Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24228 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 8585/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (anche quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’AVV_NOTAIO, come da procure allegate al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI PATERNO’ , RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
e contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania recante il n. 119/2021 e pubblicata in data 14.1.2021;
N. 8585/21 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del l’8 .5.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
Considerato che:
NOME COGNOME, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Catania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni degli odierni controricorrenti (ossia, quelli difesi dall’ AVV_NOTAIO) contro la sentenza del Tribunale di Catania n. 5624/2016, affermando il loro diritto, nei confronti di NOME COGNOME, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007 e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causa per lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione;
tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO proponendo anche ricorso incidentale) , illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di Paternò e della RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
N. 8585/21 R.G.
nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590/2022, pubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione ;
il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva; e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale , con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024;
tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380 -bis .1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero);
il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G., a quella riservato ogni altro provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno