Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16973/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE già VIAGGI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA,INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA del Tribunale di BERGAMO n. 531/2022, depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
NOME sigNOME COGNOME conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Grumello del Monte, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di essere risarcito del danno derivante dalle oltre dieci ore di attesa verificatesi nel corso delle fasi di rientro del viaggio organizzato da parte della RAGIONE_SOCIALE e realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 98/2020 il giudice adito rigettava la domanda, ritenendo prescritto il credito risarcitorio ai sensi dell’art. 418 cod. nav.
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 531/2022, resa pubblica in data 1°/3/2022, assumendo l’assenza di ius postulandi in capo al difensore NOME COGNOME, atteso che il COGNOME era deceduto in data 11/10/2020, prima del deposito della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal suddetto COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il COGNOME propone ora ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società RAGIONE_SOCIALE nel controricorso e ribadita nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ., perché <> (Cass. 13/5/2021, n.12844).
Il ricorrente (cfr. pp. 12 e 13 del ricorso) si era riservato di depositare l’attestato della cancelleria circa la richiesta di trasmissione degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di cassazione, in base alle tempistiche del Tribunale di Bergamo. Detto attestato, recante la data dell’11 luglio 2022, risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 13 luglio 2022.
Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione volta a far rilevare la violazione del litisconsorzio necessario, perché l’eccipiente non ha assolto l’onere di dimostrare che NOME COGNOME aveva degli eredi e che questi avessero accettato l’eredità. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui <> (ex plurimis cfr. Cass. 18/11/2021, n.35285; Cass. 10/5/2018, n. 11318; Cass. 19/3/2013, n. 6822; Cass. 16/3/2006, n. 5880).
Non essendo stato detto onere soddisfatto questa Corte non è in grado di acquisire certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro “vocatio in jus”, poiché <> (Cass. 18/11/2021, n. 35285).
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 83 cod.proc.civ. e dell’art. 182, 2° comma, cod.proc.civ.
La tesi sostenuta è che il giudice a quo abbia applicato alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto -quello enunciato da Cass. n. 1249/2010 -non conferente, perché relativo all’ipotesi in cui l’evento morte della parte rappresentata avvenga prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado; nella fase attiva del rapporto processuale nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione, dovuta alla proposizione dell’impugnazione, il difensore, invece, continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato (Cass., Sez. Un., n. 15295/2014).
Precisa che l’unico limite invalicabile per il difensore è rappresentato dall’introduzione di una nuova e diversa controversia eccedente l’ambito di quella originaria, essendogli invece consentito proporre appello (Cass., Sez. Un., n. 4909/2016).
Lamenta, ancora, che il giudice a quo non abbia applicato il 2° comma dell’art. 182 cod.proc.civ. , e non abbia quindi disposto, rilevata la morte di NOME COGNOME, la sanatoria del vizio
rilevato, mediante l’integrazione de l contraddittorio nei confronti degli eredi.
Si duole anche di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite, atteso che solo nel caso di inesistenza della procura (mai conferita, falsa o rilasciata da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio) non viene a determinarsi alcun rapporto processuale e gli effetti processuali si producono solo in capo al professionista; ex adverso , nel caso di procura invalida o inefficace e, quindi, anche di procura che a seguito della morte del mandante perda effetto, le spese processuali del giudizio di appello dichiarato inammissibile non possono essere poste a carico del suo difensore (Cass., Sez. Un., n. 10706/2006).
Con il secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 300 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., deducendo di avere -in difetto della comunicazione della morte del COGNOME ed avendo appresso della stessa solo con la memoria di precisazione delle conclusioni della società RAGIONE_SOCIALE– la legittimazione a proseguire il processo.
Con il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., perché il Tribunale, avendo ritenuto inesistente la procura, lo ha condannato al pagamento dele spese processuali.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché attinenti a questioni connesse, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Dopo un ‘pendolarismo giurisprudenziale’ su uno dei temi più dibattuti a partire dagli anni ’40, con la pronuncia n. 15295 del 04/7/2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: <>.
Di conseguenza, la disciplina applicabile alle ipotesi come quella per cui è causa, in cui il procuratore della parte, munito di procura
alle liti comprendente la facoltà di proporre appello, abbia proposto impugnazione, omettendo di dichiarare l’avvenuto decesso del proprio assistito, è quella dell’art. 300 cod.proc.civ.: <> (Cass. n. 15295/2014).
Il Tribunale di Bergamo ha dunque erroneamente ritenuto che l’odierno fosse privo dello ius postulandi , dichiarando inammissibile l’appello e condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite.
Del l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/04/2024 dalla Terza