Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30424 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30424 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4855/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
Questura di Torino, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TORINO n. 16353/2022 depositata il 14/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice monocratico del Tribunale di Torino, con decreto del 14 settembre 2022, ha convalidato il trattenimento di NOME (cittadino della Tunisia), disposto dal AVV_NOTAIO di Torino con provvedimento del 12.9.2022, presso il Centro RAGIONE_SOCIALE di Torino.
Il giudice monocratico del Tribunale di Torino di Pace ha, in primo luogo, ritenuto destituita di fondamento l’eccezione sollevata dal cittadino straniero di manifesta illegittimità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento, sul rilievo che, in sede di convalida del trattenimento, occorre aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l’atto presupposto del respingimento può essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale.
Il giudice di primo grado, ha, inoltre, ritenuto che l’onere di informazione del cittadino straniero in ordine alla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale fosse stato assolto, e ciò ‘ sia perché il AVV_NOTAIO né dà atto nel suo provvedimento, sia perché nel foglio notizie del 28.8.2022, debitamente redatto alla presenza del mediatore linguistico, a motivo dell’espatrio non viene indicato quello dell’asilo, senza contare che anche nel contestuale provvedimento di trattenimento (datato 31.8.2022 e contestuale al foglio notizie di cui si contesta l’illegittimità) è specificamente indicata la facoltà di richiedere la protezione internazionale ‘.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la ‘ violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili ‘.
Lamenta il ricorrente che nonostante il Tribunale di Torino abbia ritenuto assolto l’onere di informazione in merito al diritto del cittadino straniero di chiedere la protezione internazionale in capo alla pubblica amministrazione, in realtà, il foglio notizie che è stato redatto al momento dello sbarco non attesta alcuna somministrazione di informazioni in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale, limitandosi a indicare il motivo dichiarato dal ricorrente alla base dell’ingresso in Italia (‘venuto in Italia per’), peraltro in una lista di ipotesi predeterminata.
Deduce quindi il ricorrente che ‘ la redazione di un foglio notizie in assenza della preventiva informativa in merito alla possibilità di chiedere asilo ne determina l’inutilizzabilità ai fini della determinazione della condizione giuridica dello straniero…. A nulla rileva, quindi, l’argomento richiamato dal Tribunale di Torino, secondo cui ‘nel foglio notizie del 28.8.2022, alla presenza del mediatore linguistico, in merito al motivo dell’arrivo in Italia (ove si legge per fuggire dalla povertà)’, poiché in assenza della preventiva informazione in merito alla possibilità di chiedere la protezione internazionale tale documento non è attendibile…. Conclusivamente, la decisione del Tribunale di Torino risulta frutto di un’erronea interpretazione delle norme in rubrica. L’onere di assicurare allo straniero le informazioni in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale non può ritenersi soddisfatto in ragione della mera indicazione, sul foglio notizie questorile, dell’astratta possibilità di chiedere asilo, né dall’indicazione di una diversa ragione di ingresso in Italia senza preventiva informazione, né dalla
somministrazione delle relative informazioni successivamente all’adozione di un decreto di respingimento e di trattenimento, provvedimenti che per tale ragione si palesano illegittimi…..’.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che il ricorrente, in ordine all’assolvimento del dovere di informativa del cittadino straniero in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale, con l’apparente doglianza della violazione di legge, svolge, in realtà, una censura di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Torino (ovvero il mancato assolvimento dell’obbligo di informativa ritenuto sussistente dal Tribunale) .
Il ricorrente non ha considerato che l’apprezzamento del fatto è demandato in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civl (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014): tale vizio non è stato neppure dedotto dal ricorrente.
Va, inoltre, osservato che il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente non ha specificamente censurato la diversa ed autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, con cui è stato affermato che non è ammessa, in sede di convalida del trattenimento, la censura del provvedimento espulsivo sottostante il trattenimento.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 15.9.2023