Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
Oggetto: medico non convenzionato con il SSN – trattamento ex medici ONMI – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17617/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 6674/2018 pubblicata il 28 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2014 NOME COGNOME medico specialista pediatra, ha proposto appello contro la sentenza n. 2552/14, con la quale il Tribunale di Nola aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere la condanna del Comune di Nola a pagare in suo favore di € 134.246,80 a titolo di differenze retributive maturate dal 2002 in relazione al rapporto di convenzionamento intercorrente con lo stesso dal 1982.
La Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6674/18, ha rigettato il gravame.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Nola si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 698 del 1975, dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, dell’ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali di cui al d.P.R. 22 ottobre 1981 e seguenti con cui era stata sancita l’applicabilità degli stessi anche nei rapporti a regime convenzionale che i medici specialisti ex ONMI (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia) avevano intrattenuto con gli Enti locali.
Contesta, in particolare, che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che essa non avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento economico previsto per gli specialisti ambulatoriali.
Sottolinea, soprattutto, che l’art. 7 della legge n. 349 del 1977 avrebbe contenuto delle norme transitorie per il trasferimento agli enti locali delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, tra cui l’ONMI, e disposto che, fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari liquidatori di tali enti sarebbero stati tenuti ad adottare, per la disciplina dei rapporti convenzionali con gli specialisti esterni, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all’accordo nazionale tipo stipulato ai sensi del successivo art. 8 che, a sua volta, avrebbe regolato la stipula di un accordo nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative in ordine alla posizione degli specialisti in rapporto convenzionale esterno.
Essa reclama, quindi, l’applicazione degli Accordi collettivi nazionali di settore regolanti i rapporti in essere con i medici specialisti ambulatoriali e, quindi, i d.d.P.P.R.R. 500 del 1996 e 271 del 2000 e l’ultimo ACN del febbraio 2005.
Rappresenta di avere svolto solo una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale in regime di convenzione, come avverrebbe per i medici specialisti ambulatoriali, e che il Comune di Nola sarebbe subentrato in tutto e per tutto nelle funzioni dell’ente disciolto, con la conseguenza che l’accordo nazionale citato avrebbe dovuto essere applicato ai rapporti che il Comune stesso aveva in corso per l’erogazione dell’assistenza sanitaria di sua competenza.
La doglianza è infondata.
La legge n. 698 del 1975, che ha disposto lo s cioglimento e il trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia ha assegnato, con l’art. 3, le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali ai comuni.
Il successivo art. 6 ha stabilito che:
‘Il personale dell’ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato
regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro per la sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all’inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell’ONMI.
Per il personale degli asili nido addetto alla assistenza ai bambini l’inquadramento nei ruoli ha luogo in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.
I comuni e le province sono autorizzati a provvedere, ove necessario, alle occorrenti variazioni di organico.
Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all’ articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Fino alla definitiva collocazione del personale iscritto nel ruolo unico di cui sopra presso singole amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, il personale stesso è assegnato a prestare servizio presso il Ministero della sanità, nel cui stato di previsione saranno iscritti i relativi oneri.
L’inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti all’entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data del trasferimento. Sono fatti salvi i diritti sorgenti dalla applicazione degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli atti amministrativi necessari provvede il Ministero della sanità ‘.
Il seguente art. 11 ha prescritto che:
‘
L’art. 7 della legge n. 349 del 1977 ha disposto che:
‘
oni attraverso la commissione interregionale di cui all’ articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.
della legge n. 698 del 1975, in seguito allo scioglimento dell’RAGIONE_SOCIALE
n. 349 del 1977 possono riguardarla, atteso che essi hanno regolato il periodo fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria, mentre essa ha affermato di avere lavorato per il Comune di Nola dal 1982.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘Il medico non convenzionato con il SSN che abbia eseguito prestazioni
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi , oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione