Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24228 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 8585/2021 R.G. proposto da:
DI NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dal l’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (anche quale erede di COGNOME NOMECOGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. NOME COGNOME come da procure allegate al controricorso, domicilio digitale EMAILpec.ordineavvocaticatania.it
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI PATERNO’ RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
e contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
– controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania recante il n. 119/2021 e pubblicata in data 14.1.2021;
N. 8585/21 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del l’8 .5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Considerato che:
NOME COGNOME quale titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Catania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni degli odierni controricorrenti (ossia, quelli difesi dall’ avv. COGNOME) contro la sentenza del Tribunale di Catania n. 5624/2016, affermando il loro diritto, nei confronti di NOME COGNOME, al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007 e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causa per lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione;
tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesi dall’avv. COGNOME proponendo anche ricorso incidentale) , illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di Paternò e della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
N. 8585/21 R.G.
nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590/2022, pubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione ;
il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. 16488/2022 R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva; e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale , con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024;
tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380 -bis .1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero);
il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G., a quella riservato ogni altro provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno