Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37426/2019 R.G. proposto da domiciliata in Roma presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato , che lo rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/2019 de lla Corte d’Appello di Venezia, depositata il 23.5.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente -lavoratrice dipendente del l’allora RAGIONE_SOCIALE, assunta a tempo indeterminato -diretta ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% RAGIONE_SOCIALEe sue retribuzioni e la conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto indebitamente trattenuto (condanna che era stata anticipata in un decreto ingiuntivo, poi revocato dal Tribunale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’Appello di Venezia, davanti alla quale la lavoratrice impugnò la sentenza del Tribunale, rigettò a sua volta il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Contro la sentenza d’appello la lavoratrice ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve dichiarare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE sulla base del rilievo che la sentenza d’appello venne pubblicata il 23.5.2019 e che il ricorso per cassazione venne notificato il 25.11.2019.
1.1. L’apparente ritardo di due giorni rispetto al termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. in realtà non sussiste,
perché il 23.11.2019 era un sabato e, quindi, il termine era prorogato ex lege al lunedì successivo -appunto il 25.11.2019 -in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 155, comma 5, c.p.c.
È principio assodato che tale proroga -genericamente riferita al «compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza» -si applica anche ai termini per effettuare le notificazioni (v., ex multis , Cass. nn. 740/2024; 10036/2020; 23589/2016; 23375/2016).
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2120 c.c. ».
La lavoratrice si duole che, pur essendo essa assoggettata ab origine al regime del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), le sia stata ugualmente applicata la trattenuta del 2,5% sull’80% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, pari al contributo previsto sulle retribuzioni dei pubblici impiegati assoggettati al regime di T.F.S. (trattamento di fine servizio) e destinato a finanziare quel trattamento. Osserva la ricorrente che analoga contribuzione a carico del lavoratore non è contemplata ne ll’art. 2120 c.c. («Disciplina del trattamento di fine rapporto»), il quale pone semplice mente a carico del datore di lavoro l’obbligo di pagare il t.f.r., da qualificare in termini di retribuzione differita.
A supporto del motivo di ricorso si prospetta l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 26 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998, che -nel demandare alla contrattazione collettiva e a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli «adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa struttura retributiva e contributiva conseguenti all ‘ applicazione del trattamento di fine rapporto» -stabilì che ciò dovesse avvenire «ferma restando l ‘ invarianza
RAGIONE_SOCIALEa retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici».
L’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa legge determinerebbe poi l’illegittimità dei suoi strumenti attuativi, in particolare del l’Accordo Quadro 29.7.1999 e del conseguente d.P.C.M. 29.7.1999.
Il motivo è infondato, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in numerose recenti decisioni, seguendo un percorso argomentativo cui qui si intende dare continuità, anche con richiamo alle relative motivazioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. nn. 19838/2023; 19488/2023; 19438/2023; 19198/2023; 19169/2023; 19108/2023; 15820/2023; 11688/2023; 11673/2023; 19503/2022; 13179/2022; 4540/2022; 2087/2022; 40002/2021).
3.1. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 19, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha demandato alla contrattazione collettiva e a un d.P.C.M. il compito di definire gli adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto, ma tenendo «ferma … l ‘ invarianza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici».
La Consulta ha argomentato che il principio RAGIONE_SOCIALE‘invarianza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità
di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già RAGIONE_SOCIALEa ponderazione di una sua singola componente.
Né possono trarsi argomenti a favore RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dalla precedente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a ca rico del dipendente pubblico RAGIONE_SOCIALEa rivalsa pari al 2,5% RAGIONE_SOCIALEa base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudi ce RAGIONE_SOCIALEe leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati. La prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., rego lamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 (disposizione poi abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012), che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza RAGIONE_SOCIALEa trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. In questa sede, invece, ci si riferisce a una pubblica impiegata assoggettata al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per
la quale è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 5, 6 e 7 , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26, comma 19, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998, ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S.
Il chiaro e specifico intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale esclude qualsiasi residuo dubbio di illegittimità con riferimento ai parametri degli artt. 3 e 36 Cost., esplicitamente considerati nella sentenza n. 213 del 2018.
3.2. Per quanto riguarda, poi, la questione prospettata dalla ricorrente con riferimento all’art. 53 Cost. , essa rimane ben al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza. Infatti, non si può sostenere che la riduzione del 2,5% abbia natura addirittura tributaria, se non negando la fondatezza di tutte le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale sulla sua funzione perequatrice, in un sistema che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni.
3.3. Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione di legge che impone «l’invarianza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione complessiva netta», è evidentemente infondata la censura di violazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione generale contenuta n ell’art. 2120 c.c., la cui applicazione è esclusa -o meglio integrata -dalla
legge speciale e dalle relative norme attuative contrattuali e regolamentari.
Il secondo motivo censura, questa volta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La ricorrente imputa alla Corte d’Appello di non avere esaminato il «fatto» RAGIONE_SOCIALEa mancanza di una effettiva attuazione del recupero figurativo RAGIONE_SOCIALEa riduzione retributiva ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il motivo è inammissibile, perché manca il requisito RAGIONE_SOCIALEa decisività del fatto che si suppone non esaminato dal giudice del merito.
Infatti, non si vede perché l’eventuale inadempimento , a valle, de ll’obbligo di effettuare il recupero figurativo dovrebbe avere una qualche influenza, a monte, sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa riduzione effettuata in conformità alla previsione di legge e sulla «configurazione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica del prelievo».
Il citato art. 26, comma 19, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998 impone l ‘ invarianza, non solo RAGIONE_SOCIALEa «retribuzione complessiva netta», ma anche di «quella utile ai fini pensionistici». Le parti sociali hanno dato attuazione a tali principi prevedendo, da un lato, la riduzione retributiva e , dall’altro lato, il recupero figurativo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione non versata al fine del calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione e del trattamento di fine rapporto.
Se tale disposizione non verrà applicata, la lavoratrice potrà contestare l’inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagare il trattamento di fine rapporto e pretendere il ricalcolo del dovuto. Ma ciò chiaramente non ha nulla a che vedere con il tema RAGIONE_SOCIALEa legittimità e RAGIONE_SOCIALEa funzione RAGIONE_SOCIALEa riduzione retributiva.
La conformità RAGIONE_SOCIALEa presente decisione ai numerosi precedenti sopra citati, i quali sono stati emessi sulla scia tracciata dalla sentenza n. 213 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, esclude che sussista quella «particolare rilevanza» RAGIONE_SOCIALEa «questione di diritto» (art. 375 c.p.c.) che giustifica la trattazione in pubblica udienza, che è stata sollecitata dalla ricorrente nella memoria illustrativa.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.800 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.4.2024.