Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16740 -2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 97099470581 -in persona del Ministro pro tempore , COMMISSARIO ad acta -GESTIONE ex RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 1771/2018 RAGIONE_SOCIALEa
udita la relazione nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 2/4.4.2005 NOME COGNOME citava il RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ad acta RAGIONE_SOCIALEa Gestione Commissariale RAGIONE_SOCIALE‘ ex Agensud a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che in data 10.1.2005 gli era stato notificato il decreto n. 358 del 3.11.2004 del RAGIONE_SOCIALE, Gestione Commissariale ex Agensud.
Esponeva che all’art. 1 del decreto n. 358/2004 era stata disposta la revoca: a) del decreto commissariale di concessione n. 1889 del 26.2.1987, relativo al progetto ‘ NUMERO_DOCUMENTO 33/C/3226/AG ‘, concernente interventi da svolgersi da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE;
b) dei decreti commissariali di liquidazione n. 224 del 30.6.1998 e n. 305 del l’ 1.10.1998, con i quali era stata approvata in favore RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE la liquidazione in conto capitale del contributo di complessive lire 889.363.200, pari ad euro 459.317,76.
Esponeva che all’art. 2 del decreto n. 358/2004 era stata disposta la ripetizione in favore del bilancio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe somme già erogate alla ‘B RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
Chiedeva revocare e/o annullare il decreto n. 358 del 3.11.2004 e dichiarare non dovuta la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nello stesso decreto, in quanto
non riguardante egli attore bensì una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
Resistevano il RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ad acta – Gestione ex RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 2066/2012 il Tribunale di Salerno, ritenuta la propria giurisdizione, ‘dichiarava il difetto di legittimazione attiva di COGNOME NOME (…), poiché il decreto di revoca (…) risultava emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, mentre la notifica del medesimo, nonché RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso (…) , veniva effettuata ad un diverso soggetto, ovvero a COGNOME NOME (NOME)’ (così sentenza d’appello, pagg. 1 – 2) .
Proponevano appello il RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ad acta – Gestione ex RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 1771/2018 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘appella ta sentenza, condannava NOME COGNOME alla restituzione in favore degli appellanti RAGIONE_SOCIALEe somme quali indicate nel decreto n. 358 del 3.11.2004 ; condannava l’appellato alle spese del doppio grado.
Evidenziava la Corte di Salerno, in punto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, che la posizione giuridica di NOME COGNOME era sostanzialmente coincidente con quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicata come destinataria RAGIONE_SOCIALEe somme nel decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava segnatamente che dagli accertamenti eseguiti in sede penale era emerso che l’appellato aveva preso parte alla commissione del reato contestato,
quale asserito legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , RAGIONE_SOCIALE risultata tuttavia inesistente ed indicata al solo scopo del subentro nella procedura di finanziamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava segnatamente che, in ordine alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme di cui ai decreti commissariali menzionati nel decreto di revoca, nulla NOME COGNOME aveva addotto in comparsa di costituzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).
Evidenziava dunque che, alla stregua del comportamento processuale nonché degli esiti RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento operato in sede penale, l’appellato ‘ non [poteva] che ritenersi l ‘ effettivo destinatario del finanziamento, quindi, il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica per cui si richiedeva tutela in primo grado ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4) , il che rendeva ampiamente superabile il difetto formale circa l ‘ indicazione del destinatario nel provvedimento di revoca.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il ricorrente ha fatto luogo alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso conformemente all’ordinanza interlocutoria dei 10.4/27.6.2024 di questa Corte.
Il RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ad acta -Gestione ex RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione de ll’art. 81 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità
del procedimento o RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per assenza d i motivazione e/o per motivazione apparente; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio .
Deduce che la Corte di Salerno non ha per nulla esplicitato ovvero ha solo ‘apparentemente’ esplicitato le ragioni per le quali ha reputato sussistente la sua legittimazione e ha identificato la sua posizione con quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘enunciazione – dapprima operata e per quel che qui rileva -dei passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum la Corte di Salerno, in relazione alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, ha evidentemente esplicitato le sue ragioni.
Cosicché la motivazione vi è e non può dirsi ‘apparente’ (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114) .
In pari tempo, ad integrare il denunciato vizio non basta il rilievo per cui la corte d’appello ha erroneamente – correlato i suoi riscontri alla ‘ legitimatio ad causam ‘ (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto) .
Invero, nella specie è venuto in evidenza, propriamente, il profilo RAGIONE_SOCIALEa effettiva ascrivibilità a NOME RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva passiva correlata ai
decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004, profilo senza dubbio attinente al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla ‘ legitimatio ad causam’, ma al merito RAGIONE_SOCIALEa lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata. Cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951, secondo cui (Rv. 638371 – 01) la titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; e secondo cui (Rv. 638373 – 01) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).
Invano, poi, il ricorrente adduce che la Corte di Salerno ha apoditticamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata accertata come inesistente e che ‘ha omesso di considerare che nell’indicato decreto [ n. 358 del 3.11.2004] si parla solo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non di ditta individuale’ (così ricorso, pag. 10) .
Difatti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, 1° co., cod. proc. civ.
Deduce che non aveva ragione alcuna per contestare di aver personalmente ricevuto i contributi (cfr. ricorso, pag. 12) , siccome aveva impugnato il decreto n. 358 del 3.11.2004, adducendo che non ne era il destinatario e quindi che gli era stato erroneamente notificato (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce inoltre che la previsione di cui alla seconda parte del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. aggiunta dall’art. 45 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69/2009 – si applica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge , ai giudizi che hanno avuto inizio in primo grado in epoca successiva al 4.7.2009 e viceversa, nella specie, il giudizio è iniziato in prime cure nel 2005 (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Il presente giudizio ha avuto inizio in primo grado nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1, ove si dà atto che il giudizio era stato iscritto in primo grado, innanzi al Tribunale di Salerno, al n. 2666/2005 r.g.) .
E senza dubbio la Corte di Salerno ha fatto esplicito riferimento al testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, 1° co., cod. proc. civ. ( cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) , che, invece, si applica ai giudizi che in prime cure hanno avuto inizio successivamente al 4.7.2009.
D’altra parte, a i sensi del combinato disposto degli artt. 115, 1° co., e 167, 1° co., cod. proc. civ., l ‘ onere di contestazione specifica dei fatti posti dall ‘ attore a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell ‘ ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono
irretrattabilmente ‘ thema decidendum ‘ e ‘ thema probandum ‘ , sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2015, n. 22461) .
Ci ò nonostante, l’ ‘ error ‘ in cui la corte distrettuale è incorsa, non è decisivo, non è rilevante, siccome il riscontro -attinente, si è detto, al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite -per cui NOME COGNOME non poteva ‘che ritenersi l’effettivo destinatario del finanziamento’, è stato dalla stessa corte territoriale ineccepibilmente e congruamente operato sulla scorta di una più ampia valutazione, ossia pur ‘alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accertamento operato in sede penale’ (così sentenza d’appello, pag. 4) , accertamento mercé il quale si era acclarato, appunto, c he la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era inesistente.
E, beninteso, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale (cfr. Cass. 2.7.2010, n. 15714) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod. proc. civ.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Premette che il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva ed in tal modo aveva accolto l’eccezione sollevata dalle P.A. convenute di difetto di interesse ad agire (cfr. ricorso, pag. 13) .
Premette che nell’atto di appello le P.A. hanno concluso perché fosse dichiarata la sua legittimazione attiva (cfr. ricorso, pag. 13) .
Premette che con la comparsa di costituzione in grado d’appello ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALEe P.A. appellanti, nella parte in cui avevano chiesto, appunto, che fosse dichiarata la sua legittimazione, siccome il primo giudice aveva accolto l’eccezione RAGIONE_SOCIALEe P.A., le quali perciò non potevano ‘ritornare sui propri passi’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Indi deduce che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi e sulla propria eccezione e sulla novità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate in appello dalle P.A. (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Si è premesso e ribadito che attiene al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite il profilo RAGIONE_SOCIALEa effettiva ascrivibilità a NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva passiva connessa ai decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004.
Sovviene pertanto l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte in precedenza richiamato (cfr. Cass. sez. un. n. 2951/2016, cit.) , secondo cui (Rv. 638372 – 01) le deduzioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e secondo cui (Rv. 638373 – 01) i profili concernenti la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso sono rilevabili di ufficio dal giudice se risultanti dagli atti di causa.
In questi termini invano il ricorrente adduce che la Corte salernitana ha omesso di pronunciarsi e sulla propria eccezione e sulla novità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate in appello dalle P.A.
Tanto, più esattamente, alla stregua del rilievo per cui il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia – il quale si configura esclusivamente
nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito – ma può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si manifesti erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata -il che non è nella specie alla luce dei riscontri, ancorati alla pronuncia n. 2951/2016 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite, dapprima svolti – la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321) .
22. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarare dovuta da parte di egli ricorrente la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 14) .
Premette che con la comparsa con cui ha provveduto a costituirsi in grado d’appello, ha eccepito l’inammissibilità di tale domanda, per la quale non ha accettato il contraddittorio, siccome ‘ non proposta in primo grado’ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi al riguardo.
23. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarare dovuta da parte di egli ricorrente la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Premette dunque che le P.A. hanno formulato domanda di accertamento e non già domanda di condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma (cfr. ricorso, pag. 16) e tuttavia la Corte di Salerno ha pronunciato la sua condanna alla restituzione in favore RAGIONE_SOCIALEe P.A. appellanti RAGIONE_SOCIALEe somme di cui al decreto n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza; altresì la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ.
Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto ‘vinte le spese’ e dunque hanno chiesto la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe sole spese di secondo grado, non anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, che il tribunale aveva compensato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Premette che la Corte di Salerno lo ha condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese e di secondo grado e di primo grado (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce quindi che vi è stata violazione -pur in parte qua – del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso sono da esaminare congiuntamente, siccome all’evidenza connessi ; in ogni caso, il quarto motivo è
da respingere ed il quinto motivo è da accogliere; nell’accoglimento del quinto motivo resta assorbita la disamina del sesto motivo.
Effettivamente non si ha riscontro RAGIONE_SOCIALEa proposizione in prime cure da parte RAGIONE_SOCIALEe P.A. allora convenute, poi appellanti ed in questa sede controricorrenti, di domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di NOME COGNOME di far luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui ai decreti commissariali poi richiamati nel decreto di revoca n. 358/2004 nonché volta alla condanna di NOME COGNOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe medesime somme (‘si conclude perché la domanda venga dichiarata improponibile ed infondata ‘: così comparsa di costituzione in primo grado RAGIONE_SOCIALEe P.A. appellanti) .
Del resto, le P.A. hanno in controricorso confermato di aver domandato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea esperita da NOME COGNOME, ‘stante la natura del provvedimento ministeriale -revocatoria e restitutoria -(…)’ (così controricorso, pag. 7) .
Ciò nondimeno , allorché le P.A. hanno chiesto in appello che ‘venisse accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato’ (così sentenza d’appello, pag. 2) , non hanno esperito una domanda ‘ nuova ‘, giacché non proposta in prime cure, e dunque inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.
Invero, questa Corte spiega che la domanda proposta in grado d ‘ appello per sentir dichiarare, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ‘ i.v.a. sulle fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite nell ‘ ambito del rapporto dedotto in giudizio non introduce un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa RAGIONE_SOCIALEa controparte di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di
rimborsare l ‘ i.v.a., ma si contrappone specularmente a quest ‘ ultima volta a paralizzarla (cfr. Cass. 22.12.1994, n. 11063) .
E, ben vero, nella specie, NOME COGNOME aveva in primo grado chiesto dichiarare non dovuta la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nel decreto n. 358 del 3.11.2004.
28. Al contempo, inutilmente il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di novità ex art. 345 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento.
Si è precedentemente richiamato l’insegnamento n. 321/2016 di questa Corte (il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte) .
Evidentemente, alla luce del premesso rilievo, ancorato alla pronuncia n. 11063/1994 di questa Corte, il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte salernitana non si palesa erroneo in rapporto all’art. 345 cod. proc. civ.
Con la pronuncia n. 11063 del 22.12.1994 questo Giudice ha tuttavia soggiunto che la sentenza d ‘ appello che condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘i.v.a. , non accoglie una domanda nuova, ma sostituendo all ‘ azione di accertamento esperita una diversa azione di condanna, avente distinti presupposti ed oggetto, integra una pronunzia ‘ ultra petita ‘ .
Ebbene, innegabilmente la domanda esperita in appello dalle P.A. appellanti era di mero accertamento (‘il RAGIONE_SOCIALE chiedeva, nel merito, venisse accertato
il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato’: così sentenza d’appello, pag. 2) .
In tal guisa, allorché ha pronunciato ‘condanna [di] NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004′ , la Corte campana ha statuito ‘ ultra petita ‘ .
30. In accoglimento e nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 1771/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno va cassata.
Non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito, ossia -ferma ed impregiudicata la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di NOME COGNOME – con eliminazione RAGIONE_SOCIALEa ‘condanna [di] COGNOME NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 de l 03.11.2004′ .
I l parziale buon fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello esperito dalle P.A. (la Corte di Salerno aveva fatto luogo alla reiezione RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione sollevata dalle P.A. appellanti) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello (resta quindi ferma la condanna di NOME COGNOME alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana) .
Il parziale buon fondamento del ricorso per cassazione giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo l a sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018 e, decidendo nel merito – ferma ed impregiudicata la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di NOME COGNOME, e ferma la condanna di NOME COGNOME alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana -elimina (dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018) la ‘condanna [di] COGNOME NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004′ ;
compensa integralmente le spese del giudizio di appello; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito nell’accoglimento del quinto motivo il sesto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte