Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34415/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
– ricorrente – contro
– controricorrente – avverso la sentenza n. 27/2019 de lla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositata il 13.8.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘organizzazione sindacale (O.S.) attuale controricorrente si rivolse al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, per denunciare il comportamento antisindacale tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE (ARAGIONE_SOCIALE , consistito nell’avere trasferito ad altra sede il proprio dipendente NOME COGNOME, senza previa richiesta del nulla osta del sindacato di appartenenza, nonostante il lavoratore fosse componente della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.
Il conseguente provvedimento interdittivo del giudice del lavoro venne opposto dall’A.D.M., ma l’opposizione venne respinta dal Tribunale, con sentenza a sua volta impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE .
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, respinse il gravame, statuendo che la prospettata incompatibilità ambientale connessa al coinvolgimento del lavoratore in un processo penale non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo di chiedere il preventivo nulla osta per il trasferimento di un rappresentante sindacale componente della RRAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza della Corte territoriale l’A. D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il sindacato si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia «Violazione e/o falsa applicazione d ell’art. 2103 c.c. e dell’art. 97 Cost., in rapporto all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente ravvisa un errore di diritto nella sentenza impugnata, per avere la Corte affermato l’indefettibile applicabilità dell’obbligo di preventiva richiesta del nulla osta dell’O.S. anche nel caso di trasferimento del pubblico impiegato dovuto a riscontrati motivi di incompatibilità ambientale, senza tenere conto dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
Osserva che il rappresentante sindacale era coinvolto in un procedimento penale per fatti asseritamente commessi nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni e che il trasferimento oggetto di contestazione (disposto il 21.3.2013) era di poco successivo ad altro (del 7.3.2013), che non era stato impugnato dal sindacato, né dal lavoratore.
Infine, la ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia riconosciuto l’urgenza di provvedere quale giustificazione della deroga all’obbligo di chiedere il nulla osta.
Il ricorso è infondato, perché la decisione impugnata è conforme alle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva applicabili, nonché a quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire provvedendo su casi analoghi.
2.1. L’art. 42 , comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che «Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l ‘ attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni». Inoltre, nel comma 6 del medesimo art. 42, si legge che «I componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti RAGIONE_SOCIALE rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto».
L’art. 22 della legge n. 300 del 1970 dispone che «Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta RAGIONE_SOCIALE associazioni sindacali di appartenenza». L’adattamento della norma al contesto del pubblico impiego si attua sostituendo alla nozione di «unità produttiva» quella, più appropriata, di «sede di lavoro» (Cass. n. 14196/2016; nel caso qui in esame si tratta di un trasferimento del lavoratore da Olbia a Cagliari).
2.2. Per quanto riguarda il rapporto tra tutela sindacale garantita dall’art. 22 della legge n. 300 del 1970 e valutazione dell’incompatibilità ambientale della permanenza del pubblico impiegato presso una determinata sede di lavoro, è stato di recente affermato che « in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere … il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacalità; ciò, in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale » (Cass. n. 15548/2023).
Il medesimo concetto è stato affermato anche nella pronuncia che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di A.NOME.M. contro la sentenza che aveva accolto l’impugnazione del lavoratore avente ad oggetto questo stesso trasferimento (Cass. n. 20827/2022: « l’ulteriore tesi del ricorrente in ordine all’inapplicabilità dell’onere di richiedere il previo ‘ nulla osta’ per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, viepiù se legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato, mira a delineare, senza il supporto di pertinenti elementi logico-argomentativi, un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22, cit., contrastante con la ratio della disposizione ‘diretta ad evitare pregiudizi all’attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il componente della r.s.u. interessato al trasferimento ‘ (Cass. 29.12.2011, n. 29633) ».
2.3. Il ricorso non adduce apprezzabili argomenti per discostarsi da tale orientamento.
2.3.1. Non rileva il fatto che il trasferimento d’ufficio fosse stato preceduto da altro provvedimento, non impugnato, di uguale contenuto. La stessa A.D.M. rileva che il primo trasferimento era stato adottato in seguito alla misura cautelare penale di «interdizione da tutte le attività connesse all’esercizio del pubblico ufficio di addetto alla Dogana di Olbia»; mentre il secondo provvedimento venne adottato proprio perché il G.I.P. aveva revocato quella misura «per il venir meno RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari». Del resto, in coerenza con questo radicale mutamento di presupposti, la pubblica amministrazione non dispose la proroga del primo provvedimento, ma deliberò un distinto e nuovo trasferimento, sulla cui legittimità non può
avere alcuna influenza la mancata impugnazione di quello precedente.
2.3.2. Quanto all’urgenza di provvedere al trasferimento, la Corte d’Appello ha rilevato che NOME non ha «allegato e provato che il tempo necessario a chiedere ed eventualmente ottenere il previo nulla osta avrebbe arrecato pregiudizi ad interessi di rango ancora superiore».
In proposito, la ricorrente si limita ad affermare che «i motivi dell’urgenza, della gravità della situazione e dell’indifferibilità del trasferimento sono ampiamente esposti in entrambi i provvedimenti che hanno interessato il funzionario/dirigente sindacale».
Il che peraltro non vale a smentire la mancata allegazione nel processo dell’urgenza quale presupposto di legittimità della deroga all’obbligo di richiesta del nulla osta. Non senza osservare che l’urgenza avrebbe potuto giustificare, tutt’al più, il trasferimento senza attendere il nulla osta, non certo l’omissione sine die della stessa richiesta del nulla osta al sindacato.
2.3.3. Si osserva infine -solo per completezza nell’esame degli aspetti della fattispecie, trattandosi di questione non sollevata dalla ricorrente -che non si versa nell ‘ipotesi di trasferimento obbligatorio ai sensi dell’art. 3 del la legge n. 97 del 2001, posto che, al momento del contestato trasferimento, il procedimento penale era ancora nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, essendo intervenuto il rinvio a giudizio del lavoratore -secondo quanto si legge nel ricorso per cassazione -soltanto in data 21.6.2013.
Rigettato il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo , con distrazione il favore dell’AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistataria.
Non si ravvisano, invece, gli estremi per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria o al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art 96, comma 3, c.p.c., come richiesto nel controricorso.
Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , essendo l’amministrazione ricorrente esentata dal pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, il 24.10.2024.