Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3445  Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
sul ricorso 30288/2019 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME  e  COGNOME NOME  COGNOME,  domiciliati  ex  lege  in  Roma,  presso  la  cancelleria della  Corte  di  Cassazione,  rappresentati  e  difesi  dall’AVV_NOTAIOato  NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonchè contro
DOBANK SPA, NOME, COGNOME VITO
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 161/2019 depositata il 04/03/2019;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1 Gli odierni ricorrenti instano questa Corte per la cassazione della soprariportata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Messina, adita in riassunzione da RAGIONE_SOCIALE a seguito della cassazione con ordinanza 24827/17 di una sua pregressa pronuncia viziata per non aver pronunciato sulla domanda di questa afferente al rapporto di mutuo contratto a suo tempo con RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME e garantito da NOME COGNOME, ha accolto l’appello della creditrice ed ha condannato i debitori al pagamento in solido delle somme ancora dovute, maggiorate di interessi e di spese.
Il mezzo azionato dai ricorrenti si vale di tre motivi di ricorso ai quali resiste con controricorso l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’impugnata decisione per la violazione degli artt. 168bis , 171, 189 e 190 cod. proc. civ. e del contraddittorio tra le parti consumatesi, segnatamente, in occasione della prima udienza di comparizione tenutasi davanti al collegio. Lamentano, infatti, i ricorrenti che l’udienza in parola, pur se si era tenuta il giorno 28.5.2018 come da provvedimento di fissazione, in luogo di svolgersi alle ore 11,00, come ivi previsto, era stata anticipata alle ore 10,00 e si era svolta
in loro assenza. Alla medesima udienza era stata peraltro informalmente e irritualmente modificata anche la composizione del collegio giudicante, atteso che erano stati sostituiti il AVV_NOTAIO ed uno dei giudici a latere. Il collegio così costituitosi, poi, senza verificare la regolarità delle notificazione, senza dichiarare la contumacia delle parti non comparse e senza fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni, aveva trattenuto la causa in decisione, emettendo l’impugnata pronuncia di condanna. Poiché ad avviso dei deducenti le irregolarità refertate costituiscono altrettanti errores in procedendo in cui è incorso il decidente, la decisione dal medesimo adottata risulta per questo affetta da assoluta e radicale nullità.
A fronte delle pretese anomalie che a giudizio degli istanti inficerebbero il deliberato della Corte territoriale, reputa il collegio che sia logicamente e pregiudizialmente assorbente, in ragione della sua incidenza sul contraddittorio tra le parti, quella che ha portato il collegio a tenere l’udienza di comparizione un’ora prima di quanto reso noto in precedenza. E’ principio a cui infatti si intende dare continuità anche nella presente occasione che il dispositivo regolato dall’art. 168bis cod. proc. civ., replicabile anche per il giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17032), che prevede la duplice ipotesi del differimento d’ufficio e del differimento per iniziativa del giudice designato, non consenta, di regola, che l’udienza di prima comparizione possa essere anticipata rispetto a quella stabilita nell’atto di citazione, si ché anche nel giudizio d’appello è data facoltà ai convenuti, che non intendono resistere al gravame a loro volta con appello incidentale, di costituirsi sino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella posteriormente determinata secondo quanto appunto previsto dall’art. 168bis cod. proc. civ.. La conseguenza della violazione della regola, che si ricava a contrario
dalla norma in parola, è che, l’anticipazione “d’ufficio” dell’udienza -alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione di essa ai difensori delle parti o alle parti personalmente nel caso in cui queste non si siano ancora costituite -lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo e riflessamente anche la sentenza (Cass., Sez. I, 7/12/2011, n. 26361). Ovviamente questo vale solo in linea generale, dato che, per le più svariate evenienze che si possono dare nelle more dell’udienza, è ben possibile che l’udienza già fissata possa essere anticipata: ma il punto, che occorre anche in tal caso mantenere fermo, è che essendo l’udienza di comparizione il luogo processuale in cui il contradditorio si attua e prende forma, ogni modifica della data di essa, e così pure dell’orario, che ne comporti una celebrazione anticipata rispetto a quella già indicata, sia previamente portata a cognizione delle parti mediante comunicazione o notificazione alle stesse (Cass., Sez. I, 22/02/1996, n. 1402), a seconda che siano o meno già costituite nel giudizio (Cass., Sez. I, 18/04/2000, n. 4994), conformemente, del resto, a quanto previsto dall’art. 168bis , comma 5, cod. proc. civ., le cui regole, se devono trovare attuazione nel caso di posticipazione dell’udienza, tanto più devono essere osservate nel caso della sua anticipazione.
L’accoglimento della prima doglianza rappresentata con il motivo in disamina e la nullità della sentenza che ne consegue, solleva dal prendere in esame le altre doglianze contenute nel medesimo primo e negli altri motivi del ricorso.
Cassata perciò l’impugnata sentenza nei limiti anzidetti, la causa va rimessa di nuovo al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo  accolto  e  rinvia  la  causa  avanti  alla  Corte  d’Appello  di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 27.10.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME