Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35297 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 577/2022 R.G. proposto da: l’avvocato COGNOME
NOME, rappresentato e difeso dal NOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COGNOME n. R.G. 1477/2021 depositata il 24/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento in data 24/11/2021 il AVV_NOTAIO di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha prorogato di trenta giorni il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di RAGIONE_SOCIALE di NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, richiesto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 22-11-2021 .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato :« nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c ». Il ricorrente deduce che il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CPR di RAGIONE_SOCIALE è nullo, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni. Sotto un primo profilo, deduce che di seguito al ver bale d’udienza è riportato il provvedimento di proroga del trattenimento, consistente in un prestampato, da cui risulta prorogata la richiesta del AVV_NOTAIO per il trattenimento, anziché prorogato il termine di trattenimento in sé. Sotto ulteriore profilo, deduce che il AVV_NOTAIO di Pace, nonostante si fosse riservato, a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva, si era poi limitato a barrare il modulo prestampato nella parte ‘non sussistono’, ritenendo sussistenti i presupposti RAGIONE_SOCIALEa proroga, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte con memorie depositate in udienza e limitandosi ad affermare, genericamente, che non erano condivisibili. Rimarca, richiamando la giurisprudenza
di questa Corte, che la motivazione, per quanto sintetica e rinviante a provvedimenti precedenti, non può tuttavia essere limitata a un mero riferimento ad una formula astratta e predefinita, senza alcun rimando al caso concreto.
Il motivo è inammissibile.
Riguardo al primo profilo di doglianza, si osserva che l’intestazione del verbale d’udienza , in calce al quale è stato redatto il provvedimento impugnato, indica univocamente che oggetto del giudizio era la proroga del termine di trattenimento di giorni trenta e in tal senso erano state anche le difese RAGIONE_SOCIALEe parti riportate nel medesimo verbale, il che rende non pertinente la critica circa la comprensibilità RAGIONE_SOCIALEa statuizione del provvedimento impugnato.
Quanto al secondo profilo, contrariamente a quanto scrive il ricorrente, il AVV_NOTAIO di Pace ha così motivato: ‘ritenuta l’inammissibilità in questa sede RAGIONE_SOCIALE‘eccezione relativa alla manifesta illegittimità in quanto appartiene al giudice investito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione avverso il decreto di respingimento …’. Dunque, è dato rinvenire nella suddetta motivazione, pur sintetica, il ‘rimando al caso concreto’ e, in particolare, alle questioni dedotte dall’odierno ricorrente, il quale, per contro, non svolge alcuna specifica e compiuta censura rispetto alla suddetta argomentazione, né riporta in ricorso le ragioni di opposizione alla proroga che assume svolte nella memoria depositata in udienza e che neppure, invero, aveva precisato nel verbale d’udienza.
3. l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione