Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33734 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33734 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 3418-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Trasferimento
azienda lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
– controricorrente –
nonchŁ contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchŁ contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2439/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2021 R.G.N. 2324/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
I dipendenti in epigrafe indicati, odierni controricorrenti, premesso di avere lavorato fino al 30.11.2010 alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE presso lo stabilimento di Anagni in qualità di operai addetti alla RAGIONE_SOCIALE e di operatore alla sicurezza (COGNOME), esponevano che in data 1.12.2010 la società datrice di lavoro aveva concluso un contratto di trasferimento di ramo di azienda con RAGIONE_SOCIALE, cedendole anche i loro rapporti di lavoro e che, in conseguenza del negozio traslativo, ritenuto illegittimo, era conseguito il loro licenziamento, in violazione della normativa in tema di licenziamenti collettivi.
Tanto premesso, i lavoratori adivano il Tribunale di Frosinone al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della cessione di ramo di azienda nonché la illegittimità della cessione dei loro contratti di lavoro non ravvisandosi una ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc, con declaratoria della permanente sussistenza dei loro rapporti di lavoro con RAGIONE_SOCIALE; chiedevano, altresì, che fosse dichiarata la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità dei licenziamenti intimati dalla suddetta società con condanna alla immediata reintegrazione ovvero, in ogni caso, alla riammissione nel posto di lavoro.
Il Tribunale adito rigettava la domanda di impugnazione dei licenziamenti e dichiarava la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda intercorso tra le società, condannando la RAGIONE_SOCIALE a ripristinare i rapporti di lavoro, riammettendo in servizio i lavoratori.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2439/2021, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che oggetto della cessione era stato un ramo di azienda dematerializzato; che i lavoratori ceduti non avevano uno
specifico know-how ovvero legami organizzativi preesistenti alla cessione; che nella cessione erano confluite attività disomogenee e che non era stata fornita prova che i reparti e le attività cedute costituissero in concreto una entità economica a sé stante.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un motivo, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria così come i controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 2112 cc e degli artt. 115 co. 1 e 116 co. 1 cpc, per avere la Corte territoriale valutato o omesso di valutare, erroneamente, circostanze dirimenti ai fini della decisione (come il fatto che i lavoratori trasferiti non fossero un gruppo professionalmente coeso e avessero tra di loro legami organizzativi preesistenti la cessione e uno specifico know-how ; che i reparti e le attività cedute non costituissero una entità economica a sé stante; che i lavoratori non fossero in possesso di una capacità identitaria e interagissero ai fini produttivi; che era irrilevante che RAGIONE_SOCIALE continuasse ad offrire a RAGIONE_SOCIALE il servizio o che offrisse ai propri clienti assistenza su impianti analoghi o su analoghe attività), così giungendo alla errata conclusione che il trasferimento del ramo di azienda, nel caso in esame, non rientrava nel campo di applicazione dell’art . 2112 cc.
Il ricorso è infondato.
Invero, al di là delle denunciate violazioni di legge, si censura, in sostanza, l’accertamento della Corte territoriale circa la autonomia funzionale dell’oggetto della cessione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento di azienda nonché la valutazione del materiale istruttorio processualmente acquisito.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti
dell’autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021).
5. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale -con riguardo al primo profilo- sottolineato, da un lato, che il ramo ceduto ‘servizi generali e di gestione delle infrast rutture aziendali’, ivi inclusi i servizi di mensa, piccola manutenzione e manutenzione ordinaria, magazzino parti di ricambio, pulizia, giardinaggio, sicurezza, receptionist/portineria, guardiania, vigilanza, RAGIONE_SOCIALE (cui erano riferibili i rapporti di lavoro degli odierni controricorrenti), trattamento acque, trattamento reflui ed altro, era un ramo di azienda cd. dematerializzato, dacché comprensivo soltanto dei lavoratori e non anche di beni materiali e, dall’altro, che non era stato dimostrato che tale gruppo di lavoratori fosse professionalmente coeso e che i suoi componenti avessero legami organizzativi preesistenti alla cessione ed uno specifico know how in modo da potere essere individuati come una unità funzionale ontologicamente in grado di produrre beni o servizi e non come mera somma di dipendenti.
6. In punto di diritto, la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di legittimità (per tutte Cass. n. 11832/2014) secondo cui un complesso di servizi – privi di struttura aziendale autonoma e preesistente che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario- non costituisce ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., senza che assuma
rilievo, al fine di ravvisare un valido fenomeno traslativo, la mera decisione, assunta dal cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento, la cui considerazione in termini di sufficienza si porrebbe in contrasto sia con le direttive CE nn. 1998/50 e 2001/23 – che richiedono già prima di quest’atto “un’entità economica che conservi la propria identità” – sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, insindacabile per l’assenza di riferimenti oggettivi. Infatti, per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (come sostituito dalla prima parte dell’art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, dovendosi ritenere preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cass. n. 8757/2014).
Quanto, invece, ad eventuali vizi ex art. 360 n. 5 cpc, va sottolineato l’inammissibilità degli stessi vertendosi in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ tra le due pronunce di merito.
In tema, di ricorso per cassazione, poi, deve evidenziarsi che la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivament e, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.
Va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che i reparti e le attività cedute non costituivano, in concreto, una entità economica a sé stante, conservatasi come tale anche dopo la sua cessione.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con aumento ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014 e successive modificazioni, dell’onorario unico spettante ai Difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto assistono più parti, e distrazione in favore degli stessi, giusta dichiarazione ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di COGNOME, COGNOME e COGNOME, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuno dei suddetti controricorrenti, in euro 6.000,00 per compensi, e per i controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in complessivi € 8.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei soli Difensori di NOME, COGNOME e COGNOME, per essersi dichiarati antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre