Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13170-2019 proposto da:
COGNOME NOME, NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6219/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 2377/2011;
Oggetto
R.G.N. 13170/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 13170/19
Rilevato che:
Con sentenza del 22.11.18 n. 6219, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME, quale titolare della pensione di reversibilità di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, volta a far accertare il diritto di quest’ultima nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE (società datrice di lavoro, del proprio coniuge defunto), al computo nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale, dell’indennità di incentivazione e per l’effetto condannare la società datrice al pagamento della somma di € 14.143,17, oltre rivalutazione e interessi.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato come non fosse possibile ricomprendere nella retribuzione pensionabile di COGNOME NOME l’emolumento oggetto di controversia (cd. indennità di ince ntivazione), non avendo il coniuge dell’interessato allegato elementi di diritto idonei a ricomprendere tale voce tra gli elementi della retribuzione corrisposti in maniera continuativa, mentre il premio di presenza inserito nella delibera n. 404 del 29.9. 1987 dell’AMAN, trattandosi di voce di natura negoziale non poteva retroagire ad epoca antecedente all ‘ 1.1.87, data di decorrenza del suo inserimento stipendiale quale voce fissa.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME e COGNOME NOME (entrambi eredi di NOME) ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, mentre RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione della normativa sull’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e per irragionevolezza della motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali della Delibera del C.d.A. di Aman (poi RAGIONE_SOCIALE spa) n. 404/87, con riferimento all’inserimento della cd. indennità di incentivazione nel trattamento pensionistico aziendale, non solo del personale ancora in servizio ma anche -come richiesto dai ricorrenti – di quello già posto in quiescenza anche prima dell’1.1.87 (data posta dalla delibera per la sua efficacia), per i ratei successivi alla vigenza della delibera.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione della normativa sull’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. e degli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/59, come modificato dall’art. 30 del DL n. 55/83, convertito in legge n. 131/83, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva affermato doversi escludere la assimilazione dell’indennità di incentivazione al premio di presenza e doversene escludere la computabilità nel trattamento pensionistico aziendale non avendo parte attorea dimostrato che tale emolumento entra a far parte della retribuzione contributiva e pensionabile, quando, invece, essendo equiparata detta indennità al premio di presenza, doveva considerarsi un emolumento fisso e continuativo e, quindi, quiescibile, cioè computabile nel trattamento pensionistico aziendale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono, in via preliminare, inammissibili; infatti, i ricorrenti pur se riproducono nel corpo dell’atto il punto 2) della delibera del CdA Aman n. 404/87 (cfr. pp. 25-28 del ricorso), in riferimento alla asserita retroattività della stessa, non indicano -ai fini dell’autosufficienza dove e quando tali documenti siano reperibili nell’ambito della documentazione relativa alla fase del merito e neppure negli atti depositati unitamente al ricorso in cassazione. Il motivo è, altresì, inammissibile, in quanto propone la violazione dei canoni di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.) e il vizio di omessa motivazione, attraverso una
mera critica del convincimento cui era pervenuto il giudice del merito, quindi in termini di mero dissenso, mediante la contrapposizione di una propria difforme interpretazione a quella desumibile dalla sentenza impugnata: tali argomentazioni riportano esclusivamente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Nel merito il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘(…) La limitata retroattività della Delib. n. 404 nei termini anzidetti, a far tempo dal 1 gennaio 1987, comporta che chi non ha mai fruito dell’emolumento retributivo con i requisiti della continuità e fissità, per essere cessato dal servizio in data antecedente al 1 gennaio 1987, non può giovarsi dell’inclusione di un elemento retributivo non percepito nella determinazione del trattamento pensionistico evocando un’efficacia retroattiva illimitata della predetta delibera’ (Cass. n. 22377/13, in motivazione, v. anche Cass. n. 22726/13, in motivazione, in riferimento a un giudizio riguardante la stessa azienda RAGIONE_SOCIALE).
Nella specie, il dante causa COGNOME NOME essendo cessato dal servizio il 31.3.73 non poteva avere alcun giovamento dall’atto deliberativo che fissa la decorrenza del nuovo sistema di calcolo a far tempo dal primo gennaio 1987, vale a dire pur se da epoca antecedente alla data della sua deliberazione (29.9.1987), tuttavia successivamente alla data di cessazione dal servizio del pensionato defunto e ciò alla luce della decisiva indicazione, di cui al punto 2) della delibera, ‘senza calcolo retroattivo a l pregresso regime pensionistico’.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.24.