Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Questura di Potenza
– intimato – avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 3 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 3 aprile 2023 che ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Biella di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio disposto nei suoi
Oggetto: immigrazione trattenimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7953/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palazzo INDIRIZZO (INDIRIZZO), INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
confronti;
il ricorso è affidato a tre motivi;
la Questura di Potenza non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost e 19 t.u. imm., nonché l’apparente e/o inesistente motivazione in ordine all’assenza di elementi ostativi all’espulsione;
il motivo è inammissibile;
se è vero che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 t.u. imm., in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 28 giugno 2023, n. 18404; Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 30 novembre 2015, n. 24415), un siffatto potere di rilevazione esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto, al fine di stabilire se il provvedimento sia esente da vizi;
conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo incidentale della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta illegittimità;
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO;
il motivo è infondato;
il Giudice di Pace ha ritenuto che sussistessero i presupposti «di cui agli artt. 13, 13 bis e 14 D. Lgs. 23/07/1998 n. 286 E SUCC. MOD.’ in ragione del fatto che lo straniero: si era trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto; aveva fornito false attestazioni e dichiarazioni sulla sua identità; era un soggetto pericoloso; i suoi precedenti di polizia ostavano alla permanenza nel territorio nazionale»;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo del giudice e per tale ragione di sottrae alla censura prospettata;
-con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 14, terzo comma, t.u. imm., 103, comma 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse pendente il procedimento di emersione di cui al predetto decreto-legge;
-evidenzia, in proposito, che l’istanza di emersione era stata respinta dal Prefetto di Biella ma risultava ancora pendente il termine per l’impugnazione d el provvedimento dinanzi al T.A.R.;
il motivo è infondato;
-l’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, nel prevedere, al comma 11, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi relativi all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale nelle more dei procedimenti finalizzati a garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della pandemia derivante dal COVID-19 e a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede espressamente, al successivo comma 13, che «La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima … »;
-da ciò consegue che il non controverso rigetto dell’istanza dell’odierno
ricorrente ha determinato la cessazione del regime sospensivo e, conseguentemente, la reviviscenza del potere dell’amministrazione di dare corso ai procedimenti relativi all’ingresso e al soggiorno illegale degli stranieri, quale quello oggetto del presente giudizio;
-stante il tenore della richiamata disposizione normativa non concludente è la circostanza, allegata dal ricorrente, della pendenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza, atteso che la contestabilità giudiziale di tale provvedimento non determina, nel silenzio del legislatore, l’estensione dell’eccezionale effetto sospensivo;
per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;
nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 ottobre 2023.