Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32457 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9985/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente-
nonché contro UFFICIO TERRITORIALE PREFETTURA MATERA
-intimato-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MATERA n. 20/2020 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’ 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Policoro, che le aveva contestato la violazione dell’art. 46 della legge 298/1974 perché, munita di licenza di trasporto merci per conto proprio, aveva trasportato un carico di tronchi di legno da Ferrara a Bagnara Calabra e le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 4.130 e disposto il fermo amministrativo del veicolo. L’opponente rilevava che il trasporto non poteva essere qualificato abusivo ai sensi del richiamato primo comma dell’art. 46, in quanto i materiali trasportati (non tronchi, ma tondoni di legno di vario diametro), anche se non rientranti nella licenza di trasporto merci in conto proprio, erano di sua proprietà ed erano destinati a un suo cantiere dove si era reso necessario un intervento di drenaggio di un tratto di terreno paludoso. Si costituiva la Prefettura di Matera, sostenendo l’abusività del trasporto, dato che l’art. 35 della legge 298/1974 prevede un’elencazione tassativa delle cose trasportabili per la licenza di trasporto e l’art. 10 del d.P.R. 783/1977, invocato dall’opponente, non trova applicazione in quanto l’utilizzo della merce trasportata non è occasionale nello svolgimento dell’attività di impresa e, comunque, non era stato compilato l’apposito documento richiesto dall’allegato n. 2 del suddetto d.P.R. L’opposizione è stata accolta dal Giudice di pace di Matera con sentenza n. 136/2018.
La sentenza del Giudice di pace è stata appellata dall’Ufficio territoriale del Governo di Matera. Con la sentenza 13 gennaio
2020, n. 20, il Tribunale di Matera ha accolto il gravame e ha rigettato l’opposizione.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Il ricorso è stato inizialmente assegnato alla sesta sezione civile, ove con ordinanza interlocutoria n. 23440/2021 si è rilevata la nullità della notificazione, in quanto il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza e non all’Avvocatura generale dello Stato.
A seguito della rinnovazione dell’atto si è costituito con controricorso il Ministero dell’interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per errata applicazione dell’art. 46, comma 1, legge 298/1974, omessa applicazione dell’art. 31 della medesima legge e del relativo art. 6 del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 783/1977, omessa applicazione dell’art. 39 sempre della legge 298/1974 e del relativo art. 10, comma 3 del regolamento di attuazione, omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 13 aprile 1979: nel caso di specie ricorrono tutte e tre le condizioni richieste dall’art. 31 della legge 298/1974, in quanto il trasporto è stato effettuato con mezzo di proprietà, il trasporto non è attività prevalente della ricorrente, le merci trasportate appartengono alla stessa proprietaria del mezzo che effettua il trasporto; l’irregolarità posta in essere consiste quindi nell’omessa compilazione del documento accompagnatorio di cui all’allegato n. 2 d.P.R. 783/1977, la cui mancanza è stata sanzionata ai sensi del comma 1 dell’art. 46 della legge 298/1974, mentre la sanzione applicabile è quella dell’art. 47 della stessa legge, trattandosi di mera irregolarità formale che non può rientrare nel novero del trasporto abusivo.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale di Matera ha sottolineato come l’art. 10 del d.P.R. 783/1977 disponga che ‘soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata’, mentre al comma 4 condiziona l’esercizio di tale forma eccezionale di trasporto alla redazione di un documento accompagnatorio ‘redatto in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento’.
Tale documento -ha accertato il Tribunale -non è stato redatto nel caso in esame, così che la fattispecie trova la sua disciplina nell’art. 46, della legge 298/1974, che sanziona ‘l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione’.
Il ragionamento del Tribunale è corretto. La società ricorrente sostiene che nella specie risultavano rispettate tutte le condizioni stabilite dall’art. 31 della legge 298/1974, in quanto il trasporto era stato effettuato con mezzo di proprietà, non costituiva attività prevalente della ricorrente e le merci appartenevano alla proprietaria del mezzo ed è stata posta in essere una semplice irregolarità formale (l’omessa compilazione dell’allegato n. 2 del d.P.R. 783/1977), che doveva essere sanzionata non ai sensi dell’art. 46, comma 1 della legge 298/1974, ma ai sensi del successivo art. 47. Tale articolo però -come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte -riguarda i meri adempimenti formali che devono essere posti in essere da chi effettua un trasporto in conto proprio essendo munito della ‘licenza di cui al terzo comma dell’art. 32’ della legge.
Nel caso in esame si è invece pacificamente avuto un trasporto in conto proprio di merce non comprese nella licenza e senza che sia stato compilato il documento che consente in via occasionale tale trasporto, con conseguente applicazione dell’art. 46 della legge 298/1974, che appunto sanziona chi trasporta ‘senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione’ (al riguardo si veda Cass. n. 17681/2006, per la quale l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l’elencazione sulla licenza delle cose o delle classi di cose per le quali essa è rilasciata è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del citato art. 46).
Il secondo motivo -rubricato ‘erronea condanna alle spese di lite’ non censura la sentenza impugnata, ma si limita a dire che ‘l’accoglimento del presente ricorso comporta anche la cassazione del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’appellata alle spese del secondo grado di giudizio’ e ad auspicare che le spese, d’appello e di legittimità, siano poste a carico della controparte.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la