Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31695 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18603-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
Oggetto
Trasferimento
del lavoratore
Unità
produttiva
Guardia
giurata
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 433/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 143/2019, il Tribunale di Lodi: a) accoglieva la domanda dell’attore COGNOME NOME volta ad accertare l’illegittimità del suo trasferimento da parte della convenuta RAGIONE_SOCIALE all’unità di COGNOME, trasferimento avvenuto di fatto dal marzo del 2018, con conseguente condanna della società a reintegrarlo presso l’unità di Montanaso Lombardo; b) accoglieva l’ulteriore domanda dello stesso di condanna al pagamento della somma di € 1.377,50 a titolo di indennità di disagio ex art. 15 del contratto integrativo aziendale, oltre accessori; c) respingeva, invece, la domanda del COGNOME tesa ad ottenere il riconoscimento delle indennità di cui all’art. 100 del CCNL della categoria vigilanza privata e servizi fiduciari.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, in accoglimento dell’appello incidentale della società convenuta, rigettava la domanda proposta in primo grado dal COGNOME, inerente l’illegittimità del trasferimento alla sede di COGNOME; e, respingendo l’appello principale del lavoratore, confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel giudicare fondato l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, riteneva che mancavano le compiute allegazioni circa la sussistenza di una diversa unità produttiva, in COGNOME, intesa come autonoma articolazione connotata di indipendenza tecnica ed amministrativa. Nel reputare, invece, infondato l’appello del lavoratore, in relazione al mancato riconoscimento del trattamento economico di cui all’art. 100 CCNL RAGIONE_SOCIALE Privata e RAGIONE_SOCIALE Fiduciari, la Corte, dopo aver condiviso l’impostazione de l primo giudice secondo il quale tale art. 100 andava letto unitamente all’art. 99 del medesimo CCNL, premetteva che nel rapporto di lavoro del COGNOME con la società convenuta non sono ravvisabili ‘normali località di lavoro’ in quanto la ‘normale attività di lavoro si identifica con i luoghi nei quali si esercita il servizio, ovvero nei diversi luoghi a seconda dei servizi assegnati’. Inoltre, come il giudice di primo grado, anche su questo punto riteneva che il NOME non aveva compiutamente allegato quali fossero le sue ‘normali località di lavoro’ e quando e dove, non essendo stato inviato nelle ‘normali località di lavoro’, avrebbe avuto diritto al pagamento degli emolumenti e al rimborso spese di cui all’art. 100 del CCNL.
Avverso tale decisione, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimata società ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘violazione dell’art. 2103 c.c. per falsa applicazione dell’art. 35 st. lav.’. Censura la sentenza di secondo grado nelle parti in cui ha ritenuto che mancassero ‘compiute allegazioni circa la sussistenza di una diversa unità produttiva in COGNOME‘, posto che ‘l’unità produttiva è un’articolazione autonoma dell’azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisce una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale’. Secondo il ricorrente, infatti, tale affermazione, nella fattispecie, è giuridicamente infondata, attesa la specificità dell’attività di guardia giurata, caratterizzata dall’essere di per se stessa itinerante, stante l’obbligo contrattuale di rendere la prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi e provvisori. Osserva ulteriormente che, nel caso di specie, come risulta dal certificato camerale prodotto nel primo grado di giudizio sub doc. 2), l’unità di COGNOME risulta essere una sede distaccata dell’azienda datrice di lavoro, costituendo, per ammissione della stessa società, un’articolazione autonoma, vale a dire, ‘una componente organizzativa, dotata di indipendenza tecnica ed amministrativa tale che in essa si possa consolidare una frazione dell’attività produttiva
aziendale’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione dell’art. 100 CCNL della categoria vigilanza privata e servizi fiduciari’. Per il ricorrente, la tesi della Corte d’appello, secondo la quale egli non avrebbe compiutamente allegato quali fossero le sue ‘normali località di lavoro’, era palesemente illegittima, posto che l’itinerante rapporto di lavoro del ricorrente, così come sopra specificato nello svolgimento del precedente motivo di ricorso, era fisicamente incardinato nell’ambito territoriale avente quale centro la sede operativa di Montanaso Lombardo.
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile.
3.1. Benché non sia stato specificato dal ricorrente, tale censura, essendovi dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziale), va ricondotta esclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
3.2. Orbene, Cass., sez. lav., sent. 30.7.2019, n. 20520, richiamata dalla Corte territoriale, aveva affermato che, in tema di trasferimento del lavoratore, per unità produttiva dalla quale il prestatore non può essere trasferito, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va intesa quella che costituisce articolazione autonoma dell’impresa, con idoneità a produrre beni e servii dell’azienda, sicché, quanto ai piazzisti, la stessa va individuata in relazione all’itinerario da compiere, alla zona da visitare o all’ambito territoriale assegn ato.
3.3. In questa sede di legittimità, a quanto consta per la prima volta nel corso del processo, il ricorrente assume, come si è visto, che l’attività della guardia giurata è ‘caratterizzata dall’essere di per se stessa itinerante, stante l’obbligo contrattuale di rendere la prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi e provvisori’.
In ogni caso, la Corte territoriale nella specie non ha accertato che l’attività del ricorrente in particolare fosse ‘itinerante’ (nei sensi in cui può essere considerata tale quella dei c.d. piazzisti, oggetto precipuo del caso di cui alla cit. Cass. n. 20520/2019).
Piuttosto, si è limitata a premettere, per quello che può qui interessare, che lo stesso attore, nell’atto introduttivo del primo grado, aveva sostenuto: che l’attività operativa della società datrice di lavoro ‘è dislocata nelle sedi di Montanaso Lombardo, oltre che nelle succursali di Crema, COGNOME e Voghera’; – il contratto individuale di lavoro che lo legava alla società prevedeva , ma non itinerante; – che ciascun dipendente della RAGIONE_SOCIALE fa riferimento ad una delle sedi della società, nei termini meglio specificati in sentenza (cfr. in extenso pag. 9 della sentenza).
3.4. Inoltre, la Corte di merito, nel considerare che il COGNOME non aveva allegato ‘fatti tali da dimostrare che il trasferimento da Montanaso Lombardo a COGNOME implichi il cambiamento di unità produttiva’, ha notato che sempre nel ricorso di primo grado egli aveva svolto deduzioni in senso contrario, nel senso che lui stesso aveva, tra l’altro, esposto
che ‘per accedere alla sede di COGNOME era necessario premere un pulsante ed attendere l’autorizzazione dalla sede di Montanaso Lombardo’ (cfr. a riguardo più diffusamente tra la pag. 10 e la pag. 11 della sua sentenza).
3.5. Il motivo in esame, quindi, oltre a fondarsi sul nuovo assunto della natura itinerante dell’attività di guardia giurata in generale, è inammissibile anche per la parte in cui per sostenere che l’unità di COGNOME fosse un’articolazione autonoma, nei sensi sostenuti dalla giurisprudenza di legittimità, richiama un certificato camerale asseritamente prodotto in primo grado.
Invero, per far valere ammissibilmente in questa sede di legittimità l’erroneità del giudizio espresso dalla Corte distrettuale in merito alla mancanza di ‘compiute allegazioni’, prima che di prove, ‘circa la sussistenza di una diversa unità produttiva, in COGNOME, intesa come articolazione connotata di indipendenza tecnica ed amministrativa’, avrebbe dovuto riferirsi a mezzo di ricorso diverso da quello di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Parimenti inammissibile sotto diversi profili è il secondo motivo di ricorso, pure da ricondurre a quest’ultima ipotesi.
Giova premettere che, secondo questa Corte, nell’ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di
lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772). Inoltre, è stato deciso che detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali -nel rispetto del principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto in coerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli -anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnaz ione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integrale del contratto collettivo, infatti, di regola, costituisce adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini analoghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo
dell’intervento legislativo e contrasta con i canoni di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa).
Infine, occorre ricordare che, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6, richiede ‘la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda’; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (così Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).
Ebbene, nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha prodotto in questa sede copia integrale del CCNL di
settore, ma non ha prodotto alcunché a corredo del ricorso in esame (cfr. pag. 8 di tale atto), per giunta senza neanche darvi atto di aver rivolto alla cancelleria della Corte territoriale la richiesta di cui all’art. 369, ult. comma, c.p.c.; neppure, inoltre, ha specificato chi e quando avesse prodotto il testo di quel contratto collettivo e quale ne sia la collocazione in uno dei fascicoli di parte o d’ufficio. Inoltre, ha riportato in ricorso solo stralci del tenore testuale degli artt. 99 e 100 di detto CCNL, presi in considerazione dalla stessa Corte (cfr. pag. 6 del ricorso).
Tale censura, oltre a difettare del requisito di specificità/autosufficienza, è ancora inammissibile perché in realtà il ricorrente non si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 100 di detto CCNL, né critica l’interpretazione di tale norma collettiva espressa dalla Corte territoriale.
Il ricorrente, piuttosto, torna a far valere il suo ‘itinerante rapporto di lavoro’, per giunta, in modo parzialmente contraddittorio, assumendosi che lo stesso rapporto ‘era fisicamente incardinato nell’ambito territoriale avente quale centro la sede operativa di Montanaso Lombardo’.
Per tal modo, indirettamente, e non diversamente che nel primo motivo, critica in realtà un accertamento fattuale della Corte di merito.
Come si è già riferito in narrativa, difatti, la Corte in proposito, non solo aveva riscontrato una non compiuta allegazione di quali fossero le sue ‘normali località di lavoro’, ma prim’ancora aveva escluso che nel rapporto di lavoro del
NOME fossero riscontrabili ‘normali località di lavoro’.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del