Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17528-2019 proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4411/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 3551/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 17528/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
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che, con sentenza del 6 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento in favore degli istanti, trasferiti dal RAGIONE_SOCIALE, struttura incardinata presso il RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE per la Programmazione ed il Coordinamento RAGIONE_SOCIALEa Politica Economica presso la quale andavano ad assumere incarichi dirigenziali espletati fino alla cessazione del rapporto, RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate a titolo di retribuzione di posizione quota variabile e di retribuzione di risultato percepite in misura inferiore a quella prevista dal CCNL per il personale dirigente RAGIONE_SOCIALE‘area VIII (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) del 13.4.2006, cui rinviava il contratto individuale, con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dettagliatamente indicate negli allegati conteggi, alla regolarizzazione sul piano contributivo ed al versamento RAGIONE_SOCIALEe differenze sul TFR;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto corretta e comunque non adeguatamente censurata la valutazione del primo giudice circa la prevalenza sulla normativa generale di cui al d.lgs. n. 165/2001 RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale dettata dal d.l. n. 181/2006, conv. con modif. nella l. n. 233/2006, in quanto relativa alla specifica materia del riordino RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri e comunque successiva al predetto decreto legislativo, e, pertanto, la mancata applicazione del CCNL di comparto legittimata dalla peculiarità RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi poste con riguardo al passaggio alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa
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RAGIONE_SOCIALE, date dall’inserimento in un ruolo provvisorio mirato appunto a tenere separate le posizioni professionali del personale trasferite da quelle del personale già appartenente ai ruoli organici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al fine di ottemperare all’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘ ‘invarianza’ RAGIONE_SOCIALEa spesa nonché al divieto di revisione dei trattamenti economici complessivi;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono il COGNOME ed il COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o, in subordine, RAGIONE_SOCIALE‘art. 434 c.p.c., deducono la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ‘per la irrisolvibile contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’ per aver la Co rte territoriale pronunziato sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritenuta genericità RAGIONE_SOCIALEe doglianze in ordine alla prevalenza sul d.lgs. n. 165/2001 del d.l. n. 181/2006 affermata dal primo giudice, nel contempo, di contro, riconoscendo essere stata in sede di gravame a riguardo sollevata dagli odierni ricorrenti una censura dichiarata in quanto adeguata pienamente ammissibile;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. anche in relazione all’art. 1, comma 23, d.l. n. 181/2006, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in ordine alla riferibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui al d.l. n. 181/2006 esclusivamente alla fase transitoria RAGIONE_SOCIALEa riorganizzazione antecedente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 1, comma 23, d.l. n. 181/2006, secondo quanto si
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desumerebbe dal DPCM 31.1.2007 che all’art. 4 prevedeva per il personale trasferito la permanenza alle dipendenze degli originari uffici con il trattamento giuridico ed economico in godimento;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 2, 10, 23, 25 e 25 bis d.l. n. 181/2006 anche in relazione agli artt. 3, comma 2, 36, 81 e 97 Cost., i ricorrenti lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘invocata normativa che assumono in contrasto con i principi costituzionali nel momento in cui legittimano una definitiva disparità di trattamento tra dipendenti pubblici che svolgono le medesime funzioni;
che, con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 25 e 25 bis d.l. n. 181/2006, in relazione agli artt. 2, 19, 24, 31 e 45 d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 1 e 48 CCNL area VIII RAGIONE_SOCIALEa dirigenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e 3, commi 1, lett. b) e 2 l. n. 20/1994, lamentano la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa il carattere di specialità RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al d.l. n. 181/2006 che, non recando alcuna disposizione in ordine al trattamento del personale, non derogherebbe alle regole generali del T.U. sul pubblico impiego;
che, nel quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs. n. 165/2001 e 54 e 57 CCNL è prospettata in relazione al travisamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa censura incentrata sul rilievo secondo cui il trasferimento sarebbe risultato ininfluente ai fini RAGIONE_SOCIALEa spettanza del trattamento accessorio, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘invocata disciplina di legge e di contratto, gli emolumenti accessori come
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quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale sono correlati alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;
che, con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 e 57 e 58 CCNL area VIII dirigenza RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE 13.4.2006 e degli artt. 28 e 29 e 31 e 32 CCNL area VIII 4.10.2010 nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., imputano alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del rilievo circa la carenza di allegazioni in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili nel Fondo diretto a remunerare le voci retributive richieste ed al numero dei dirigenti tra cui ripartirle, ciò derivando da una erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEe relative norme contrattuali, viceversa sufficientemente specifiche;
che tutti gli esposti motivi i quali, in quanto strettamente connessi -per essere la complessiva impugnazione incentrata sulla confutazione di una interpretazione del d.l. n. 181/2006 quale disciplina speciale recante una peculiare regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale trasferito alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in vista del riordino RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni RAGIONE_SOCIALEa medesima -possono esser qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati stante la coerenza RAGIONE_SOCIALE ‘interpretazione accolta dalla Corte territoriale con il principio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 11677 RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2022, secondo cui ‘I commi 25 e 25 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d. l. n. 181/2006, conv. con modif. in l. n. 233/2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura RAGIONE_SOCIALEa possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino RAGIONE_SOCIALEe funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza; ciò per
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un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie’, principio alla luce del quale si rivelano effettivamente inconsistenti le doglianze avanzate in sede di gravame dagli odierni ricorrenti (rilievo censurato con il primo motivo), in particolare per quel che riguarda la riferibilità alla sola fase transitoria del regime relativo allo stato giuridico ed economico del personale trasferito (implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, con conseguente inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronunzia qui denunciata con il secondo motivo), privi di fondamento il terzo e quarto motivo nella misura in cui ribadiscono la validità RAGIONE_SOCIALE‘opposta interpretazione, inconfigurabile a fronte RAGIONE_SOCIALEa specialità del regime del passaggio la censura di cui al quinto motivo, irrilevante la censura sollevata con il sesto motivo che investe una statuizione resa ad abundantiam rispetto ad una questione meramente ipotetica di fatto disattesa;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024