il 07/07/2014; (ii) il difensore dell ‘ appellata costituito in primo grado aveva rifiutato di ricevere la copia in ragione del decesso (in data 20/01/2014) della sua assistita; (iii) l ‘ atto di appello era stato successivamente notificato, in data 12/07/2014, ai sensi dell ‘ art. 140, cod. proc. civ., agli eredi di NOME COGNOME collettivamente e impersonalmente presso l ‘ ultima residenza dichiarata della parte
nonché contro
deceduta; (iv) la causa era stata iscritta a ruolo il 21/07/2014; (v) il termine per la costituzione dell ‘ appellante decorreva dalla prima notificazione (effettuata il 07/07/2014) dell’unico atto di appello al procuratore della parte deceduta, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., n. 15295/2014; (vi) il rifiuto del difensore di ricevere l ‘ atto non aveva impedito il perfezionamento della stessa notificazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello , sulla base di un unico motivo. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. NOME COGNOME, erede legittima dell’originaria convenuta , è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 2993/2020 della sezione VI-2 di questa Corte, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza non ravvisando il Collegio l’evidenza decisoria.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, cod. proc. civ., 24, Cost., nonché degli artt. 330, 347, 165 e 348, cod. proc. civ. -il ricorrente assume che la notificazione fatta al procuratore costituito in primo grado della parte deceduta non si era perfezionata per il rifiuto del medesimo di ricevere l ‘ atto. Conseguentemente, l ‘ appellante (il sig. COGNOME) non era tenuto ad iscrivere a ruolo l ‘ impugnazione entro dieci giorni dal tentativo di notifica non andato a buon fine, ben potendo rinnovare l ‘ atto di appello agli eredi dell’attrice , proprio in ragione dell ‘ intervenuta dichiarazione di morte di quest ‘ultima resa dal suo procuratore all ‘ ufficiale giudiziario. Pertanto, non si è in presenza di un ingiustificato rifiuto della parte di ricevere l ‘ atto, ma della dichiarazione del difensore di non poterlo ricevere in considerazione
dell ‘ avvenuto decesso della sua assistita. Per il ricorrente, se la Corte d ‘ appello avesse provocato il contraddittorio sulla validità della prima notificazione, sarebbe giunta a una conclusione diversa.
Il motivo, articolato in due distinte censure, è inammissibile, a norma del l’art. 360 bis, cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del mezzo d’impugnazione non offre elementi per mutare l’orientamento ormai consolidato.
Innanzitutto, per un principio di diritto ripetutamente enunciato (cfr. Cass. n. 12978/2020, in connessione con Cass. n. 24312/2017), «on sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 101 cod. proc. civ. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»), trattandosi di decisione fondata su questione di diritto e di natura processuale, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio. In proposito questa Corte ha già più volte chiarito che la «questione» rilevante ai fini dell ‘ applicazione della disciplina della previa sottoposizione alle parti del rilievo d ‘ ufficio è solo quella «di fatto», oppure «mista di fatto e diritto» (cfr. ad es. Cass. 23/05/2014, n. 11453), in quanto il rilievo d ‘ ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (cosiddette ‘ della terza via ‘ o ‘ a sorpresa ‘ ), posto che su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate -sulla base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell ‘ ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti -al più ampio esercizio del contraddittorio; né, rispetto a questioni relative alla sussunzione di una fattispecie sotto l ‘ una o
l ‘ altra norma, o a una norma interpretata in un senso o nell ‘ altro, è possibile che sia dato alle parti modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie. E nell ‘à mbito delle questioni di diritto, le quali per loro natura non debbono essere sottoposte al previo contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le questioni processuali (v. Cass. 16/10/2017, n. 24312; 30/04/2011, n. 9591; 22/02/2016, n. 3432; contra , isolata a quanto consta, Cass. 31/01/2017, n. 2340); ciò che del resto è coerente con l ‘ ampio spettro di controllo che l ‘ ordinamento prevede per gli errores in procedendo , per i quali non solo è possibile il ricorso per cassazione ( ex art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.), ma addirittura la Corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale, avendo accesso alla documentazione di lite (v., in termini, Cass. n. 24312 del 2017, cit.). Tanto più ciò deve affermarsi allorquando, come nella specie, la questione posta inerisca alla tempestività dell ‘ impugnazione che, costituendone condizione di ammissibilità, dev ‘ essere d ‘ ufficio controllata dal giudice».
Non è fondata nemmeno la seconda censura (priva del riferimento al parametro di cui a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), concernente l ‘asserito errore di diritto commesso dalla Corte di Palermo nel rilevare la tardiva costituzione dell’appellante .
Cass. Sez. U., n. 15295/2014 (in termini, ex multis , Cass. nn. 5855/2015, 11072/2018, 20964/2018, 8037/2021, 11193/2022, 15674/2023) ha stabilito che «a morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell ‘ ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l ‘ impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta
incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell ‘à mbito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell ‘ impugnazione presso di lui, ai sensi dell ‘ art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ‘ aliunde ‘ di uno degli eventi previsti dall ‘ art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante».
Nel caso di specie, pertanto, il rifiuto del procuratore della sig.ra COGNOME di ricevere la notificazione dell’appello a causa della morte della parte non era giustificato, né la dichiarazione fatta dal procuratore all’ufficiale giudiziario può essere equiparata alla notifica alla parte appellante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 , cod. proc. civ.; E infatti il rifiuto del procuratore va equiparato alla notificazione a mani proprie (art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.) per la proroga ex lege dei poteri conferiti al procuratore costituito con la procura alle liti nel precedente grado di giudizio.
Con la conseguenza che la Corte di Palermo bene ha fatto a ritenere valida la (prima) notifica dell’appello, in data 07/07/2014, e, quindi, tardiva la costituzione in giudizio dell’appellante avvenuta il giorno 21/07/2014, oltre il termine di dieci giorni (dalla prima notifica) di cui al combinato disposto degli artt. 347, 165, cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuno dei controricorrenti in euro 5.500, più euro 200, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 07 dicembre 2023.