Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28010 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in proprio e quale titolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante dott. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 602/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12. 6. 2020.
Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con sentenza 602 del 12. 6. 2020 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE omonima azienda a gricola, avverso l’ordinanza ingiunzione del 27. 4. 2917 che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 per la violazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d.lgs. n. 158 del 2006, per avere commercializzato un vitello a cui era state somministrate sostanze non autorizzate ( nella specie desametasone ).
La Corte territoriale motivò la sua decisione affermando che dagli atti di causa risultava accertato che il vitello condotto al macello presentava una quantità di farmaco superiore al limite di legge, che la sua somministrazione era avvenuta senza prescrizione veterinaria e senza essere seguita dalla sua annotazione nell’apposito registro previsto dalla legge e che, sulla base di tali elementi di fatto, doveva ritenersi che la condotta contestata all’opponente integrasse l’illecito previsto dall’art. 14, comma 3 lett. a), d.lgs n. 158 del 2006.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’11. 1. 2021, ha proposto ricorso NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, affidandosi ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
L ‘unico motivo di ricorso denuncia errata applicazione dell’art. 14, comma 3 lett. a), d. lgs. n. 158 del 2006, assumendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per non avere il giudice di merito rilevato che ogni profilo RAGIONE_SOCIALE contestazione doveva ritenersi assorbito dalla circostanza che l’allevatore non aveva provveduto alla annotazione RAGIONE_SOCIALE somministrazione del farmaco nell’apposito registro previsto dall’art. 15 de l decreto citato, che se fosse stata posta in essere avrebbe legittimato la sua somministrazione. Si contesta, inoltre, la necessità che nel caso di specie il farmaco dovesse essere prescritto dal veterinario, atteso che come accertato nel verbale di sopralluogo,
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO/2021.
l’opponente deteneva legittimamente, previa autorizzazione all’acquisto e secondo le prescrizioni, il farmaco in questione. Si assume quindi che l’ordinanza opposta doveva essere dichiarata illegittima, risultando applicabile nel caso di specie la più tenue sanzione prevista dalla legge per la violazione dell’art. 15 decreto citato.
Il ricorso è infondato.
La Corte di appello ha motivato il rigetto RAGIONE_SOCIALE opposizione rilevando, con accertamenti di fatto non contestati dal ricorrente, che l’animale condotto al macello, sulla base delle analisi effettuate, risultava sottoposto a trattamento cortisonico con presenza RAGIONE_SOCIALE relativa sostanza superiore al limite consentito, che tale trattamento non era stato autorizzato da prescrizione del veterinario e che la somministrazione del farmaco non era stata annotata nell’apposito registro previsto dalla legge. Sulla base di tali risultanze di fatto, la decisione impugnata, che ha ravv isato nella condotta ascritta all’opponente gli estremi dell’illecito previst o dall’art. 14, comma 3 lett.a), d. lgs. n. 158 del 2006 è corretta e si sottrae agevolmente alle censure sollevate dal ricorso.
Questa disposizione vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito. L’art. 1, comma 3, lett. g), del medesimo d.lgs. n. 158 del 2006 precisa che per trattamento illecito si deve intendere « l’utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti ».
Le circostanze che il farmaco sia stato somministrato ad un animale condotto al macello senza prescrizione del veterinario ed in quantità superiore rispetto al limite di legge, dati di fatto tutti incontestati, integrano certamente la condotta vietata dalla norma, configurando la somministrazione di sostanze non autorizzate. L’argomento del ricorrente secondo cui rispetto a tali condotte assumerebbe carattere assorbente la mancata annotazione RAGIONE_SOCIALE somministrazione nel registro di cui all’art. 15, che è violazione di carattere formale punita meno gravemente, appare pertanto privo di qualsiasi consistenza logica e giuridica, ravvisandosi nella concotta contestata
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO/2021.
all’allevatore gli elementi di fatto ulteriori RAGIONE_SOCIALE somministrazione di sostanza in quantità eccedente quella consentita e RAGIONE_SOCIALE commercializzazione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.