Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35172 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1192/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO,
-intimata- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO R.G. n. 12043/2022 depositato il 09/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 9/1/2023 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, nato a Sfax (Tunisia), il DATA_NASCITA, disposto dal AVV_NOTAIO di Livorno il 19-9-2022 e convalidato dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 219-2022 .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato : « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 comma 5,6,7,8 D. Lgs 142/2015, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 c. 5 D. lgs 286/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 c. 4, art. 35 bis c. 3, 4, 5 D. Lgs 25/2008: il trattenimento non poteva essere prorogato per tardività RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga del 5/1/2023, in quanto il termine di 30 giorni previsto dall’art.14 D.lgs 286/98, iniziato a decorrere il 19/9/2022 e sospeso dal 12/10/2022 al 21/12/2022, era scaduto il 27/12/2022». Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo perché il Giudice di Pace ha ritenuto erroneamente che la sospensione del termine di trattenimento ex art. 14 D lgs 286/98 fosse cessata non con la formale comunicazione ex art. 136 cod. proc. civ. del provvedimento del cautelare ex art. 35 bis D lgs 25/2008 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (nel caso di specie effettuata il 21/12/2022), ma con la conoscenza effettiva acquisitane dal AVV_NOTAIO, conseguita solo il 3/1/2023. Deduce che l’istanza di ‘sospensiva’ RAGIONE_SOCIALEa decisione di diniego RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione era stata rigettata con decreto 25/11/2022, comunicato al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 30/11/2022 e definitivamente archiviata con decreto comunicato ex art. 136 cod.
proc. civ. il 21/12/2022, al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e rileva di avere prodotto la documentazione attestante tali fatti. In particolare il ricorrente deduce di avere allegato e documentato al Giudice di pace che l’istanza cautelare di sospensione del diniego di prot ezione internazionale era stata respinta con decreto del 25/11/2022 (doc. 4) comunicato, ex art. 136 cod. proc. civ. , al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso Commissione Territoriale di RAGIONE_SOCIALE il 30/11/2022 (doc. 5), e il procedimento cautelare era stato definito con decreto di archiviazione del 20/12/2022 (doc. 6), comunicato anch’esso al Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso Commissione Territoriale RAGIONE_SOCIALE (alla sua pec “EMAIL‘ indicata nel Registro RAGIONE_SOCIALEe PP.AA., Pubblico Elenco di cui all’art. 16 c. 12 d.l. 179/2012), il 21/12/2022 (doc. 6). Rileva che il termine di trenta giorni, iniziato a decorrere il 19/9/2022, risultava sospeso nel periodo dal 12/10/2022 al 21/12/2022 ed era, pertanto, venuto a scadere il 29/12/2022, sicché l ‘istanza di proroga del 5/1/2023 era da ritenersi tardiva e, di conseguenza, da rigettare. Ad avviso del ricorrente, erroneamente il Giudice di Pace ha aderito alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , subordinando la fine RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine di trattenimento ex art. 14 non all’adozione del provvedimento che rigettava la sospensiva e alla sua comunicazione ex art. 136 cod. proc. civ. al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma a un ulteriore e informale comunicazione trasmessa direttamente alla Questura. Deduce che l’art 6 comma 5 D. lgs. 142/2015 prevede la sospensione del termine del trattenimento ex art. 14 c. 5 D.lgs 286/98 e ne indica in modo preciso la decorrenza (dalla domanda di asilo) e la durata massima di 60 giorni ( Quando il trattenimento è già in corso, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il AVV_NOTAIO trasmette gli atti al tribunale … per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda ). Benché la norma preveda
il trattenimento di 60 giorni occorre tenere presente la disposizione del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui il trattenimento debba comunque cessare quando ne vengano meno i presupposti legati alla necessità RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa domanda. Venuti meno ta li presupposti, il trattenimento potrà proseguire solo in presenza di ‘ulteriori motivi di trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286’ ( Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) . Ad avviso del ricorrente, la norma onera l’RAGIONE_SOCIALE ad adempiere alle procedure in modo diligente ed esclude che ritardi non imputabili al richiedente determinino il protrarsi di un trattenimento non giustificato da oggettive esigenze di procedura, sicché è il RAGIONE_SOCIALE, destinatario RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni di cancelleria rese nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, a doversi preoccupare di informare la Questura RAGIONE_SOCIALEa chiusura del procedimento di merito ovvero di quello cautelare, laddove ne derivi la necessità di dare corso alla già decretata espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero. Rimarca il ricorrente che la locuzione ‘l’adozione del provvedimen to di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis ‘ esclude la necessità che debba essere fornita una conoscenza effettiva al AVV_NOTAIO, poiché è il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE a ricevere formale comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento cautelare ex art. 35 bis D.Lgs 25/2008 ed è suo onere darne tempestiva comunicazione al proprio ufficio periferico.
Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide (Cass.23897/2022), ha ricostruito i rapporti fra il trattenimento
disposto dal AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 d.lgs. 286/1998 nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero in vista RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione o del respingimento ed il trattenimento disposto, sempre dal AVV_NOTAIO, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. 142/2015 dopo che lo stesso straniero, già destinatario di espulsione o respingimento e trattenuto in un CPR, abbia proposto domanda di protezione internazionale. E’ stato, infatti, chiarito che la legge prevede all’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, cit., che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale da parte di soggetto già trattenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 determina la sospensione dei termini di durata del trattenimento già in corso, per effetto RAGIONE_SOCIALEa proroga disposta dal AVV_NOTAIO e convalidata dal tribunale (in composizione monocratica), in funzione, appunto, RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale. L’art. 6 comma 6, d. lgs. 142/2015 dispone che ‘il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28 bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 25 del 2008 (omissis) salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14 del d.l.gs. n .286/1998. Eventuali ritardi nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure amministrative preordinate all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento’. Definito, quindi, l’esito di tale domanda secondo la scansion e delineata dall’art. 6, comma sei, sette ed otto, d.lgs. 142/2015, si verifica in via generale la ripresa RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di durata del trattenimento a suo tempo disposto dal AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs.286/1998 e convalida to dal giudice di pace, in precedenza sospeso, come si è visto, per effetto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale. Rispetto a tale ripresa è, quindi, onere RAGIONE_SOCIALE‘autorità di polizia richiedere e ottenere dal giudice di pace le eventuali proroghe, necessarie per il
legittimo protrarsi del trattenimento, entro la scadenza del termine RAGIONE_SOCIALEa precedente (cfr. Cass. 23897/2022 citata; Cass.8840/2023).
2.2. Ciò posto, nel caso di specie, si pone la questione di individuare quale sia la data a decorrere dalla quale debba ritenersi verificata la ‘ripresa’ del termine di durata del trattenimento a suo tempo disposto dal AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs.286/1998 e convalidato dal giudice di pace, in precedenza sospeso per effetto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale. Sostiene il ricorrente che sia il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, destinatario RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni di cancelleria rese nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, a dover tempestivamente informare la Questura RAGIONE_SOCIALEa chiusura del procedimento di merito ovvero di quello cautelare, laddove ne derivi la necessità di dare corso alla già decretata espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero. Invece il Giudice di Pace, aderendo alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la sospensione del termine d ell’iniziale trattenimento fosse cessata non a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa sospensiva, ex art. 136 cod. proc. civ., al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma a partire dalla data RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del medesimo provvedimento trasmessa direttamente alla Questura.
Ritiene il Collegio che l’opzione interpretativa accolta dal Giudice di Pace non possa ritenersi corretta.
3.1. Occorre ribadire che , per l’ordinamento interno, il trattenimento amministrativo RAGIONE_SOCIALEo straniero, sia esso disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1990 che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. 142/2015 costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, d etermina l’assoggettamento fisico all’altrui potere, indice sicuro RAGIONE_SOCIALE‘attinenza RAGIONE_SOCIALEa misura alla sfera RAGIONE_SOCIALEa libertà personale protetta dall’art. 13 Cost., poiché l’autorità competente, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (cfr. Corte cost. n. 105/2001 e n. 127/2022). A ciò si aggiunga che il quadro normativo nazionale di riferimento – che involge
l’applicazione coordinata RAGIONE_SOCIALEe disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero già destinatario RAGIONE_SOCIALEa misura del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 e del possibile trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. 142 /2015 – deve essere interpretato alla luce del generale principio giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione conforme (cfr. Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, Sorge, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; nonché. da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, NOME COGNOME) e del principio di leale collaborazione (4.3. TU.E.).
La delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge, infatti, chiaramente anche dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass.504/2023), la quale ha non solo ribadito che il trattenimento e la proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero sono assimilabili a detenzione, ma ha anche di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in so ggiorno irregolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, commi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l’accoglienza RAGIONE_SOCIALEe persone che chiedono protezione internazionale, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legalità in base al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese
terzo deve indurre tale autorità a sollevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, finanche sebbene non invocata dall’interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, cause C-704/20 e C-39/21).
3.2. In quest’ottica, la locuzione RAGIONE_SOCIALE‘art.6, comma 7, del d.lgs. n.142/2015, nella parte in cui richiama ‘l’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis ‘ va interpretata, in applicazione dei suesposti principi, in senso rigoroso e rispettoso del rango dei diritti incisi, considerato che l’allungamento del periodo di sospensione del trattenimento originario si traduce automaticamente nel l’ allungamento del periodo in cui può chiedersi una sua proroga e, dunque, in un allungamento RAGIONE_SOCIALEa sua durata. Ne consegue che sussiste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazi one procedente un onere di diligenza nella riattivazione RAGIONE_SOCIALE‘originario procedimento avanti al Giudice di Pace , discendente dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto sospensivo, che si determina , per l’appunto, con la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ ‘adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 35 bis ‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE procedente ‘ , senza che sia dato distinguere tra RAGIONE_SOCIALE centrale e territoriale, e ciò in ragione sia del principio di leale collaborazione, sia, ancora una volta, del rango dei diritti incisi.
3.3. Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, destinatario RAGIONE_SOCIALE a comunicazione di cancelleria resa nel corso del procedimento ex art. 35 bis D. lgs 25/2008, avrebbe dovuto immediatamente informare la Questura RAGIONE_SOCIALEa chiusura definitiva del procedimento cautelare di merito, stanti gli effetti giuridici che ciò comportava sull’altro procedimento pendente avanti al Giudice di Pace e finalizzato a dare esecuzione al già decretato respingimento RAGIONE_SOCIALEo straniero. Deve, infatti, ritenersi, per quanto si è detto, che dalla data di quella
comunicazione fosse cessato l’effetto sospensivo ed ave sse ripreso a decorrere il termine di trenta giorni di durata RAGIONE_SOCIALE‘iniziale trattenimento.
Orbene, allorquando l’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato la richiesta di proroga (3-1-2023), il suddetto termine era già scaduto, secondo la ricostruzione in fatto che risulta dal verbale d’udienza e d implicitamente confermata dal Giudice di Pace, che ha ritenuto tempestiva la richiesta di proroga solo ed esclusivamente perché ha valutato, erroneamente, non rilevante la precedente comunicazione RAGIONE_SOCIALEa definitiva chiusura RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare avanti al Tribunale effettuata al RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga).
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del
quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.