Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15721/2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COMUNE MILANO.
– Intimato –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Milano R.G. n. 22408/2019 depositata il 03/02/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti del Comune di Miliano, che è rimasto intimato, avverso l’ordinanza ex art. 309 c.p.c. di cancellazione della causa dal
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ruolo e di estinzione del processo, emessa dal Tribunale di Milano, all’udienza del 03/02/2021, nel giudizio d’appello promosso da l ricorrente avverso la sentenza n. 2581/2019 del Giudice di Pace di Milano di rigetto dell’opposizione ad ingiunzione di pagamento promossa dalla stessa parte;
Considerato che:
preliminarmente la Corte rileva che il ricorso per cassazione, ancorché il provvedimento rivesta la forma di ordinanza, è ammissibile, in base al principio di diritto secondo cui il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal Tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7614 del 23/03/2017, Rv. 643684 -01, che, in motivazione, menziona Cass. nn. 8002/2009, 18242/2008);
l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 181, 207, 309, 132, comma 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 50 comma 1, d.l. 112 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell’art. 221, comma 4, legge n. 77 del 2020 e degli artt. 24, 111 Cost.
La censura indica questa sequenza processuale:
(i) con decreto di anticipazione dell’udienza, il Tribunale anticipava al 06/10/2020 l’udienza di precisazione delle conclusioni, con trattazione della causa , ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, da depositare non oltre cinque giorni prima dell’udienza;
(ii) l’appellante depositava le note scritte contenenti le conclusioni in data 30/09/2020; il Comune di Milano provvedeva al deposito in data 02/10/2020, e chiedeva di essere autorizzato al deposito tardivo
(per non avere ricevuto la comunicazione del decreto del giudice di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni);
(iii) all ‘udienza svoltasi nelle forme della ‘trattazione scritta’ del 06/10/2010, il giudice dava atto del deposito in ritardo delle note scritte del Comune RAGIONE_SOCIALE Milano e differiva al 17/11/2020 l’udienza di precisazione delle conclusioni, confermando la modalità di trattazione scritta e assegnando alle parti un termine fino a cinque giorni prima per il deposito di memorie e conclusioni scritte.
Alla luce di queste premesse il ricorrente lamenta che, all’udienza del 17/11/2020, dopo che le parti avevano provveduto a depositare in via telematica le note scritte già per l ‘udienza a trattazione scritta del 06/10/2020, il giudice, dato atto che le parti non avevano depositato le rispettive note scritte, abbia rinviato ex art. 309 c.p.c. all’udienza del 03/02/2021, nella quale, dato atto che nessuno era comparso, e verificata la regolarità degli avvisi, ha cancellato la causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Mette in risalto che le parti avevano depositato le note scritte già per la prima udienza di trattazione scritta del 06/10/2020 e che il rinvio alla successiva udienza del 17/11/2020, sempre mediante trattazione scritta con automatica assegnazione di nuovi termini per il deposito di note scritte, non aveva comportato l’annullamento del precedente deposito delle note scritte.
Sottolinea che il giudice, all’udienza del 17/11/2020, avrebbe dovuto trattenere la causa in decisione mentre ha disposto un primo rinvio ex art. 309 c.p.c. senza nulla aggiungere sulle modalità di trattazione e/o sugli altri incombenti a carico delle parti; che queste ultime avevano nuovamente depositato le stesse note scritte già presenti nel fascicolo telematico ( l’appellante, in data 17/12/2020; l’appellato , in data 01/02/2020).
C onclude che, nonostante l’assolvimento di tali incombenti, nella successiva udienza del 03/02/2021, il giudice ha cancellato la causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del giudizio;
il motivo non è fondato;
è orientamento di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023, Rv. 669436 – 01) che , a norma dell’ art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla legge n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell ‘ art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettui il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l ‘ udienza, essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l ‘ udienza da esso sostituita.
E questo perché (punto 6.2. della motivazione di Cass. n. 32827 del 2023), nella logica di tale disposizione, il mancato deposito telematico delle note scritte delle parti è equiparato alla mancata comparizione delle parti all’udienza. Il deposito delle note scritte, al pari della comparizione in presenza alle udienze, è stato quindi inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera di tutti i contendenti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo;
venendo al merito del controversia, gli stralci dei verbali di udienza, trascritti nell’autosufficiente motivo di ricorso , documentano che il giudice, alla cd. ‘ udienza cartolare ‘ del 06/10/2020, ha provocato il contraddittorio sulla circostanza – allegata dal Comune di Miliano nelle sue note conclusive -della tardiva costituzione in giudizio della stessa parte per causa ad essa non imputabile, e che, a tal fine, ha rinviato a una successiva udienza di precisazione delle conclusioni, quella del 17/11/2020, anch’essa svolta nella forma della ‘trattazione scritta’, ai sensi dell’art. 221, comma 4, cit., con
conseguente assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note scritte.
In linea con la giurisprudenza sopra richiamata, è chiaro che il deposito di note scritte per l’udienza del 17/11/2020 costituiva un momento essenziale della stessa udienza ‘ cartolare ‘ , la cui omissione -diversamente da quanto prospetta il ricorrente -valeva come mancata comparizione delle parti all’udienza e che, quindi, non poteva essere per così dire sostituita dal deposito di note scritte per la precedente udienza a trattazione scritta del 06/10/2020.
Sicché il giudice -il quale, alla cd. udienza ‘figurata’ del 17/11/2020, ha provveduto ai sensi dell’art. 309, c.p.c., dopo avere constatato che le parti non avevano depositato note scritte per quella stessa udienza -si è attenuto alla disposizione di cui al l’ultima parte del quarto comma dell’art icolo 221, a mente del quale «e nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile».
Consequenziale, infine, è stato che , all’udienza di rinvio del 03/02/2021 – da svolgere in presenza e non mediante il deposito di note scritte, non avendo il giudice disposto che essa si svolgesse in forma cartolare ( donde l’irrilevanza del deposito di note scritte effettuato dalle parti prima dell’udienza del 03/ 02/2021) – il giudice, rilevata l’assenza delle parti, abbia disposto ex art. 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e che abbia dichiarato l’estinzione del processo;
in conclusione, il ricorso deve essere respinto;
non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Comune di Milano non ha compiuto attività difensiva;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2024.