ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00013448 2025 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 04 02 2026
N. 13448/2025 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 13448/2025 R.G.
pendente tra
a scioglimento della riserva assunta,
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio
l’
,
Parte
,
e
di perché venissero accolte le seguenti domande:
Parte
‘- dichiarare, per tutti i motivi innanzi dedotti e qui richiamati, l’illegittimità del provvedimento del 5.9.2025 di assegnazione ‘provvisoria’ della ricorrente al plesso della RAGIONE_SOCIALE per e conseguentemente revocare e/o, in subordine, disapplicare o quantomeno sospendere il provvedimento del 5.9.2025 di assegnazione ‘provvisoria’ della ricorrente al plesso della RAGIONE_SOCIALE‘; – per l’effetto ordinare alla resistente di riadibire la ricorrente presso il plesso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE situato in INDIRIZZO con le mansioni di collaboratrice scolastica, in conformità con le limitazioni disposte dal medico competente; – in subordine, ordinare alla resistente di adibire la ricorrente presso altro plesso con le mansioni di collaboratrice scolastica, in conformità con le limitazioni disposte dal medico competente; – in ogni caso disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo Part
dalla ricorrente per tutti i motivi dedotti nel ricorso. Occorrendo sommarie informazioni potranno a discrezione del Giudice essere sentiti tutti i collaboratori scolastici che risultano dalla comunicazione del 5 settembre 2025 sub. doc. 9, nonché il sig. Con vittoria di spese e compensi professionali .’
L ‘Amministrazione convenuta si è costituita ritualmente.
Fallita la conciliazione, la causa, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa in prima udienza e il giudice si è riservato di provvedere.
Ciò posto, la ricorrente ha esposto in causa di essere stata assunta dall’ con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2012; con mansioni di collaboratrice scolastica e inquadramento al livello KA41 del CCNL del Comparto RAGIONE_SOCIALE che disciplina il rapporto di lavoro anche del personale ATA.
In seguito all’assunzione la ricorrente veniva assegnata dall’ a svolgere le mansioni di collaboratore scolastico presso il plesso della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a sino al 31.8.2021 e dall’1.9.2021 presso il plesso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ sempre a (in Con Parte Parte
INDIRIZZO.
Dall’inizio di settembre 2025, invece, la ricorrente sarebbe stata arbitrariamente e immotivatamente spostata alla RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente rammenta che, nel corso del rapporto di lavoro, è stata sottoposta a visite periodiche di idoneità, venendo sempre giudicata idonea ma con limitazioni alle mansioni (docc. 3 – 7).
Nell’aprile del 2025, all’esito dell’ultima visita, è stato stabilito che la ricorrente non potesse pulire più di due aule e di due bagni (doc. 8).
La sig.ra lamenta che alla RAGIONE_SOCIALE osserva l’orario 10 – 17 e che alla struttura risulta assegnata, oltre a lei, solo un’altra ATA, con orario 7 – 14.
Presso la nuova sede, la ricorrente non avrebbe ricevuto il mansionario e, tenuto conto della giovanissima età degli alunni, oltre alle pulizie di 2 aule e 2 bagni per almeno 3 volte al giorno, dovrebbe occuparsi anche del cambio pannolini dei bambini.
In ragione della sintomatologia dolorosa di cui la ricorrente soffre, tale cambio non potrebbe avvenire prendendo in braccio i bambini ma inginocchiandosi di fronte a loro.
Considerate, inoltre, le dimensioni di banchi, bagni e armadietti, tutta l’attività di pulizia avverrebbe in tale posizione idonea ad aggravare la patologia di cui la ricorrente soffre.
La sig.ra lamenta, infine, che presso il nuovo plesso di assegnazione non sarebbe stata sottoposta a visita per la RAGIONE_SOCIALE dell’idoneità alle mansioni.
L’Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio ha contestato tutte le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge.
Così delineata la fattispecie, il ricorso va accolto.
A fronte di provvedimento di assegnazione provvisoria del 5 settembre 2025 (doc. 9 ric.), è provato in causa che la ricorrente, solo in data 9 dicembre 2025, è stata sottoposta a visita non dal medico competente ma dalla RAGIONE_SOCIALE‘ (doc. 5 res.), venendo giudicata idonea alla mansione seppure con salvezza delle prescrizioni pregresse del medico competente.
Il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE è avvenuto all’esito di impugnazione della nuova assegnazione e di richiesta di visita medica di idoneità avanzata dalla ricorrente tramite il legale di fiducia in data 8 ottobre 2025 (doc. 11 ric.).
Già ad aprile 2025, il medico competente aveva valutato la ricorrente idonea alla mansione con la prescrizione di non adibirla alla pulizia di più di due aule e due bagni (doc. 4).
Non è contestato in causa che la RAGIONE_SOCIALE sia dimensioni molto più contenute rispetto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con conseguente ridotto numero di alunni (87 contro 295).
Anche l’orario di apertura della struttura è inferiore, come da prospetto riepilogativo alla pag. 3 della memoria di costituzione dell’Amministrazione che qui si richiama.
L’Amministrazione convenuta, a chiarimento delle sue determinazioni, ha precisato che, all’esito dell’accertamento medico dell’aprile scorso, con l’incremento delle limitazioni previste per la ricorrente, si era creato un aggravio e uno squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro tra gli altri ATA il che ha indotto la Dirigenza Scolastica a disporre l’assegnazione della ricorrente alla struttura don RAGIONE_SOCIALE.
Si osserva che tale prerogativa rientra effettivamente nei poteri organizzativi facenti capo alla figura del dirigente scolastico.
Trattasi, tuttavia, di un potere non assoluto che trova limite nel necessario rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, buona fede, correttezza e soprattutto di ragionevoli accomodamenti in presenza di una lavoratrice con comprovate limitazioni.
Se è vero che nell’istituto di provenienza erano presenti più aule e più studenti, appare tuttavia innegabile che effettuare le pulizie presso una scuola di RAGIONE_SOCIALE sia più pesante e complesso, a maggior ragione tenuto conto delle patologie di cui la ricorrente soffre; inoltre, il carico di lavoro è indubbiamente più gravoso anche se la mansione – astrattamente – non cambia: ma in concreto sì.
La dirigente scolastica, a conoscenza della situazione della ricorrente – stanti le restrizioni già in essere – avrebbe dovuto RAGIONE_SOCIALEre prima se, con il cambio di plesso, poteva esserci un aggravio di lavoro con ripercussioni sulla salute della lavoratrice.
A tale scopo, sarebbe stato sufficiente sottoporre la ricorrente a visita presso il medico competente in modo da acquisire elementi concreti su cui basare la decisione che deve essere massimamente oggettiva in modo da evitare possibili discrezionalità e discriminazioni.
La pacifica mancanza di visita medica costituisce una violazione dell’art. 41, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 81/2008 e dell’obbligo generale di sicurezza ex art. 2087 c.c.., valutandosi che nel caso concreto manchi l’idoneità alla mansione specifica.
Si osserva che le misure di sicurezza richieste dall’art. 2087 c.c. concernono sia le caratteristiche oggettive dell’attività, sia la posizione soggettiva del singolo lavoratore, cosicché appartiene all’ambito di operatività della disposizione l’obbligo di affidare le mansioni a persona di adeguata professionalità nonché in condizioni di salute idonee all’adempimento della prestazione lavorativa, onde ridurre il rischio di incidenti ovvero il sorgere di malattie professionali, o altrimenti, l’aggravarsi di patologie preesistenti.
Nel caso concreto poi, l’Amministrazione non ha esplicitato quali siano i fattori oggettivi che giustificano lo spostamento, valutandosi che il mero accenno a problemi organizzativi e carico di lavoro per gli altri lavoratori sia del tutto inconsistente e generico.
Anzi, dalla lettura della memoria di costituzione pare quasi evincersi una maggiore attenzione per i lavoratori privi di limitazioni rispetto ai quali si è temuto un aggravio del lavoro, a discapito della salute della ricorrente.
Si tratterebbe, quindi di una sorta di ragionevole accomodamento al contrario.
Se è vero che la ricorrente rimane sulla carta una collaboratrice scolastica, appare al contempo innegabile che le attività concrete richiestele ed i rischi associati all’espletamento, presso il nuovo plesso, sono decisamente diversi e più gravosi di quelli di una scuola primaria.
Del tutto plausibili risultano le allegazioni circa la necessità di inginocchiarsi per pulire i luoghi e gli arredi di piccole dimensioni, anche con maggior frequenza, tenuto conto dell’utenza e delle attività svolte in una scuola d’RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo, è pacifico che tra le mansioni della ricorrente rientri anche quella di cambiare gli alunni, come previsto dal CCNL (rif. pag. 6 memoria ICS).
Il fatto che, grazie alla disponibilità di altri collaboratori, la ricorrente possa in concreto astenersi dal farlo non consente comunque di eludere la problematica.
Ritenuto sussistente il fumus ai fini della delibazione sommaria qui richiesta, con riferimento al periculum, è pacifico in causa che la ricorrente soffra, da tempo, di cervicobrachialgia destra e di recidivante alla mano sinistra per il quale è stata ripetutamente sottoposta ad intervento chirurgico in data 25.11.2022 e poi in data 21.10.2024, nonché di rizoartrosi bilaterale con sospetta lesione del tendine sovraspinato della spalla destra (v. doc. 17 e 18 cit.).
La sig.ra , che si trova attualmente in malattia, dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti al rachide cervicale e alla spalla destra su prescrizione del Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia curante (doc. 17), per via del sensibile peggioramento della sintomatologia.
Ai fini della delibazione sommaria qui richiesta, ciò basta per ritenere l’ imminenza del pregiudizio, irreparabile in assenza del provvedimento richiesto, anche tenuto conto della natura primaria degli interessi tutelati, non ristorabili per equivalente.
Va quindi dichiarata l’illegittimità del provvedimento del 5.9.2025 di assegnazione ‘provvisoria’ della ricorrente al plesso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ , con conseguente disapplica zione dello stesso e riassegnazione della ricorrente all’ con mansioni di collaboratrice scolastica .
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.T.M.
visto l’art. 700 c.p.c.
d ichiara l’illegittimità del provvedimento del 5.9.2025 di assegnazione ‘provvisoria’ della ricorrente al plesso della RAGIONE_SOCIALE ;
ne dispone conseguentemente la disapplicazione, con riassegnazione della ricorrente all’ , mansioni di collaboratrice scolastica con rispetto delle prescrizioni stabilite dal medico competente;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.259,00 di cui euro 259,00 per contributo unificato, euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Si comunichi.
Milano, 04/02/2026
Il giudice
NOME COGNOME