Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
Oggetto: Impiego pubblico -trattamento economico RAGIONE_SOCIALEo comunale collocato in disponibilità
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10769/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA, depositata il 21/02/2019 R.G.N. 226/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. L’odierno ricorrente, dipendente del RAGIONE_SOCIALE ( ex RAGIONE_SOCIALE) con la qualifica di RAGIONE_SOCIALEo comunale e provinciale a far data dal 24/7/1995, dopo essere stato RAGIONE_SOCIALEo titolare, dallo 01/01/2010 al 25/07/2010, del Comune di Maddaloni (con retribuzione di posizione correlata ad ‘incarichi in enti fino a 250.000 abitanti’) era stato collocato in disponibilità dal 26/07/2010 al 22/08/2010; aveva quindi assunto la titolarità, senza soluzione di continuità di Comuni di classi inferiori (Cusano Mutri, San Felice a Cancello + Cusano Mutri, San Felice a Cancello -in particolare l’ultimo presso un Comune con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 -) percependo sempre il trattamento economico già riconosciuto all’epoca del servizio presso il Comune di Maddaloni (per il divieto di reformatio in peius ); era stato nuovamente collocato in disponibilità dall’1/09/2013 al 30/09/2014; aveva infine assunto l’incarico di RAGIONE_SOCIALEo presso la provincia di Teramo.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 458 e 459, L. n. 147/2013, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con nota prot. 5526 del 3/12/2015, aveva proceduto alla revisione del trattamento stipendiale dallo stesso percepito e chiesto la restituzione di somme in riferimento al periodo 1/1/2014 – 31/7/2014, calcolate sulla base RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione ‘adeguata … in base
all’ultimo ente di titolarità, il Comune di San Felice a Cancello, ente da 10.001 a 65.000 abitanti’.
Il COGNOME aveva agito dinanzi al Tribunale di Teramo per sentir accertare il suo diritto dall’1/1/2014 al 28/12/2014 in cui era stato collocato in disponibilità al trattamento economico previsto per il RAGIONE_SOCIALEo comunale e provinciale di fascia A e ciò in rapporto all’ultima retribuzione percepita presso il Comune di San Felice a Cancello, ultima sede di servizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.P.R. n. 465/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso, dichiarato infondata la pretesa restitutoria del RAGIONE_SOCIALE ed altresì condannato quest’ultimo a corrispondere al COGNOME la somma di euro 1.313,01 a titolo di differenze stipendiali maturate in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2014 e alla tredicesima mensilità.
La decisione era confermata dalla Corte d’appello.
Riteneva la Corte territoriale che i RAGIONE_SOCIALE in disponibilità dovessero essere assoggettati alla nuova regolamentazione nel momento in cui avessero acquisito la titolarità di una nuova sede mentre, medio tempore , avrebbero dovuto continuare a percepire la retribuzione goduta nell’ultima sede di servizio.
In particolare, riteneva che, in mancanza di una norma transitoria relativa ai RAGIONE_SOCIALE in disponibilità, andasse fatta applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni previste dalla contrattazione collettiva e segnatamente RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del c.c.n.l. che prevedeva il diritto del RAGIONE_SOCIALEo in disponibilità al mantenimento del trattamento economico presso l’ultima sede di servizio.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del c.c.n.l. di
categoria del 16.5.2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel non considerare che il COGNOME, quando è stato nominato RAGIONE_SOCIALEo titolare del Comune di San Felice a Cancello, non si trovava in posizione di disponibilità. Pertanto, tale Comune gli ha mantenuto la retribuzione di posizione più alta in godimento presso il precedente incarico presso il Comune di Maddaloni riconoscendogli il differenziale non in base all’art. 43 del c.c.n.l. ma in base al divieto di reformatio in peius abrogato a decorrere con la legge n. 147/2013 dall’1/1/2014.
Rileva che con l’interpretazione di cui alla sentenza impugnata la Corte è pervenuta ad una sostanziale abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 458 e 459, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013.
Il motivo è infondato.
2.1. Si evince innanzitutto dagli atti che il COGNOME, prima RAGIONE_SOCIALEa collocazione in disponibilità (1.09.2013), prestava servizio presso il Comune di San Felice a Cancello (1.08.2013 -31.08.2013) e percepiva -come già presso i Comuni di Cusano Mutri, San Felice a Cancello + Cusano Mutri -, la stessa retribuzione di posizione già riconosciutagli per il servizio svolto, senza soluzione di continuità, presso il Comune di Maddaloni (fascia professionale A, prevista dall’art. 31 del c.c.n.l. 2001 per la titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e fino a 250.000) e ciò fino a quando l’Amministrazione non ha agito per il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme eccedenti il trattamento previsto per il RAGIONE_SOCIALEo comunale di fascia B (titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore da 10.000 a 65.000 abitanti), ciò limitatamente al periodo dall’1.01.2014 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 458 e 459, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 147/2013) al 31.07.2014.
2.2. Il problema che si pone è se l’abolizione del divieto di reformatio in peius introdotta dalla legge n. 147/2013 trovi applicazione nei confronti di un RAGIONE_SOCIALEo comunale in disponibilità ovvero se prevalga la norma di cui all’art. 43 c.c.n.l. 15.5.2001 dei RAGIONE_SOCIALE Comunali e Provinciali (v. infra )
che disciplina al primo comma il trattamento economico del RAGIONE_SOCIALEo comunale ed al secondo comma la situazione RAGIONE_SOCIALEa nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione e la collocazione in disponibilità.
2.3. Come è noto, dal 2010, il RAGIONE_SOCIALEo comunale ha con il Comune un rapporto di servizio, ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre nuovamente con lo Stato, attraverso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Detto rapporto di lavoro prima intercorreva con l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Ente pubblico istituito dall’art. 17, comma 76, RAGIONE_SOCIALEa Legge 15 maggio 1997, n. 127 e soppresso dall’art. 7, comma 31 ter, RAGIONE_SOCIALEa Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha (ri)trasferito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, ferme restando le sue funzioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si instaura quindi con il RAGIONE_SOCIALE (prima con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e su tale rapporto si innestano quelli di servizio a tempo determinato con Comuni e province. In caso di revoca o comunque di cessazione del rapporto di servizio il RAGIONE_SOCIALEo è collocato in disponibilità.
A termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, commi 1 e 2, del TU di cui al d.lgs. n. 267/2000, « 1. Il RAGIONE_SOCIALEo comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni (comma modificato dall’articolo 1 comma 46, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311). 2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 102 per le attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa o per l’attività di consulenza, nonchè per incarichi di supplenza e di reggenza ovvero per l’espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al
RAGIONE_SOCIALEo compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti ».
Il successivo comma 4 prevede che: « 4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il RAGIONE_SOCIALEo viene collocato d’ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica ed economica (comma aggiunto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. 15 luglio 2002, n. 145) ».
Dunque, stricto iure , di mobilità può parlarsi solo dopo il decorso di due anni senza rapporto di servizio.
Per il resto vi è un rapporto ibrido (dipendente e di servizio) che, a ben guardare, quanto all’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe sedi, sfugge ad una sicura assimilazione ai passaggi di carriera del pubblico impiego.
2.4. Prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 458 primo periodo, ai dipendenti pubblici, nelle ipotesi di passaggio di carriera, era consentito di mantenere, attraverso l’attribuzione di un assegno personale, una retribuzione superiore a quella spettante rispetto alla nuova qualifica o posizione.
Ed infatti l’art. 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, commi 57 e 58, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537) prevedeva che: « nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica ». Tale norma aveva, poi, trovato completamento, per i dipendenti statali, nell’art. 3, commi 57 e 58, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al quale l’assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile.
In altri termini, al dipendente pubblico era consentito di percepire una retribuzione superiore (e dunque non corrispondente) a quella prevista dalla contrattazione collettiva, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa intangibilità del trattamento economico già in godimento nella precedente qualifica o posizione.
È quindi intervenuto l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013 che, ai commi 458 e 459, ha così previsto: « 458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10 -ter, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».
L’abrogazione degli articoli 202 d.P.R. n. 3/1957 e 3, commi 57 e 58, legge n. 537/1993 ha fatto venire meno tale disciplina di favore, sancendo l’abolizione del divieto di reformatio in peius .
La regola sopravvissuta alla novella del 2013 impone pertanto che la retribuzione del dipendente pubblico corrisponda alle previsioni contrattuali (il riferimento è ora al trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità).
La decorrenza applicativa del nuovo regime, poi, deve necessariamente corrispondere, in assenza di una disciplina transitoria, con l’entrata in vigore del medesimo, fissata, dall’art. 1, comma 749, legge n. 147/2013, al primo gennaio 2014, giacché, proprio nel silenzio del legislatore, non è ipotizzabile l’ultrattività di una regola incompatibile col dettato normativo vigente.
2.5. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, anche a voler ritenere che la norma del 2013 non sia riferita ai soli passaggi di carriera come già disciplinati dal precedente art. 202 (il che renderebbe la stessa, a monte, inapplicabile al rapporto dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, come detto, è un rapporto speciale nel quale l’assegnazione a sedi diverse è connaturata al tipo di attività) ma sia una norma di portata generale (argomentandosi dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 458, seconda parte, l. n. 147/2013: « Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità »), certo è che la stessa è inapplicabile ai RAGIONE_SOCIALE in disponibilità.
2.6. Oltre a rilevarsi che in assenza di una disciplina transitoria rivive l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal contratto collettivo, che prevede, per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una retribuzione adeguata alle dimensioni RAGIONE_SOCIALE‘ente datoriale (art. 41 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), va altresì osservato che per i RAGIONE_SOCIALE in disponibilità vi è una specifica previsione contrattuale costituita dall’art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001 ‘Trattamento economico dei RAGIONE_SOCIALE in disponibilità’ che riprende in toto la previsione di cui all’art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465/1997: « 1. Ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE collocati in disponibilità di cui all’art. 19, comma 7, del DPR n. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio e composto RAGIONE_SOCIALEe seguenti voci: -trattamento stipendiale di fascia; -indennità integrativa speciale; -tredicesima mensilità; -retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; -retribuzione di posizione; -maturato economico, ove spettante; -retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate. 2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il RAGIONE_SOCIALEo collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico
dall’RAGIONE_SOCIALE per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘ente ».
Non, dunque, la previsione di un assegno ad personam non riassorbibile né rivalutabile pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione come quello RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 537/1993 sopra ricordata, ma proprio « il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio» .
2.7. Il Giudice contabile (si veda Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 56/2015, cui era stato sottoposto il quesito se il personale che aveva beneficiato prima del 1° gennaio 2014 del miglior trattamento economico per effetto del divieto di reformatio in peius potesse mantenerlo anche dopo la finanziaria 2014) ha, invero, ritenuto che il dettato del menzionato comma 459 (« le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo …»), quale effetto del superamento del principio del divieto RAGIONE_SOCIALEa c.d. reformatio in peius , trovi applicazione anche all’RAGIONE_SOCIALE del particolare ordinamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Ha tuttavia affermato che i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in disponibilità sono sottratti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa neointrodotta disciplina che ha eliminato di divieto di reformatio in peius e, pertanto, se nominati in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantengono, in base alla disciplina pattizia attualmente vigente, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita (art. 19, comma 13, del d.P.R. n. 465/1997 e art. 43 del c.c.n.l. di categoria del 16 maggio 2001) -si veda anche Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 52/2014/PAR -.
2.8. In tal senso, del resto, si è mossa la stessa Circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE n. 3636/2014, ampiamente richiamata nella sentenza impugnata, che, dopo aver affermato la caducazione, ex lege , RAGIONE_SOCIALEa
deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nazionale n. 275/2001 (che stabiliva il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione nel caso in cui un RAGIONE_SOCIALEo comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione, senza distinguere fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE collocati in sedi inferiori per scelta volontaria e quelli collocati in tali sedi a seguito di disponibilità), e quindi l’abolizione del principio c.d. di ‘divieto di reformatio in peius’ disposta dall’art. 1, comma 458, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha tuttavia precisato che la nuova disciplina non si applica all’ipotesi dei RAGIONE_SOCIALE in disponibilità nominati in enti di classe inferiore dato che, questa fattispecie, è salvaguardata dall’art. 19, comma 13, del d.P.R. n. 465/1997 e dall’art. 43 del c.c.n.l. di categoria del 16 maggio 2001.
2.9. Rispetto alla suddetta ricostruzione, ed in specie alla non applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova regola introdotta dalla finanziaria del 2014 ai RAGIONE_SOCIALE in disponibilità, nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza e cioè ad una figura, nell’ambito di una categoria professionale già in sé particolare, così speciale da richiedere una apposita regolamentazione, non vi è motivo di discostarsi.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in
euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all ‘ AVV_NOTAIO antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa