Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24230 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 16488/2022 R.G. proposto da:
DI NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME (quale erede di NOME COGNOME e COGNOME NOME), NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. NOME COGNOME COGNOME, come da procure allegate al controricorso, domicilio digitale EMAILpec.ordineavvocaticatania.it
– controricorrenti –
N. 16488/22 R.G.
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania recante il n. 590/2022 e pubblicata in data 24.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del l’8 .5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Catania ha definito il giudizio d’appello sul gravame principale proposto dagli odierni controricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Catania n. 5624/2016, quantificando -dopo aver pronunciato, con la sentenza parziale e non definitiva n. 119/2021, pubblicata in data 14.1.2021, su ll’ an debeatur -il danno da ciascuno di loro subito in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007, condannando NOME COGNOME al relativo pagamento, oltre accessori, ed infine compensando per un quarto, tra dette parti, le spese del giudizio e condannando il COGNOME alla rifusione della restante parte;
gli intimati resistono con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che:
la citata sentenza parziale e non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 119/2021 del 14.1.2021 è stata oggetto di ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME iscritto al N. 8585/2021 R.G., anch’esso chiamato per l’odierna adunanza camerale;
N. 16488/22 R.G.
NOME COGNOME con istanza depositata il 25.3.2024 nel procedimento iscritto al N. 8585/2021 R.G., ha chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con il predetto e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il presente ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024;
tuttavia, in tal modo non è stato possibile rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380 -bis .1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero);
il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 8585/2021 R.G., a quella riservato ogni altro provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno