SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 711 2025 – N. R.G. 00000647 2025 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NOME COGNOME alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 647/2025 RG avente ad oggetto: « trasformazione rapporto da tempo pieno a part time »
TRA
e – rappresentate e difese dagli Avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
– ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore -rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex
art. 417 bis c.p.c. Dottori
,
e
,
ed elettivamente domiciliato
in INDIRIZZO 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 le ricorrenti, come sopra in epigrafe indicate, hanno convenuto in giudizio il resistente chiedendo « In via preliminare: si chiede che le udienze siano celebrate da remoto in videochiamata o in subordine mediante trattazione scritta, considerato che tali udienze non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e ritenutane l’opportunità, considerata la
distanza tra il domicilio del difensore delle ricorrenti e la sede del Tribunale adito, anche al fine di non aggravare i costi di difesa delle lavoratrici; Nel merito: accertato che le ricorrenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per l’effetto: – condannarsi i convenuti a procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente prof.ssa da tempo pieno a tempo parziale, in accoglimento della domanda presentata dalla stessa di cui al doc. 2; condannarsi i convenuti a procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente prof.ssa da tempo pieno a tempo parziale, in accoglimento della domanda presentata dalla stessa di cui al doc. 5. Con vittoria di spese e compensi di lite»
Nel costituirsi il ha contestato la pretesa di parte ricorrente, eccepito e concluso « – Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati; – In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
La questione oggetto di causa attiene al diritto delle ricorrenti ad ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale di 12 ore. Entrambi le ricorrenti sono docenti di violino nella scuola secondaria di II Grado. L ‘ Amministrazione resiste non ha accolto le domande presente per l ‘ a.s. 2024/2025 per saturazione del contingente della classe di concorso. Le ricorrenti contestano tale decisione rilevando che l ‘Amministr azione avrebbe errato considerando il codice CODICE_FISCALE un’autonoma classe di concorso, con organico in ambito provinciale di n. 3 posti e pertanto con contingente di posti a tempo parziale del 25% (di cui all’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 446 del 22/7/1997 , art. 39 del C.C.N.L. vigente) pari a 0,75, arrotondato a 1, contingente saturo essendo già in essere
un contratto a tempo parziale, ove la calasse di concorso A55 denominata ‘Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado’ è unica.
Invero l ‘art. 39 , co. 1, CCNL 2006-2008 prevede «L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo (…)»..
Ritiene la giudicante di condividere sul punto quanto già affermato da questa Sezione (sentenza 445/2022) la quale aveva condivisibilmente rilevato che «Lo stesso D.M. 374/2017 indica un unico codice ufficiale per la nuova classe di concorso A56 (sostitutivo del vecchio codice 77/A riportato nella prima colonna della stessa tabella), indicato nella 5a colonna della tabella di confluenza delle classi di concorso a pag. 1 del doc. 8 per tutti gli (che sostituisce il vecchio codice SIDI riportato nella 2a colonna della detta tabella). Tale decreto non modifica pertanto le definizioni di classe di concorso, ma modifica i codici identificativi ai fini del SIDI, dunque a soli fini organizzativi e amministrativi (p.es. per la diversità del titolo di abilitazione richiesti)» e dalla Corte d ‘Appello di Venezia (sentenza 359/2024) in riferimento alla classe di concorso A56 e più specificamente Corte d ‘Appello di Venezia sent. 360/24 in riferimento alla classe di concorso A55 secondo la quale «7.1. Nel merito l’appello è infondato poiché ai fini della individuazione della classe di concorso va ricordato che la classe di concorso A55 indica l’insegnamento di’ strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado’. Il DPR 19/2016 che ha modificato le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado ( vedi art. 11 del DPR) all’art. 2 intitolato ‘ classi di concorso’ dispone quanto segue ‘ 1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti
30 gennaio 1998, 22
ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del
30 gennaio 1998.’ L’articolato e la tabella A( di cui al doc.23 di parte appellata) e di cui al DM 259/17 che nulla ha modificato sul punto ( vedi doc. 22 parte appellata), distinguono tra classe di concorso (nel caso di specie individuata con il codice A-55 nella prima colonna di pag. 75 della tabella doc. 23 cit.) e singoli strumenti oggetto di insegnamento per tale classe di concorso (ibidem 5^ colonna). Analogamente nelle tabelle di confluenza di cui al Dm 374/17 per le graduatorie con riferimento ai codici ufficiali A55 corrisponde a tutti gli strumenti musicali ; nella sesta colonna è indicato il codice AA55 che corrisponde al codice per arpa ( cfr. doc. 33 parte appellata). L’interpretazione sistematica della disciplina della materia consente di ritenere corretta l’interpretazione del primo giudice di unicità della classe di concorso denominata ‘ strumento musicale’. La circostanza che la scelta dell’insegnamento dello specifico strumento musicale spetti al collegio docenti ( cfr. art. 3 del DPR 275/99) è rilevante in quanto rende evidente che lo scopo dell’istituzione della classe di concorso A -55 è la formazione degli studenti a uno strumento musicale (e non a uno specifico strumento musicale): il fatto che tale formazione si concretizzi nell’insegnamento dello strumento dell’arpa piuttosto che del pianoforte o flauto, non è determinante tanto che all’atto dell’iscrizione gli studenti non scelgono uno strumento, ma esprimono semplicemente delle preferenze, che possono essere accolte o meno dal collegio docenti, cui spetta la scelta dello strumento di ciascuno studente sulla base delle predisposizioni dello stesso e dell’offerta formativa che l’istituto scolastico è in grado di offrire. Ne consegue che il concetto di dotazione organica prescinde dalla tipologia di strumento musicale; l’organico va determinato in relazione al numero complessivo di insegnamenti di strumento musicale attivati nel territorio poiché la classe di concorso comprende tutti gli strumenti musicali e la dotazione organica va rapportata alla classe di concorso. Il collegio docenti decide gli insegnamenti, non solo nel senso che la scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi, tenendo conto del rilevante
significato formativo e didattico della musica d’insieme, ma anche nel senso che nell’ambito della dotazione organica esistente il collegio docenti decide la distribuzione degli studenti nei posti esistenti e quindi quale insegnamento di strumenti sarà in concreto impartito a ciascun studente (anche discostandosi dalla preferenza da lui espressa). A-55 non è una macrocategoria che riunisce classi di concorso omogenee ma è la classe di concorso all’interno della quale ci possono essere delle specialità ( tipologia di strumenti); la sigla diversa per tipologia di strumento di cui al contratto di assunzione e ai fini della mobilità ha rilevanza soltanto dal punto di vista organizzativo , trattandosi di dato gestito dal sistema SIDI che è appunto il sistema informativo dell’istruzione. Né rileva la previsione di A-25 che comprende come classe di concorso l’insegnamento dell’inglese e seconda lingua comunitaria, trattandosi di singoli insegnamenti collocati all’interno di una classe di concorso; senza che ciò sia sufficiente a provare che l’inglese integri una classe di concorso. 9. Da ultimo il Collegio osserva che l’interpretazione del tribunale risulta rispettosa anche delle finalità del part-time e delle ragioni familiari sottese alla meritevolezza dell’istanza proposta dalla docente. D’altra parte se si ritenesse corretta la tesi del il docente con abilitazione in strumenti musicali e cattedre pari a 1 non potrebbe mai ottenere il passaggio al part-time in quanto la percentuale del 25% risulterebbe sempre negativa. Con violazione dell’art. 3 Cost. (…)»
Deve dunque accogliersi il ricorso in quanto come rilevato in ricorso «(…) il calcolo del contingente del 25%, ai fini della valutazione della possibilità di trasformare il rapporto di lavoro delle ricorrenti da tempo pieno a tempo parziale ex art. 6 O.M. 446/1997 , deve essere effettuato computando nell’organico di diritto tutti i posti di ruolo con codice A55, re lativi a insegnamenti di strumenti musicali nelle scuole secondarie di II grado a indirizzo musicale della provincia di Venezia, ed è pertanto pari in totale a n. 30 posti, come risulta dalla tabella allegata alla nota dell’ (doc. 3 cit.). Il totale di n. 30 posti si ottiene sommando gli insegnamenti con codice A55 della citata tabella, che erroneamente l’ classifica come autonome classi di concorso anziché come un’unica classe, e precisamente: AA55 (arpa) 1 posto, AB55 (chitarra) 4 posti, AC55 (clarinetto) 2 posti, AI55 (percussioni) 3
posti, COGNOME (pianoforte) 8 posti, COGNOME (sassofono) 1 posto, COGNOME (tromba) 1 posto, COGNOME (violino) 3 posti, COGNOME (violoncello) 2 posti, COGNOME (canto) 3 posti, COGNOME (flauto traverso) 2 posti (cfr. righe 7, 9, 11, 15 e da 17 a 23 della prima colonna a pag. 3 del doc. 3). Conseguentemente il contingente del 25% è di 8 posti (25% di 30 = 7,5, arrotondato per eccesso a 8 ex art. 1 comma 58ter L. 23/12/1996 n. 662), a fronte di soli 5 contratti a tempo parziale già in essere, come si evince dalla colonna 2 della stessa tabella dall’Elenco docenti in part time A.S. 2024/25 dell’ (pag. 3 del doc. 3). Precisamente per l’A.S. 2024/25 sono in essere contratti a tempo parziale per gli seguenti strumenti: n. 1 per AC55 (clarinetto), n. 1 per AI55 (percussioni), n. 2 per AJ55 (pianoforte), n. 1 per AO55 (canto) (cfr. colonna 6 della tabella a pag. 3 del doc. 3). Erano e sono pertanto disponibili ulteriori n. 3 posti per il part time, (…)».
Deve pertanto concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate – come in dispositivo – avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest’ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200 -26.000 (indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche (medie) e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (come in atti), ridotto del 30% (essendo le posizione identiche in fatto ed in diritto), aumentato del 30% per la seconda ricorrente (vd. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367; e quanto alle controparti Cass. Sez. 3, 31/01/2024, n. 2956).
La ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento del ricorso, accerta che le ricorrenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, e per l’effetto condanna il resistente a procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente prof.ssa da tempo pieno a tempo parziale, in accoglimento della domanda di cui al doc. 2 ricorso e della ricorrente prof.ssa da tempo pieno a tempo parziale, in accoglimento della domanda doc. 5 ricorso
Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.400,00 -30% + 30% per la seconda ricorrente, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto.
Venezia, all’udienza del 17/09/2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME