Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 128 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10442-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– resistente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato l’08/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Torino RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2021, che ha convalidato il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Questura di Bologna di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di «Brunelleschi» di Torino disposto nei suoi confronti;
il ricorso è affidato a due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’inesistente o apparente motivazione del decreto impugnato, in relazione agli artt. 14, commi 4, 5 e 5bis t.u. imm., 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE, e 112, sesto comma, Cost.;
il motivo è manifestamente infondato;
il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Questura in ragione del fatto che «non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19, t.u. imm. » e che «sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio »;
una siffatta motivazione consente di i ndividuare l’ iter logico seguito dal giudice e, per tale motivo, si sottrae alla censura prospettata;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 13 t.u.
imm., per aver il decreto impugnato ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo, benché emanato sulla base di una situazione fattuale -individuata nell’ingresso nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera -erronea, avuto riguardo all’avvenuto fotosegnalamento del ricorrente medesimo al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco;
il motivo è inammissibile;
il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica -che implichi accertamenti di fatto -ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568);
la parte non ha adempiuto ad un siffatto onere, limitandosi ad affermare l’erroneità del presupposto fattuale posto a fondament o del provvedimento espulsivo;
il ricorso, pertanto, può essere accolto;
nulla va disposto in ordine al governo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2022.