Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 6661  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16740 -2019 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME -c.f.  CODICE_FISCALE -rappresentato  e  difeso  in  virtù  di procura  speciale  a  margine  del  ricorso  dall’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f.  97099470581 -in persona  del Ministro pro  tempore , COMMISSARIO ad acta -GESTIONE ex RAGIONE_SOCIALE, in persona del commissario pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTI Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 1771/2018 RAGIONE_SOCIALEa
udita la relazione nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 2/4.4.2005 NOME COGNOME citava il RAGIONE_SOCIALE  nonché  il  RAGIONE_SOCIALE ad  acta RAGIONE_SOCIALEa  Gestione Commissariale RAGIONE_SOCIALE‘ ex Agensud a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che in data 10.1.2005 gli era stato notificato il decreto n. 358 del 3.11.2004 del RAGIONE_SOCIALE, Gestione Commissariale ex Agensud.
Esponeva che all’art. 1 del decreto n. 358/2004 era stata disposta la revoca: a) del decreto commissariale di concessione n. 1889 del 26.2.1987, relativo al  progetto ‘ NUMERO_DOCUMENTO 33/C/3226/AG ‘, concernente interventi da svolgersi da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE;
b) dei decreti commissariali di liquidazione n. 224 del 30.6.1998 e n. 305 del l’ 1.10.1998,  con  i  quali  era  stata  approvata  in  favore  RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE la liquidazione in conto capitale del contributo di complessive lire 889.363.200, pari ad euro 459.317,76.
Esponeva che  all’art.  2  del  decreto n.  358/2004  era  stata  disposta  la ripetizione  in  favore  del  bilancio  RAGIONE_SOCIALEo  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEe  somme  già  erogate  alla ‘B RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
Chiedeva revocare e/o annullare il decreto n. 358 del 3.11.2004 e dichiarare non dovuta la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma indicata nello stesso decreto, in quanto
non riguardante egli attore bensì una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pagg. 3 -4) .
Resistevano  il  RAGIONE_SOCIALE  nonché  il RAGIONE_SOCIALE ad acta – Gestione ex RAGIONE_SOCIALE.
Con  sentenza  n.  2066/2012  il  Tribunale  di  Salerno,  ritenuta  la  propria giurisdizione,  ‘dichiarava  il  difetto  di  legittimazione attiva  di  COGNOME NOME  (…), poiché  il  decreto  di  revoca  (…)  risultava  emesso  nei  confronti  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE, mentre la notifica del medesimo, nonché RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso (…) , veniva effettuata ad un diverso soggetto, ovvero a COGNOME NOME (NOME)’ (così sentenza d’appello, pagg. 1 – 2) .
Proponevano appello il RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE ad acta – Gestione ex RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva NOME COGNOME.
Con  sentenza  n. 1771/2018  la  Corte  d’Appello  di Salerno  accoglieva parzialmente  il  gravame e,  per  l’effetto,  in  riforma  RAGIONE_SOCIALE‘appella ta  sentenza, condannava NOME COGNOME alla restituzione in favore degli appellanti RAGIONE_SOCIALEe somme quali  indicate  nel  decreto  n.  358  del  3.11.2004 ;  condannava  l’appellato  alle spese del doppio grado.
Evidenziava la Corte di Salerno, in punto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, che la posizione giuridica di NOME COGNOME era sostanzialmente coincidente con quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicata come destinataria RAGIONE_SOCIALEe somme nel decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava segnatamente che dagli accertamenti eseguiti in sede penale era emerso che l’appellato aveva preso parte alla commissione del reato contestato,
quale asserito legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , RAGIONE_SOCIALE risultata tuttavia inesistente ed indicata al solo scopo del subentro nella procedura di finanziamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Evidenziava segnatamente che, in ordine alla destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme di cui ai decreti commissariali menzionati nel decreto di revoca, nulla NOME COGNOME aveva addotto in comparsa di costituzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).
Evidenziava dunque che, alla stregua del comportamento processuale nonché degli esiti RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento operato in sede penale, l’appellato ‘ non [poteva] che ritenersi l ‘ effettivo  destinatario del finanziamento, quindi, il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica per cui si richiedeva tutela in primo grado ‘ (così sentenza d’appello, pag. 4) , il che rendeva ampiamente superabile il difetto formale circa l ‘ indicazione del destinatario nel provvedimento di revoca.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il  ricorrente  ha  fatto  luogo  alla  rinnovazione  RAGIONE_SOCIALEa  notifica  del  ricorso conformemente all’ordinanza interlocutoria dei 10.4/27.6.2024 di questa Corte.
Il  RAGIONE_SOCIALE nonché  il  RAGIONE_SOCIALE ad  acta -Gestione ex RAGIONE_SOCIALE  hanno  depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione de ll’art. 81 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità
del procedimento o RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per assenza d i motivazione e/o per motivazione  apparente;  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  1°  co.,  n.  5,  cod.  proc.  civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio .
Deduce che la Corte di Salerno non ha per nulla esplicitato ovvero ha solo ‘apparentemente’ esplicitato le ragioni per le quali ha reputato sussistente la sua legittimazione  e  ha  identificato  la  sua  posizione  con  quella  RAGIONE_SOCIALEa  RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘enunciazione – dapprima operata e per quel che qui rileva -dei  passaggi  motivazionali  RAGIONE_SOCIALE‘impugnato dictum la  Corte  di  Salerno,  in relazione alla legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, ha evidentemente esplicitato le sue ragioni.
Cosicché  la  motivazione  vi  è  e  non può  dirsi  ‘apparente’ (cfr.  Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114) .
In pari tempo, ad integrare il denunciato vizio non basta il rilievo per cui la corte d’appello ha erroneamente – correlato i suoi riscontri alla ‘ legitimatio ad causam ‘ (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132, secondo cui la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto) .
Invero,  nella  specie  è  venuto  in  evidenza,  propriamente,  il  profilo  RAGIONE_SOCIALEa effettiva ascrivibilità a NOME RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva passiva correlata ai
decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004, profilo senza dubbio attinente al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla ‘ legitimatio ad causam’, ma al merito RAGIONE_SOCIALEa lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata. Cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951, secondo cui (Rv. 638371 – 01) la titolarità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa domanda ed attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; e secondo cui (Rv. 638373 – 01) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa).
Invano, poi, il ricorrente adduce che la Corte di Salerno ha apoditticamente affermato che la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata  accertata  come  inesistente  e  che ‘ha  omesso  di  considerare  che nell’indicato decreto [ n. 358 del 3.11.2004] si parla solo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non di ditta individuale’ (così ricorso, pag. 10) .
Difatti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali  e  la  ricostruzione  RAGIONE_SOCIALEa  fattispecie  operate  dai  giudici  del  merito, poiché  la  revisione  degli  accertamenti  di  fatto  compiuti  da  questi  ultimi  è preclusa  in  sede  di  legittimità (cfr.  Cass.  (ord.)  7.12.2017,  n.  29404.  Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, 1° co., cod. proc. civ.
Deduce che non aveva ragione alcuna per contestare di aver personalmente ricevuto i contributi (cfr. ricorso, pag. 12) , siccome aveva impugnato il decreto n. 358 del 3.11.2004, adducendo che non ne era il destinatario e quindi che gli era stato erroneamente notificato (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce inoltre che la previsione di cui alla seconda parte del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. aggiunta dall’art. 45 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69/2009 – si applica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge , ai giudizi che hanno avuto inizio in primo grado in epoca successiva al 4.7.2009 e viceversa, nella specie, il giudizio è iniziato in prime cure nel 2005 (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
Il  presente giudizio ha avuto inizio in primo grado nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005 (cfr. sentenza d’appello, pag. 1, ove si dà atto che il giudizio era stato iscritto in primo grado, innanzi al Tribunale di Salerno, al n. 2666/2005 r.g.) .
E  senza  dubbio  la  Corte  di  Salerno  ha  fatto  esplicito  riferimento  al  testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, 1° co., cod. proc. civ. ( cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) , che,  invece,  si  applica  ai  giudizi  che  in  prime  cure  hanno  avuto  inizio successivamente al 4.7.2009.
D’altra parte, a i sensi del combinato disposto degli artt. 115, 1° co., e 167, 1° co., cod. proc. civ., l ‘ onere di contestazione specifica dei fatti posti dall ‘ attore a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell ‘ ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono
irretrattabilmente ‘ thema decidendum ‘ e ‘ thema probandum ‘ , sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2015, n. 22461) .
Ci ò nonostante, l’ ‘ error ‘ in cui la corte distrettuale è incorsa, non è decisivo, non è rilevante, siccome il riscontro -attinente, si è detto, al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite -per cui NOME COGNOME non poteva ‘che ritenersi l’effettivo destinatario del finanziamento’, è stato dalla stessa corte territoriale ineccepibilmente e congruamente operato sulla scorta di una più ampia valutazione, ossia pur ‘alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accertamento operato in sede penale’ (così sentenza d’appello, pag. 4) , accertamento mercé il quale si era acclarato, appunto, c he la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era inesistente.
E, beninteso, il giudice civile può  utilizzare come  fonte  del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale (cfr. Cass. 2.7.2010, n. 15714) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod. proc. civ.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Premette  che  il  Tribunale  di  Salerno  aveva  dichiarato  il  suo  difetto  di legittimazione attiva ed in tal modo aveva accolto l’eccezione sollevata dalle P.A. convenute di difetto di interesse ad agire (cfr. ricorso, pag. 13) .
Premette  che  nell’atto  di  appello  le  P.A.  hanno  concluso  perché  fosse dichiarata la sua legittimazione attiva (cfr. ricorso, pag. 13) .
Premette che con la comparsa di costituzione in grado d’appello ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALEe P.A. appellanti, nella parte in cui avevano chiesto, appunto, che fosse dichiarata la sua legittimazione, siccome il primo giudice  aveva  accolto  l’eccezione  RAGIONE_SOCIALEe  P.A.,  le  quali perciò  non  potevano ‘ritornare sui propri passi’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Indi deduce che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi e sulla propria eccezione e sulla novità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate in appello dalle P.A. (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Si è premesso e ribadito che attiene al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa lite il profilo RAGIONE_SOCIALEa effettiva ascrivibilità a NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva passiva connessa ai decreti commissariali menzionati nel decreto n. 358 del 3.11.2004.
Sovviene  pertanto l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe  sezioni  unite  di  questa  Corte  in precedenza  richiamato (cfr.  Cass.  sez.  un.  n.  2951/2016,  cit.) ,  secondo  cui (Rv. 638372 – 01) le deduzioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e secondo cui (Rv. 638373 – 01) i profili concernenti la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso sono rilevabili di ufficio dal giudice se risultanti dagli atti di causa.
In  questi  termini  invano  il  ricorrente  adduce  che  la  Corte  salernitana  ha omesso di pronunciarsi e sulla propria eccezione e sulla novità RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate in appello dalle P.A.
Tanto, più esattamente, alla stregua del rilievo per cui il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia – il quale si configura esclusivamente
nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito – ma può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si manifesti erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata -il che non è nella specie alla luce dei riscontri, ancorati alla pronuncia n. 2951/2016 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite, dapprima svolti – la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321) .
22. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarare dovuta da parte di egli ricorrente la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 14) .
Premette che con la comparsa con cui ha provveduto a costituirsi in grado d’appello, ha eccepito l’inammissibilità di  tale  domanda, per la quale non ha accettato il contraddittorio, siccome ‘ non proposta in primo grado’ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi al riguardo.
23. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n.  4,  cod.  proc.  civ.  la  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  cod.  proc.  civ.  e  la  nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza.
Premette che le P.A. appellanti hanno nell’atto d’appello chiesto dichiarare dovuta da parte di egli ricorrente la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui al decreto di revoca n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Premette dunque che le P.A. hanno formulato domanda di accertamento e non già domanda di condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma (cfr. ricorso, pag. 16) e  tuttavia  la  Corte  di  Salerno  ha  pronunciato  la  sua  condanna  alla restituzione  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe  P.A.  appellanti  RAGIONE_SOCIALEe  somme  di  cui  al  decreto  n. 358/2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 4,  cod.  proc.  civ.  la  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  cod.  proc.  civ.  e  la  nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza; altresì la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ.
Premette  che  le  P.A.  appellanti  hanno  nell’atto  d’appello  chiesto  ‘vinte  le spese’ e dunque hanno chiesto la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe sole spese di secondo grado, non anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, che il tribunale aveva compensato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Premette che la Corte di Salerno lo ha condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese e di secondo grado e di primo grado (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce quindi che vi è stata violazione -pur in parte qua – del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il  quarto  motivo  ed  il  quinto  motivo  di  ricorso  sono  da  esaminare congiuntamente, siccome all’evidenza connessi ; in ogni caso, il quarto motivo è
da respingere ed il quinto motivo è da accogliere; nell’accoglimento del quinto motivo resta assorbita la disamina del sesto motivo.
Effettivamente non si ha riscontro RAGIONE_SOCIALEa proposizione in prime cure da parte RAGIONE_SOCIALEe P.A. allora convenute, poi appellanti ed in questa sede controricorrenti, di domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di NOME COGNOME di far luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di cui ai decreti commissariali poi richiamati nel decreto di revoca n. 358/2004 nonché volta alla condanna di NOME COGNOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe medesime somme (‘si conclude perché la domanda venga dichiarata improponibile ed infondata ‘: così comparsa di costituzione in primo grado RAGIONE_SOCIALEe P.A. appellanti) .
Del resto, le P.A. hanno in controricorso confermato di aver domandato il rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda  attorea  esperita  da  NOME  COGNOME,  ‘stante  la  natura  del provvedimento ministeriale -revocatoria e restitutoria -(…)’ (così controricorso, pag. 7) .
Ciò  nondimeno ,  allorché le P.A. hanno chiesto in appello che ‘venisse accertato il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato’ (così sentenza d’appello, pag. 2) , non hanno esperito una domanda ‘ nuova ‘, giacché non proposta in prime cure, e dunque inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.
Invero, questa Corte spiega che la domanda proposta in grado d ‘ appello per sentir dichiarare, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ‘ i.v.a. sulle fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite nell ‘ ambito del  rapporto  dedotto  in  giudizio  non  introduce  un  nuovo  tema  di  indagine rispetto alla pretesa RAGIONE_SOCIALEa controparte di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di
rimborsare  l ‘ i.v.a.,  ma  si  contrappone  specularmente  a  quest ‘ ultima  volta  a paralizzarla (cfr. Cass. 22.12.1994, n. 11063) .
E, ben vero, nella specie, NOME COGNOME aveva in primo grado chiesto dichiarare non  dovuta  la  restituzione  RAGIONE_SOCIALEa  somma  indicata  nel  decreto  n.  358  del 3.11.2004.
28. Al contempo, inutilmente il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di novità ex art. 345 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento.
Si è precedentemente richiamato l’insegnamento n. 321/2016 di questa Corte (il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale può configurare un vizio RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte) .
Evidentemente,  alla  luce  del  premesso  rilievo,  ancorato  alla  pronuncia  n. 11063/1994 di questa Corte,  il dictum RAGIONE_SOCIALEa  Corte  salernitana  non  si  palesa erroneo in rapporto all’art. 345 cod. proc. civ.
Con la pronuncia n. 11063 del 22.12.1994 questo Giudice ha tuttavia soggiunto che la sentenza d ‘ appello che condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘i.v.a. ,  non accoglie  una  domanda  nuova,  ma  sostituendo  all ‘ azione  di  accertamento esperita una diversa azione di condanna, avente distinti presupposti ed oggetto, integra una pronunzia ‘ ultra petita ‘ .
Ebbene, innegabilmente la domanda esperita in appello dalle P.A. appellanti era di mero accertamento (‘il RAGIONE_SOCIALE chiedeva, nel merito, venisse accertato
il  proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto erogato’: così sentenza d’appello, pag. 2) .
In tal guisa, allorché ha pronunciato ‘condanna [di] NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe  somme,  in  favore  degli  appella[n]ti,  così  come  indicate  nel  decreto  di revoca n. 358 del 03.11.2004′ , la Corte campana ha statuito ‘ ultra petita ‘ .
30. In accoglimento e nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 1771/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno va cassata.
Non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito, ossia -ferma ed impregiudicata la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di NOME COGNOME – con eliminazione RAGIONE_SOCIALEa ‘condanna [di] COGNOME NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 de l 03.11.2004′ .
I l parziale buon fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello esperito dalle P.A. (la Corte di Salerno aveva fatto luogo alla reiezione RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione sollevata dalle P.A. appellanti) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello (resta quindi ferma la condanna di NOME COGNOME alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana) .
Il parziale buon fondamento del ricorso per cassazione giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
In  dipendenza  del  parziale  buon  esito  del  ricorso  non  sussistono  i presupposti processuali perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002,  il  ricorrente  sia  tenuto  a  versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo l a sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018 e, decidendo nel merito – ferma ed impregiudicata la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di NOME COGNOME, e ferma la condanna di NOME COGNOME alle spese del giudizio di primo grado, come liquidate dalla Corte salernitana -elimina (dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno n. 1771/2018) la ‘condanna [di] COGNOME NOME alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme, in favore degli appella[n]ti, così come indicate nel decreto di revoca n. 358 del 03.11.2004′ ;
compensa  integralmente le spese del giudizio di appello;  compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito nell’accoglimento del quinto motivo il sesto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte