Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23182 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1665-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2248/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 763/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 1665/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello con cui COGNOME COGNOME ha impugnato la sentenza del tribunale che aveva respinto il suo ricorso proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’impugnativa delle sanzioni disciplinari comminategli con atti del 25/11/2014 e 24/11/2015.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello ha premesso che il lavoratore che operava nella sala controllo di RAGIONE_SOCIALE che si occupa del mercato della energia elettrica aveva ricevuto due sanzioni disciplinari tra cui un trasferimento; il primo giudice aveva esaminato analiticamente tutte le domande proposte sia di impugnativa delle sanzioni disciplinari, sia della dedotta illegittimità del trasferimento nella sede di Perugia, nonché la domanda di risarcimento del danno cagionato dal demansionamento subito nella nuova sede.
La Corte d’appello ha confermato la legittimità della contestazione disciplinare relativa alla prima sanzione disciplinare irrogata in data 20/10/2014 rilevando come in relazione alla tempestività non vi fosse dubbio che il termine di 22 giorni (rectius 25) dalla data del fatto potesse ritenersi del tutto congruo, fondato su ragioni obiettive e certamente non lesivo del diritto di difesa. Ha confermato nel merito la legittimità della sanzione disciplinare, anzitutto sotto il profilo della mancanza di genericità della contestazione; ed inoltre per l’esistenza dell’inosservanza contestata al lavoratore. Prive di pregio erano anche le argomentazioni relative alla proporzionalità della sanzione correttamente argomentata anche dal primo giudice.
Anche in relazione al secondo addebito disciplinare, riferito ai fatti avvenuti il 26/9/2015, doveva ritenersi sussistente la condotta di cui all’addebito e legittimo il trasferimento punitivo, atteso che il trasferimento non comporta alcun sostanziale cambiamento definitivo del rapporto di lavoro. La relativa contestazione disciplinare, del 12/10/2015, doveva ritenersi sufficientemente specifica ed idonea a rendere effettivo l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, tanto che questi aveva esattamente compreso l’accusa che gli veniva mossa ed aveva potuto replicare difendendosi nel merito.
Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento del diritto dell’appellante al trattamento economico ed all’indennità di cui all’articolo 42 del CCNL la Corte ha territoriale ha richiamato la lettura testuale della norma che recita al comma 1: ‘il trasferimento di un lavoratore in altro comune può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta dello stesso accolta dall’azienda’ ; pertanto, come sottolineato dal primo giudice, la norma non poteva trovare applicazione in ipotesi di trasferimento disciplinare che non rientrava nella fattispecie del trasferimento disposto né per oggettive esigenze di servizio, né in quella del trasferimento a richiesta del dipendente.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME con quattro motivi di ricorso cui hanno resistito con un unico controricorso RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE La parte ricorrente ha depositato memoria prima dell ‘udienza. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, 1 co. n. 3 cpc, degli artt. 7 l. n.
300/70, 2697 c.c. in quanto la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto tempestiva la prima contestazione disciplinare in assenza di sostegno probatorio.
1.1.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento, considerato che il giudice di merito ha effettuato una motivata valutazione circa il rispetto del principio di tempestività della contestazione e tale accertamento non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, trattandosi di considerare il rapporto tra un determinato contesto di fatto sotto il profilo temporale (peraltro qui limitato a soli 22 giorni) e l’esercizio del diritto di difesa, il cui apprezzamento è per sua natura rimesso al giudice di merito. Del resto la Corte d’appello si è servita allo scopo dei consolidati principi di diritto in materia di tempestività ed immediatezza della contestazione per come declinati da questa Corte di cassazione; di cui ha fatto attenta e motivata applicazione. La relativa valutazione si sottrae perciò a qualsiasi censura di legittimità.
2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 I co. n. 3 cpc dell’art. 7 l. n. 300/70, poiché la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto legittime le due procedure disciplinari sulla base di elementi allegati esclusivamente in sede giudiziale in violazione del principio di immutabilità delle contestazioni.
Anche tale motivo deve essere disatteso sia perché la Corte d’appello non ha ritenuto che la sanzione fosse proporzionata sulla base di fatti nuovi allegati da Enel solo in sede processuale, violando il principio di immutabilità della contestazione; e sia perché non sussiste la pretesa violazione del principio di immutabilità.
Va ricordato anzitutto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8293 del 25/03/2019) la violazione del predetto
principio postula che la sanzione venga fondata su circostanze del tutto nuove e diverse da quelle contestate; mentre non vi è violazione se risultano allegati ulteriori elementi di dettaglio con non comportano alcun mutamento della incolpazione bensì co nfermano l’ipotesi già contestata.
Nel caso di specie l’omissione dei livelli di controllo , che integrerebbe la novità addotta in corso di giudizio, faceva parte del nucleo di entrambi gli addebiti mossi con le iniziali contestazioni relativamente alla irregolarità operative commesse dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.
Lungi dal costituire circostanza nuova si trattava della sostanza degli addebiti già contestati al ricorrente per come valutate in perfetta consonanza da entrambi i giudici di merito. Ed invero con la prima contestazione al ricorrente, si contestava di aver omesso di verificare che durante il turno precedente fosse stata correttamente offerta sul mercato MGP la quantità di energia prevista dal Daily Plan, con i corrispondenti prezzi e che le relative offerte inserite al sistema fossero andate a buon fine; mentre con la seconda contestazione si era addebitato al lavoratore di aver inviato sul mercato il piano di offerte elaborato omettendo la previa verifica della correttezza delle offerte generate e senza rilevare che il suddetto piano era in realtà palesemente sbilanciato, presentando una differenza fra il volume delle offerte di vendita e quello delle offerte di acquisto di circa 30 GWh.
La Corte d’appello nella sentenza ha innanzitutto richiamato le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado e la valutazione operata dal medesimo giudice circa la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente, con correlata legittimità del provvedimento disciplinare adottato, anche in relazione al grado di negligenza del dipendente, alla gravità del danno procurato e
alla proporzionalità della sanzione avuto riguardo ai criteri dettati dal CCNL; ha inoltre richiamato le censure sollevate nei motivi di appello compresa quella relativa all’asserito mutamento e/o integrazione dei fatti posti alla base delle precedenti contestazioni. La Corte di appello ha richiamato la specificità della contestazione disciplinare effettuata nei confronti del ricorrente ed ha respinto la tesi del ricorrente evidenziando come già nella contestazione era chiaro e specifico il richiamo ai plurimi livelli di controllo che il datore aveva messo a disposizione del bidder; ha anche rilevato come lo stessa difesa del lavoratore non aveva mosso alcuna contestazione sulla esistenza degli stessi essendosi incentrata non sulla nega zione dell’e sistenza di “diversi livelli di controllo previsti dal sistema” per la verifica di corrispondenza delle offerte inviate al piano prestabilito, bensì sull’asserita mancanza di tempo utile per la regolare effettuazione di tali controlli.
Ha ribadito poi che, secondo quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, era preciso dovere del COGNOME verificare l’esito delle offerte trasmesse dal turnista della notte attraverso il file denominato ProgrFisica.
La Corte ha pure accertato che anche la semplice consultazione del sistema informatico aziendale , tramite l’apertura della schermata Log, avrebbe facilmente rilevato la presenza di numerose righe rosse in corrispondenza di ciascuna offerta rifiutata, consentendo quindi agevolmente al bidder di accorgersi dell’errore e di rinviare le offerte entro l’ora di chiusura del mercato.
Anche in relazione alla seconda contestazione, la Corte ha richiamato le valutazioni operate dal primo giudice , le relative censure e le diverse testimonianze ed ha messo in evidenza come il lavoratore si sia difeso sempre sostenendo non
l’inesistenza di adeguate ed ufficiali procedure di controllo sulle offerte inviate al mercato, bensì di aver utilizzato l’unico strumento di controllo a sua disposizione e di averne ottenuto un risultato positivo; la Corte ha concluso però che il ricorrente non ha effettuato le verifiche ed i controlli che era tenuto ad eseguire.
Le doglianze sollevate sul punto si risolvono perciò tutte in critiche prive di specifica attinenza rispetto alla ratio decidendi o in censure meramente apparenti. Esse sono altresì inammissibili perché, nonostante la raffigurazione di una asserita violazione o falsa applicazione di norme di legge, nella sostanza le medesime investono esclusivamente l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
Con il terzo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1 co. n. 5 cpc per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. poiché la Corte d’Appello di Roma aveva omesso ogni valutazione sull’episodio allegato nell’atto di gravame nonostante le relative istanze istruttorie con motivazioni assenti e/o comunque apparenti. Si fa riferimento al fatto che successivamente al deposito del ricorso di primo grado un altro lavoratore, il signor COGNOME coinvolto con il ricorrente nel primo motivo subiva un ulteriore procedimento disciplinare e tuttavia l’azienda non aveva contestato la recidiva al signor COGNOME
3.1. Il motivo è inammissibile perché si tratta di doglianze ultronee ed irrilevanti posto che in nessun caso la sanzione irrogata al signor COGNOME poteva essere assunta a parametro di valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata al ricorrente. Il motivo è inammissibile anche perché si versa in una ipotesi di c.d. ‘ doppia conforme ‘ ; e comunque perché la circostanza di fatto allegata non è connotata da decisività.
Non esistono neppure vizi di motivazione rilevanti ex art. 360 n. 4 c.p.c. sulla proporzionalità della sanzione irrogata; la sentenza impugnata si sofferma a lungo sul tema ed è ampiamente e congruamente motivata.
Infine, ai fini dell’istanza istruttoria , la circostanza non risulta decisiva anche perchè la proporzionalità è adeguatamente giustificata aliunde ed il fatto allegato è pure irrilevante.
4.- Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, 1 co. n. 3 cpc dell’art. 42 del CCNL addetti al settore elettrico, art. 7 l. n. 300/70 e artt. 1362 e ss. c.c. poiché la Corte d’Appello di Roma ha erroneamente interpretato la norma pattizia ritenendo inapplicabile il trattamento economico di trasferta per i dipendenti trasferiti punitivamente.
4.1. Si tratta di un motivo infondato alla luce della corretta interpretazione dell’articolo 42 del CCNL di categoria fornita dalla Corte d’appello, giacché non v’è dubbio che l’ipotesi descritta dalla norma collettiva riguardi solo il trasferimento per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore.
Si tratta di un’ipotesi che non può essere confusa con il trasferimento punitivo, ossia per ragioni disciplinari; pertanto l’ interpretazione del contratto collettivo fornita dalla Corte territoriale risulta del tutto corretta e rispettosa dei criteri ermeneutici applicabili al caso di specie.
5.- In base alle argomentazioni svolte il ricorso deve essere complessivamente rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025.