Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35479 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto: immigrazione trattenimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27771/2022 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’avv. domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, INDIRIZZO
NOME COGNOME, con – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
Questura di Bologna
– intimato – avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano del 13 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano del 13 ottobre 2022 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Bologna di trattenimento presso il
– intimato –
Centro di permanenza per i rimpatri di Milano – Corelli disposto nei suoi confronti, emesso a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di espulsione;
il ricorso è affidato a un motivo;
nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti intimate spiega difesa;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio , nella parte in cui l’ordinanza impugnata non aveva considerato la pendenza, al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento espulsivo e di trattenimento, RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa avverso il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale, contenente istanza di sospensione, per cui , al momento RAGIONE_SOCIALE’emanazione del provvedimento espulsivo RAGIONE_SOCIALEa misura afflittiva, non poteva essere considerato quale soggetto che si era illegalmente trattenuto sul territorio nazionale;
-con il medesimo motivo denuncia, altresì, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 1 e 1.1., t.u. imm., per aver il Giudice di Pace convalidato il provvedimento di trattenimento benché sussistesse una causa di inespellibilità, rappresentata dal provvedimento del Tribunale di Catania che aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale;
il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
-l’art. 35, terzo comma, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 prevede che la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale in tema di protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne nelle ipotesi descritte dalle lett. a), b), c) e d) del medesimo comma;
-in tali ipotesi, infatti, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa solo quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 4bis ,
d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione;
orbene, si rileva che l’ordinanza impugnata , pur dando atto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione da parte del richiedente, ha omesso di considerare che la stessa era stata accolta, per cui lo straniero non poteva più essere considerato illegalmente presente sul territorio nazionale;
il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio;
poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEo stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);
-l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale ( cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583);
pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 ottobre 2023.