Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25499-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente principale – controricorrente incidentale contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 272/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Bologna, depositata il 13/04/2021 R.G.N. 456/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui aveva riconosciuto come orario completo di cattedra per il personale docente in servizio nella scuola secondaria quello di diciotto ore settimanali in luogo RAGIONE_SOCIALEe ventuno ore
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
computate dalla RAGIONE_SOCIALE, provvedendo pertanto a rimodulare le differenze retributive riconosciute in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU già espletata in primo grado, come specificato in dispositivo, confermando nel resto il diritto dei docenti a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale amministrativo RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, calcolata sulla retribuzione di cui alla tabella A del d.m. n. 138 del 2010;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non potesse essere qualificata come scuola statale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del C.RAGIONE_SOCIALE.N.L. del comparto scuola, dovendosi riconoscere al relativo personale il trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2009, di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante al personale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, quale disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dai contratti individuali né dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima la decurtazione del 25% attuata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la RAGIONE_SOCIALE, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposta dal legislatore;
2.1. i n parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, la Corte ha invece disatteso la ulteriore pretesa dei lavoratori -già riconosciuta in primo grado – relativa alla richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo straordinario rivendicato in virtù RAGIONE_SOCIALEa parametrazione RAGIONE_SOCIALE‘orario previsto per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il ciclo secondario, da ragguagliare -secondo l’assunto dei docenti in ventuno periodi settimanali da quarantacinque minuti, a fronte RAGIONE_SOCIALEe ventuno ore settimanali previste nei contratti, sul rilievo che, in base alla normativa complessivamente considerata (vale a dire la legge n. 115 del 2009, l’art. 17 del d.m. n. 138 del 2010, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALEo statuto del personale comandato presso le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), poteva considerarsi l’orario applicato dalla RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente commisurato a quello richiesto dalle RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto degli adempimenti ulteriori a carico dei docenti, richiamati nello statuto del
personale comandato che opera nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adempimenti fra cui occorreva includere -traendo spunto dal termine utilizzato nel predetto Statuto anche la pausa fra una lezione e l’altra, ragguagliabile a quindici minuti (ove si intenda reputare c orretta l’individuazione in quarantacinque minuti del periodo di insegnamento), così giungendo a prospettare un orario di lavoro concretamente equiparabile a ventuno ore settimanali, di cui ventuno periodi di insegnamento da quarantacinque minuti e i restanti quindici minuti di servizio di sorveglianza sulla classe nel corso RAGIONE_SOCIALEe pause;
3. avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE articolando cinque motivi, cui resistono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
Ritenuto che :
1. con la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2009, circa la natura non statale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con conseguente applicabilità del RAGIONE_SOCIALE di riferimento;
2. con la seconda censura, pure ricondotta al vizio di cui al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 8 e 11, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2009 nonché degli artt. 17, 20,21, 23, 24 del D.I. n. 138 del 2010 e RAGIONE_SOCIALEa tabella a) allo stesso allegata, nel senso che per l’equiparazione del trattamento retributivo, nei termini invocati dai lavoratori, la legge n. 115 del 2009 ha previsto, al comma 8 RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale definita con regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sicché la garanzia retributiva riconosciuta dal comma 11 si correla alla verifica dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica da effettuare nelle forme previste dal regolamento, con la conseguenza che ove la selezione non venga bandita ed espletata torna ad espandersi la disciplina generale prevista per il personale RAGIONE_SOCIALEa scuola statale;
3. con il terzo motivo, ricondotto sempre al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2009, in connessione con gli artt. 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro 11 giugno 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del c.c.n.l. 27 novembre 2007 per il personale del comparto scuola. Sostiene la ricorrente che, una volta acclarata la natura statale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il trattamento retributivo non può che essere quello previsto dalla contrattazione di comparto, applicabile al personale di ogni RAGIONE_SOCIALE di scuola statale, con la sola esclusione di quello ricompreso espressamente in altri comparti;
con la quarta censura del ricorso principale è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. perché la prestazione di coloro che non hanno superato la procedura concorsuale non è equiparabile a quella dei vincitori del concorso. Solo questi ultimi, infatti, sono assoggettati ad una valutazione del proprio lavoro e sono tenuti a garantire un orario maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento europeo;
5. con il quinto mezzo del ricorso principale si prospetta ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 115 cod. proc. civ., per l’acclarata illegittimità RAGIONE_SOCIALEa operata riduzione del 25% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, atteso che la ragione RAGIONE_SOCIALEa decurtazione deliberata dal Consiglio d’ammin istrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE consisteva proprio nella riduzione del 25% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione adottata dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1° settembre 2011, dovendosi comunque escludere sia l’esistenza di un diritto all’invarianza economica sia che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa la dedotta riduzione fosse a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, considerata la mancata contestazione da parte dei lavoratori sul punto e la conseguente acquisizione RAGIONE_SOCIALEa circostanza al processo;
6. i motivi sono infondati, come già ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce in termini (Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498 e Cass. Sez. L, 12/09/2023, n. 26366), cui occorre dare continuità, non ravvisandosi motivi per discostarsene;
6.1. in particolare, il primo mezzo e il terzo mezzo, che possono essere considerati unitariamente, in quanto intesi a censurare la riconosciuta equiparazione del trattamento retributivo a quello previsto per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono infondati atteso che la questione RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non assume valore dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa specifica questione in esame nella presente controversia; infatti, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ha comportato l’as similazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo RAGIONE_SOCIALEa scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva, sicché occorre dare continuità alla pronuncia (Cass. Sez. L, 19/04/2023, n. 13486, cit.), con cui questa Corte ha affermato che dalla riconosciuta natura statale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009 attribuisce al personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
6.2. il secondo motivo ed il quarto motivo, che pure vanno considerati unitariamente, in quanto intesi a sostenere la valenza sostanziale del previo superamento del concorso per il riconoscimento del trattamento retributivo equiparato a quello RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono parimenti infondati, in quanto, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 13486 del 2023, cit., la concreta determinazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rimane affidata dall’art. 1, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge 115 del 2009 ad un decreto adottato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze, il Ministro per la RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE»), il cui art. 6, nel
definire i compiti attribuiti al Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, include anche la determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE «mediante l’equiparazione RAGIONE_SOCIALEe stesse alle retribuzioni erogate dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base dei parametri adottati dalle RAGIONE_SOCIALE medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, – in piena aderenza al principio di gerarchia RAGIONE_SOCIALEe fonti -la normativa secondaria c onferma l’equiparazione del trattamento economico del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a quello erogato dalle RAGIONE_SOCIALE europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’RAGIONE_SOCIALE non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza che possa apprezzarsi, già in riferimento al prioritario canone ermeneutico RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa norma, la possibilità di condizionare la prevista equiparazione retributiva al superamento RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale, con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi di parte ricorrente;
6.3. infine, il quinto motivo è pure infondato, in quanto la ricostruzione normativa sopra sinteticamente illustrata consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta; 7. venendo al ricorso incidentale, con il primo mezzo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., vizio di extrapetizione, per aver fondato la pronuncia su fatti non ritualmente dedotti dalle parti né acquisiti nel processo in altro modo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
fondato il proprio convincimento sulla supposta esistenza di una pausa di quindici minuti tra una lezione e l’altra circostanza mai dedotta dalle parti, con conseguente vizio di extrapetizione;
8. con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 115 del 2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 2, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la normativa citata, prospettando una distinzione fra orario di servizio ed orario di insegnamento non prevista dalla normativa, secondo cui la retribuzione va parametrata unicamente all’orario di in segnamento, che, in base allo statuto del personale comandato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va individuato in ventuno periodi di quarantacinque minuti, incrementabili del 10%, calcolabile con arrotondamento in un orario di completo di cattedra di diciotto ore settimanali, con conseguente configurabilità del lavoro straordinario rispetto all’orario di ventuno ore settimanali indicato nei contratti individuali;
i due motivi, che possono essere considerati unitariamente, sono infondati, come già ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, 17/05/2023, n. 13498), dovendosi escludere, in primo luogo, la configurabilità del dedotto vizio di extrapetizione, considerato che la Corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento su fatti non dedotti dalle parti ovvero non ritualmente acquisiti al giudizio né, tanto meno, ha pronunciato rispetto a domande o eccezioni non proposte o sollevate, bensì ha interpretato la normativa di riferimento (e segnatamente la locuzione ‘pause’, utilizzata per la scuola secondaria, rispetto al termine ‘ricreazione’, utilizzata per gli alunni RAGIONE_SOCIALEe scuole primarie e materna) secondo massime di esperienza. Né sussiste violazione di legge perché, in realtà, quello che il motivo lamenta è solo un’asserita erronea ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro in concreto osservato dai docenti (questione non deducibile in sede di legittimità;
10. in definitiva, vanno disattesi sia il ricorso principale che l’incidentale, potendosi disporre l ‘integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese fra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza;
11. s ussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 unicamente nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti incidentali, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo, condizione espressamente dichiarata in calce al ricorso dalla difesa erariale (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/04/2023.