Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4084 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 4084 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 2681-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 483/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2023 R.G.N. 332/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
AVVOCATI RAGIONE_SOCIALE
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/11/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, rigetto per il resto; uditi gli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME COGNOME, ex avvocato dipendente dell’ente, per la restituzione delle somme da quest’ultimo indebitamente percepite a titolo di TFS in ragione dell’erroneo calcolo effettuato ai sensi dell’art. 13 della L. n. 70/1975.
Il Tribunale di Novara accoglieva il ricorso e, sulla scorta della pronuncia delle S.U. 7158/2010, riteneva che il riferimento, quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo, aveva valenza tecnico-giuridica, sicché doveva ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e dovevano ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.
2.1 Il giudice di primo grado aveva, in sintesi, ritenuto che gli onorari costituissero una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare e non potessero, pertanto, essere computati nella base di calcolo dell ‘ indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975, ritenendo, altresì, che per la ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. dovesse applicarsi la prescrizione decennale, non decorsa nel caso di specie.
NOME COGNOME proponeva appello, deducendo che, da una corretta interpretazione della pronuncia delle SS.UU., doveva ritenersi che la locuzione ‘stipendio complessivo annuo’ era sinonimo della voce ‘stipendio tabellare’, con l’effetto di dover includere, ex art. 13 L. 70/1975, nel computo del trattamento di anzianità gli onorari e i compensi professionali che erano parte dello stipendio complessivo annuo.
La Corte di appello di Torino rigettava l’appello, confermando la pronuncia di primo grado.
Richiamava la Cass., Sez. Un., n. 7158/2010 secondo cui in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l ‘ art. 13 della legge n. 70/1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, aveva dettato una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un ‘ indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari.
Richiamava, altresì, la giurisprudenza successiva di questa Corte nel medesimo senso per affermarne la natura consolidata dell’indirizzo (Cass. 4749/2011; Cass. 3612/2018; Cass. 5892/2020).
Rilevava che, sebbene la giurisprudenza di legittimità non si fosse sinora pronunciata ex professo in merito al computo della voce ‘onorari legali e compensi professionali’ , tuttavia il principio di non computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di voci retributive diverse dallo
stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità (o componenti similari) doveva trovare applicazione anche con riguardo a tali emolumenti, essendo gli stessi estranei alla nozione tecnica di stipendio come sopra definita.
L ‘attribuzione di una quota di onorari ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale non integrava una componente del trattamento retributivo in senso proprio, regolato dai commi 2 e 3 dell’art. 26, nonché dall’art. 20 L. 70/1975; a fortiori, quindi, essa non poteva essere inclusa nella ancora più ristretta nozione di stipendio che, come chiarito nella citata sentenza delle Sezioni Unite, ‘non può intendersi come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza nell’ambito del pubblico impiego’, ossia comprensivo unicamente di stipendio tabellare e di integrazione dovuta agli scatti di anzianità o a componenti retributive similari.
Ad avviso della Corte distrettuale non era pertinente il richiamo, contenuto nel secondo motivo di gravame, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 243/1993, la quale ha ad oggetto esclusivamente il computo dell’indennità integrativa speciale, in considerazione della sua peculiare natura di strumento per adeguare il valore reale della retribuzione alle variazioni del valore reale della moneta dovute all’inflazione.
Quanto esaminato dalla Corte Costituzionale riguarda argomenti che sono strettamente connessi alla peculiarità dell’indennità integrativa speciale e che, come tali, non sono riferibili agli onorari legali e ai compensi professionali percepiti dagli avvocati degli enti pubblici, che hanno natura ed aspetti completamente diversi e la cui esclusione dal computo del TFS non produce gli effetti sperequativi, specie a danno dei livelli retributivi più bassi, censurati dalla stessa Corte Costituzionale.
Escludeva inoltre l’applicabilità del le disposizioni di regolamenti come quello dell ‘ RAGIONE_SOCIALE che prevedevano, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo in quanto confliggenti con l’art. 13 della legge 70/1975 avente carattere inderogabile.
Né poteva ritenersi che il quadro normativo sopra descritto, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ingenerasse i dubbi di costituzionalità prospettati dall’appellante sotto il profilo della disparità di trattamento tra dirigenti e avvocati dipendenti degli enti pubblici del parastato.
Non poteva ravvisarsi, infatti, la disparità di trattamento denunciata (per la quale i dirigenti riceverebbero un trattamento ingiustificatamente più favorevole di quello degli avvocati, vedendosi computare nel TFS tutte le indennità riconosciute contrattualmente in aggiunta allo stipendio tabellare), considerato che, ai sensi dell’art. 13 della L. 70/1975, anche ai dirigenti si applica l’esclusione dalla base di computo del TFS delle voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità o componenti retributive similari.
Era quindi corretta la conclusione del Tribunale circa la non computabilità degli onorari e dei compensi professionali nella base di calcolo del TFS e circa la non debenza delle quote corrispondenti a dette voci, quote che debbono quindi essere restituite.
Respingeva inoltre l’eccezione di irripetibilità di dette somme per violazione del principio dell’affidamento ex art. 1 del Protocollo CEDU ed ex art. 1175 e 1375 cod. civ., con richiamo alla sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale.
Escludeva, in particolare, che il dipendente potesse aver maturato un legittimo affidamento circa la spettanza e la
definitività dell’erogazione effettuata , essendo il TFS versato in presenza di una specifica ed espressa clausola di riserva di ripetizione, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte.
L ‘ avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a tre motivi.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 17146/2025 del 25 giugno 2025, ha rilevato che presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto che vengono agitate dalle parti ed ha, pertanto, rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Violazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dell’art. 2, comma 7, L. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001, e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto inderogabile l’art. 13 L. 70/1975, per aver violato l’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina del trattamento di fine servizio del personale dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE era di competenza
del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento, nonché per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legale del trattamento di fine servizio del personale degli enti pubblici non economici.
1.1 Il primo è infondato.
L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive; tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato.
Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 – i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato; da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali; da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio legale) – evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo « stipendio complessivo annuo » ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti
retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti – come quello dell’RAGIONE_SOCIALE – che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
1.2 Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività).
1.3 Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava un avvocato ex dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR.
In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può
interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata).
Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
1.4 Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l’art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 che delinea le competenze del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE prevedendo che allo stesso spetta: « g) deliberare i regolamenti di cui all’art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70 ».
Ad avviso del ricorrente l’inderogabilità dell’art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore della suddetta previsione normativa.
Per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l’efficacia della delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE n. 407 del 1982 che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti.
La suddetta prospettazione non può essere condivisa.
Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio.
Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall’art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l’indennità di buonuscita.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata, per non avere accolto il motivo di appello con cui si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che – in base alla corretta interpretazione dell’art. 13 l. n. 70/1975 – gli onorari non fossero da calcolare ai fini della liquidazione della prestazione (indennità di anzianità).
2.1 Il motivo è infondato per quanto già detto in relazione al primo motivo di ricorso.
Nella giurisprudenza di legittimità ivi citata è stato evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei ‘rami professionali’ degli enti del parastato.
In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7158/2010 cit. ha affermato che ‘il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve
ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari ‘.
2.1 Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti della ‘pensione integrativa’ e della ‘indennità di anzianità’, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la ‘pensione integrativa’, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità.
2.2 La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione ‘motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010’ e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge.
2.3 Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria.
Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti
che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni.
Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di superare la c.d. ‘giungla retributiva’ riconducendo a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale ed uniformandone il trattamento retributivo.
Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento.
L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti.
Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale « o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legg e») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale.
2.4 Si aggiunga che di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell’RAGIONE_SOCIALE di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe» .
Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua , la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010.
Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il ‘diritto vivente’ della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza.
Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.
Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. -, ma sulla moltiplicazione tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato.
Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («ll’atto della cessazione dal servizio »), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato .
Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto
insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica.
Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate ‘competenze eventuali’ legate all’esito favorevole delle liti e non rientrano nella nozione tecnica di ‘stipendio’ tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza.
Ha precisato che il termine ‘stipendio’ utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di ‘retribuzione’ globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo della spesa pubblica.
Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica.
Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie.
In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico).
La ‘quota onorari’, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti.
Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne
beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988).
Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’ amicus curiae , gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività.
La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del RAGIONE_SOCIALE dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).
Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale
delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).
‘Falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e violazione degli artt. 1429, 1431, 1442 e 2033 cod. civ., nonché dell’art.1 del Protocollo n.1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023 (art.360, n.3, c.p.c.). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto fondata l’azione di ripetizione di indebito dell’RAGIONE_SOCIALE ed escluso la violazione del principio del legittimo affidamento del ricorrente stesso.
Il motivo è inammissibile.
Va al riguardo rilevato che la Corte distrettuale ha accertato con un giudizio insindacabile in sede di legittimità l’insussistenza di un legittimo affidamento del ricorrente circa la spettanza e la definitività dell’erogazione effettuata, essendo il TFS versato in presenza di una specifica ed espressa clausola di riserva di ripetizione, con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte.
Tale profilo esclude in radice la asserita buonafede dell’accipiens.
La questione della dedotta sproporzione della richiesta di ripetizione rispetto all’importo originariamente ricevuto è questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata ed involgente pertanto profili di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate ed il sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi costituiscono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all ‘ art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo; compensa le spese.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
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