ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00000342 2025 DEPOSITO MINUTA 09 10 2025 PUBBLICAZIONE 09 10 2025
Sezione Civile –RAGIONE_SOCIALEoversie del Lavoro ORDINANZA
Il giudice del lavoro, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 30.9.2025 nel procedimento tra:
(
, rappresentata e difesa ai
fini del presente giudizio dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente contro
(
),
P.
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di RAGIONE_SOCIALE;
resistente
e contro
resistente
contumace rileva quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 30.7.2025, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di RAGIONE_SOCIALE, esponendo di svolgere incarico triennale come dirigente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Rilevava che essendo l’incarico in scadenza al 31.8.2025 aveva partecipato alla procedura di mobilità per Dirigenti, indicando come prima
ed unica scelta, la conferma della dirigenza presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già diretto. In data 15 luglio 2025 veniva pubblicato l’esito delle mobilità dei Dirigenti scolastici per la Regione Friuli Venezia-Giulia e aveva saputo di non essere stata confermata nell’incarico e di essere stata destinata all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, senza che le fosse mai stata inviata alcuna comunicazione relativa alla motivazione per la quale non era stata accolta la richiesta di conferma presso l’RAGIONE_SOCIALE. Rilevava altresì che non avrebbe mai potuto concludere l’incarico triennale presso l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto dopo soli due anni sarebbe andata in quiescenza per raggiungimento del limite di età pensionabile.
Tanto premesso in fatto, ed in punto di fumus boni juris , deduceva la violazione della direttiva del del 25.05.2023, in quanto non confermandola nell’incarico presso l’RAGIONE_SOCIALE, l’Amministrazione aveva violato due precise indicazioni dalla medesima dettate, e cioè che la rotazione deve avvenire dopo tre trienni nella medesima istituzione scolastica, per un totale quindi di nove anni consecutivi di permanenza nell ‘ incarico e che la rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali, a condizione che il dirigente possa svolgere almeno un triennio nel nuovo incarico, prima del collocamento in quiescenza. Analoghe indicazioni, parimenti dunque violate, erano dettate dall’art. 11 c. 5 del C.C.N.L. Area V, sottoscritto in data 11/04/2006. Nel caso de quo, l’Ufficio aveva violato entrambe le indicazioni ministeriali, ma aveva anche omesso di considerare le condizioni di salute della ricorrente, così come certificate fin dal 2017 e poi all’interno della procedura di mobilità, che avrebbero sconsigliato un trasferimento anche in ragione dell’assenza di un ascensore presso la nuova sede di destinazione. Eccepiva l’illegittimità del provvedimento anche in ragione dell’assenza di una motivazione, necessaria al fine di fare comprendere l’iter logico -giuridico seguito nell’affidamento dell’incarico RAGIONE_SOCIALE
dirigenziale, tanto più in ragione del discostamento dai criteri indicati nella direttiva sopra richiamata. Deduceva inoltre di essere da alcuni anni, oggetto di frequenti ispezioni e procedimenti disciplinari da parte dell , tanto che l’RAGIONE_SOCIALE era stato oggetto di diverse visite ispettive ordinate dall’Ufficio e che erano pendenti ben tre procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dei quali erano state impugnate tre distinte sanzioni disciplinari. Affermava che le ispezioni disposte dal avevano avuto carattere inquisitorio ed avevano evidentemente finalità punitive e persecutorie, mentre la mancata conferma aveva sostanzialmente natura disciplinare e carattere fraudolento in quanto l’Amministrazione aveva deciso di utilizzare la procedura di mobilità per disporre il trasferimento invece di ricorrere alla procedura per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 468 D.lgs. 297/1994 che prevedeva alcune garanzie per il dirigente.
In punto di periculum in mora , evidenziava parte ricorrente che l’imminente inizio dell’A.S. 2025/2026, fissato al 1° settembre 2025, nonché i due anni di attività lavorativa rimanenti prima della quiescenza, non erano compatibili con i tempi di svolgimento di un giudizio ordinario.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: ‘ IN VIA PRELIMINARE: solo nell’ipotesi in cui non si possa fissare l’udienza per ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c. entro il 31 agosto 2025, si chiede l’emissione di un provvedimento inaudita altera parte, teso a conservare la dirigenza scolastica presso l’RAGIONE_SOCIALE, al 01.09.2025; NEL MERITO: accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento di incarico della Ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE, di cui al provvedimento avente prot. NUMERO_DOCUMENTO del 15 luglio 2025 pubblicato dal
, relativo all’esito delle mobilità per i Dirigenti Scolastici della
, per l’A.S. 2025/2026 e per l’effetto condannare l’Amministrazione a confermare la Dott.ssa nell’incarico dirigenziale presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così come richiesto nell’istanza presentata . Con vittoria di spese e compensi ‘ .
In data 1.8.2025 il Tribunale concedeva la tutela cautelare inaudita altera parte in ragione dell’assenza di motivazione del provvedimento di mancata conferma nell’incarico.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il convenuto, rilevando preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio in quanto la parte ricorrente non aveva evocato in giudizio alcuno dei controinteressati, ovvero i titolari, attuali o potenziali, degli incarichi dirigenziali coinvolti dalla domanda proposta. Dopo aver riepilogato il quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia affermava, il , che nella materia del conferimento degli incarichi dirigenziali, non sussistono situazioni di diritto soggettivo in capo ai dirigenti scolastici in ordine alla conferma o alla scelta delle sedi in caso di mutamento, bensì posizioni di interesse legittimo privatistico, poiché il conseguimento del bene della vita resta subordinato alla sua compatibilità con l’interesse pubblico. Quanto alla deduzione sulla mancanza di motivazione del trasferimento, rilevava che tale motivazione traspariva chiaramente dai verbali n. 1 e n. 3 dei lavori della Commissione allegati che si erano svolti nelle giornate, rispettivamente, del 4 e del 9 luglio 2025, ed all’esito dei quali non era stata accolta la domanda di conferma presentata dall’interessata, con conseguente assegnazione d’ufficio della medesima all’I.C. ‘INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE. Riepilogato il quadro normativo disciplinante la materia, rilevava che l’Amministrazione, che il proprio agire era del tutto legittimo, e la decisione di non confermare la ricorrente
nell’incarico presso l’RAGIONE_SOCIALE, era stata assunta in ragione del ‘ clima organizzativo gravemente compromesso, causato, secondo i segnalanti, dalla condotta dirigenziale fortemente disfunzionale e lesiva del benessere dell’intera comunità scolastica ‘. Altro non aveva fatto, l’Amministrazione che esercitare il proprio potere discrezionale volto a tutelare il buon andamento dell’RAGIONE_SOCIALE. Sotto altro profilo rilevava, quanto alle condizioni di salute della ricorrente, che irrilevante era il richiamo alle ‘precedenze’ previste a pag. 2 dell’Avviso pubblico relativo alla procedura, in quanto le precedenze potevano trovare applicazione soltanto se espresse nelle domande di due o più Dirigenti che concorrano per la medesima sede, fattispecie non ricorrente. Ad ogni modo la documentazione medica era stata depositata tardivamente ai fini della conferma di incarico ed era stata presa in considerazione per l’assegnazione alla sede più vicina. Quanto ai problemi logistici legati alla nuova sede e lamentati dalla ricorrente in riferimento ai propri problemi di salute, rilevava il che l’RAGIONE_SOCIALE, sede assegnata come nuovo incarico, era distante rispetto alla residenza della ricorrente solo 2,5 Km in più rispetto alla distanza dalla residenza della ricorrente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiesto in reggenza, a domanda, e ottenuto per due anni consecutivi 2022/2023 e 2023/2024 dalla Dirigente . Quanto alla lamentata esistenza di barriere architettoniche presso l’I.c. COGNOME, rilevava che l’RAGIONE_SOCIALE, pur essendo sprovvisto di ascensore, era dotato di un montacarichi per disabili lungo le scale che dal piano terra portano al primo piano, e per di più era possibile spostare l’ Ufficio di presidenza al piano terra come già fatto in passato. Rilevava infine che non vi era alcun periculum per la ricorrente, mentre la permanenza della ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE era suscettibile di creare grave pregiudizio per il buon andamento dell’Amministrazione.
All’udienza del 30.9.2025 la causa veniva trattenuta in riserva dopo alcuni rinvii per tentativo di conciliazione.
*
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia dell .
Per il resto il ricorso è infondato e deve essere rigettato con revoca del provvedimento concesso inaudita altera parte .
La disciplina che regola la fattispecie si rinviene nell’art. 9 CCNL Area Dirigenza, il quale dispone: ‘ 1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno RAGIONE_SOCIALE o accademico. 2. Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11 -42006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso; b) va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico. 3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 4. Su richiesta del dirigente RAGIONE_SOCIALE alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell di provenienza e con il consenso del
dirigente dell richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio . Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito. 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 11-4-2006 ‘. Dispone altresì l’art. 11 del CCNL in questione: ‘ l’assegnazione degli incarichi dirigenziali deve avvenire nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo; d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale ‘ .
11. Nelle norma sopra riportate, è evidente la ricerca di un bilanciamento dell’interesse pubblico al buon andamento della PA con l’opposto interesse del dipendente alla tutela della propria posizione soggettiva nelle diverse situazioni concrete potenzialmente realizzabili, a conferma del fatto che la materia della mobilità dei Dirigenti non può prescindere dalla composizione fra i richiamati interessi. A tal proposito, le previsioni del bando e della contrattazione collettiva trovano legittimo supporto normativo sia nell’ art. 19, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, che pone un limite minimo di durata
degli incarichi dirigenziali, sia nell’art. 29 del d. Lgs. 165/2001, in virtù del quale il reclutamento dei dirigenti avviene su base regionale mediante concorso selettivo. La procedura di mobilità dei dirigenti scolastici è, dunque, regolata da specifiche norme che la differenziano considerevolmente dalla procedura di mobilità del personale docente in quanto, nell’ambito della mobilità dei dirigenti scolastici, la scelta effettuata dall’Amministrazione non può non tenere conto di alcune esigenze fondamentali, quali il buon andamento delle istituzioni scolastiche, la garanzia del diritto allo studio degli alunni, la differente complessità delle istituzioni stesse che è tale da richiedere un particolare approfondimento dei curricula e delle professionalità acquisite nel corso dell’esperienza dirigenziale dei dirigenti scolastici richiedenti l’assegnazione presso una determinata sede.
12. Tali esigenze di contemperamento si rinvengono puntualmente nella normativa di carattere amministrativo che è stata emessa dal al fine di disciplinare le procedure di mobilità dei dirigenti scolastici, regolando dunque per gli aspetti non normati dalla contrattazione collettiva il regolamento degli opposti interessi. In particolare il convenuto ha emesso una direttiva (all. 10 memoria difensiva parte resistente – prot. n. AOOGABMI.13.25-05-2025) che ha introdotto a partire dall’anno RAGIONE_SOCIALE 2023/24, il criterio della rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici, nel rispetto di precisi limiti temporali. In particolare, l’art. 4, comma 2, stabilisce che ‘ La rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d’ufficio ‘. Effettivamente, è proprio la situazione nella quale si trova la ricorrente, essendo pacifico ed incontestato in causa che la d.ssa ha
terminato solo il primo dei tre incarichi triennali e non potrà svolgere un triennio nel nuovo incarico, perché al termine del secondo anno andrà in quiescenza per il raggiungimento dell’età pensionabile . Tuttavia, la menzionata Direttiva prevede all’art. 5 comma 4 che: ‘ Il Direttore dell o il dirigente preposto alla direzione dell’Ufficio esercita le proprie prerogative per l’attribuzione o il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici indipendentemente dai limiti temporali previsti dal precedente articolo 4, comma 2 qualora ricorrano esigenze di servizio e di buon andamento dell’Amministrazione o ricorrano casi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ‘.
Ricostruito il quadro normativo, si possono passare in rassegna i motivi per i quali si ritiene non ricorrente il requisito del fumus boni iuris , risultando pertanto assorbita ogni valutazione sul periculum .
Sotto un primo profilo ritiene, parte ricorrente che il nel destinare la ricorrente ad un nuovo RAGIONE_SOCIALE abbia violato due principi dettati dalla Direttiva sopra riportata, ed in particolare quello in base al quale la rotazione deve avvenire dopo tre trienni nella medesima istituzione scolastica, per un totale quindi di nove anni consecutivi e quello in base al quale la rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali, a condizione che il DS possa svolgere almeno un triennio nel nuovo incarico, prima del collocamento in quiescenza, ciò che per la ricorrente, prossima alla quiescenza non poteva avvenire. La prospettazione di parte ricorrente è corretta in astratto, tanto che in assenza di una motivazione della mancata conferma della ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE, in sede di proposizione del ricorso cautelare è stata concessa la tutela cautelare con decreto inaudita altera parte , ma in concreto, all’esito della costituzione del è risultato che quest’ultimo ha correttamente agito, tutelando le esigenze di servizio e buon
andamento dell’Amministrazione previste dall’art. 5 c. 4 della Direttiva sopra già riportato. La mancata conferma della d.ssa nell’incarico presso l’RAGIONE_SOCIALE trova motivazione nel verbale della Commissione incaricata per la valutazione delle domande di mobilità n. 1 del 4 luglio 2025 , nel quale si è affermato: ‘ L’accertamento ispettivo, iniziato con la notifica dell’incarico alla dott.ssa in data 20 marzo 2025, e proseguito con l’acquisizione a verbale della quasi totalità dei docenti in servizio, di molte unità di personale ATA e di alcuni genitori, si è concluso in data 13 giugno 2025 con la consegna di una documentata e circostanziata relazione, acquisita al protocollo riservato del 16.06.2025. La tendenza alle vessazioni psicologiche, all’autoritarismo e all’intimidazione da parte della dott.ssa è stata confermata anche dalle testimonianze in merito alla grave interferenza con l’attività ispettiva posta in essere dalla medesima Dirigente scolastica, la quale, già a partire dal giorno successivo alla notifica dell’avvio dell’accertamento ispettivo, ha iniziato a convocare, uno ad uno, nel suo Ufficio di Presidenza i docenti della scuola, invitandoli a sottoscrivere una breve testimonianza a sostegno del suo operato. Nelle testimonianze rilasciate da alcuni studenti della scuola, da alcuni genitori, da alcuni docenti, da alcuni componenti del personale ATA nonché da parte di ex dipendenti, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato descritto come un luogo educativo e un ambiente di lavoro in cui la comunicazione e le relazioni sono compromesse; emergono, infatti, elementi convergenti che delineano un clima organizzativo caratterizzato da scarsa trasparenza, limitata collaborazione interna e diffuse criticità relazionali. Le criticità emerse riguardano anche il piano di studi, che risulta depauperato in termini di ore di lezione rispetto ai tempi previsti dall’ordinamento vigente, con un potenziale rischio della validità del titolo di studio rilasciato. Nel corso C.F.
degli anni il graduale trasferimento del personale a tempo indeterminato e la sua sostituzione con supplenti ha avuto come ricaduta il depauperamento di competenze professionali consolidate dall’esperienza: il personale dell’RAGIONE_SOCIALE è infatti per circa metà composto da supplenti con contratto a tempo determinato e, di questi, un certo numero di docenti è sprovvisto del prescritto titolo di studio per insegnare la disciplina per la quale ha ricevuto il contratto a tempo determinato. Se si compara la situazione dell’RAGIONE_SOCIALE con quello delle altre scuole in lingua di insegnamento slovena di RAGIONE_SOCIALE, emerge che solo l’RAGIONE_SOCIALE ha il 47,83% di personale docente a tempo determinato, mentre gli altri Istituti del secondo ciclo arrivano al 20% o al 27,28% o, al massimo, al 33%. L’instabilità del corpo docente e la conseguente discontinuità didattica hanno riflessi sul più alto numero di giudizi sospesi rispetto alla media regionale e alla media nazionale, e sui risultati più bassi che vengono conseguiti nella maggioranza dei casi all’esame di Stato. Le conclusioni dell’accertamento ispettivo depongono per l’assegnazione della Dirigente presso altro RAGIONE_SOCIALE con lingua di insegnamento slovena, alla scadenza del suo attuale incarico, al fine di tutelare l’interesse pubblico prevalente al ripristino della qualità del servizio RAGIONE_SOCIALE e dell’efficacia ed efficienza del servizio pubblico statale erogato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente, nelle note conclusive ha rilevato che la mancata conferma dell’incarico avrebbe sostanzialmente natura disciplinare, in quanto non ricorrerebbero, nel caso di specie, né le esigenze legate ad una responsabilità della dirigenza, né quelle legate al servizio, né quelle legate al buon andamento dell’amministrazione (in sostanza le fattispecie che citate nell’art. 5 c. 4 della direttiva, consentono all’amministrazione di derogare alla regola della conferma nell’incarico), sicchè la mancata conferma della dirigente avrebbe ontologicamente natura disciplinare e avrebbe dovuto
essere stata preceduta dalla procedura apposita. Lo scrivente dissente quanto all’osservazione per la quale non vi fossero nel caso di specie, esigenze legate ad un buon andamento dell’amministrazione, ed un’attenta lettura degli allegati alla relazione degli ispettori intervenuti dà conto di un tanto.
16. In particolare il riferimento alle criticità relazionali riferibili alla persona della ricorrente con indubbi riflessi sull’efficienza del servizio RAGIONE_SOCIALE si rinviene diffusamente nei verbali di audizione di docenti e collaboratori allegati alla relazione degli Ha dichiarato il prof.
(all. 61 alla relazione): ‘… il clima RAGIONE_SOCIALE è molto pesante e quando la Dirigente se la prende con qualcuno lo fa davanti a tutti, inveeendo e maltrattando le persone … nella nostra scuola è difficile trovare docente di questa materia ma anche di altre…infatti nonostante le cattedre disponibili presso il nostro RAGIONE_SOCIALE il personale docente supplente preferisce accettare altri incarichi altrove..Per esempio la professoressa nonostante la cattedra presso il nostro RAGIONE_SOCIALE ha chiesto trasferimento ad altra scuola.. ‘. Ha dichiarato la sig.ra , collaboratrice scolastica : ‘ Il clima RAGIONE_SOCIALE non è per niente buono, è pesante. Il primo giorno in cui è iniziato sembrava tutto rose e fiori poi è iniziato l’incubo. La Dirigente scolastica usa rivolgersi a noi collaboratori, individualmente e genericamente in modo sgarbato, maleducato, con modi inappropriati per accuse relative a cose inutili….lo scorso anno il comportamento della Dirigente è stato molto pesante nei confronti di una collaboratrice che non ha retto allo stress ed ha dovuto chiedere il trasferimento ad altra scuola…Anch’io all’inzio non reggevo in questa situazione ma a causa del mio particolare contratto (personale delle RAGIONE_SOCIALE riassorbito) non posso chiede il trasferimento. Ero in continuo stress non volevo andare a lavoro…a lavoro non ci sono regole precise ma vengono di continuo modificate… ‘. Dello stesso tenore la dichiarazione di (all. 69), insegnante di matematica tempo
indeterminato dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale narra di un episodio assai significativo per quanto in argomento, rilevando di aver voluto prendere le distanze rispetto alla decisione della dirigente di punire uno studente facendogli pulire i bagni nel periodo del COVID, e di essere poi sentita sotto pressione per la sua opposizione. L’insegnate ha poi lamentato: ‘ la gestione della scuola è tutta accentrata nelle man i della DS…tra il personale c’è un forte turn over, molti che arrivano non reggono e ci sono frequenti sostituzioni di personale anche durante l’anno. Negli organi collegiali non c’è molta discussione. Le giovani leve appena arrivate non se la sentono di esprimere giudizi e noi più anziani di servizio siamo oramai stanchi ‘. Ha ancora dichiarato , docente di fisica a tempo determinato (doc. 73): ‘ La Dirigente scolastica accentra tutte le decisioni su di sé. E’ mia impressione che in questo modo si allungano le procedure…vorrei aggiungere che quando la Dirigente scolastica non è a scuola l’atmosfera è diversa, più rilassata per alcuni dei miei colleghi ‘. Ha dichiarato (doc. 74), assistente tecnico a tempo determinato: ‘ La Dirigente ci sgridava senza un perché e questa situazione ripetuta ogni giorno era diventata molto pesante, tanto da aver iniziato a pensare di lasciare il lavoro….La Dirigente si rivolgeva a me dicendomi che non so fare il mio lavoro, in che modo mi fossi laureata, utilizzando anche qualche parola inappropriata ed inoffensiva (vaffa….fai a fare gli gnocchi…a casa abbiamo una trattoria…Ricordando questi episodi la testimone ha un momento di sconforto e ha necessità di riprendersi ‘. Di interesse, per quanto in causa anche la dichiarazione della prof.ssa di Storia a tempo indeterminato (all. 76): ‘ Nel collegio dei docenti o nei consigli di classe la Dirigente tende ad imporre la sua visione, se un docente non vota come vorrebbe la dirigente, la Dirigente trova il modo di vendicarsi o con l’orario di servizio, come quello che ho trovato da marzo 2025 il martedì con tre ore di buco, o
negando la possibilità di partecipare ai viaggi d’istruzione che consentono ai docenti di recuperare le ore di lezione non effettuate ‘. Ancor più significativa è la dichiarazione della prof.ssa (all. 77), la quale ha dichiarato: ‘.. più problematico è il rapporto con il personale di segreteria, sono in pochi e non riescono a seguire tutte le pratiche…ho presentato richiesta di ricostruzione carriera da anni e non riesco ad avere risposta concreta da parte della segreteria che allunga i tempi della consegna…la Dirigente scolastica non si comporta con tutti allo stesso modo: ci sono alcuni, pochi docenti, che fanno parte della sua ristretta cerchia di collaboratori con i quali è molto corretta, e poi ci sono altri ai quali rende la vita difficile. Bisogna stare molto attenti a quello che si dice, se non si concorda con le sue posizioni è la fine. La Dirigente non perdona e sa diventare molto vendicativa. Il corpo docente sa che è impossibile prendere posizione su qualcosa che la Dirigente propone o decide. Per questo motivo negli organi collegiali le mozioni sono prese a maggioranza senza grosse discussioni perché tutti sanno che è impossibile discutere con lei ..’. Di tenore analogo risultano dichiarazioni rilasciate dall’assistente amministrativo (all. 79) e dalla docente (all. 80).
17. Le criticità relazionali e le disfunzioni organizzative trovano conferma nel contenuto dei verbali di audizione delle classi di studenti maggiorenni (all.8, 10, 25 e 28 alla relazione degli ispettori), i quali hanno lamentato la discontinuità didattica legata all’eccessivo turnover degli insegnanti, il pesante stress al quale questi ultimi sono sottoposti per il trattamento riservatogli dalla dirigente, la delusione di essere stati a volte apostrofati dalla dirigente in modo offensivo, il ricorrere di varie problematiche a livello organizzativo.
18. Ne scaturisce il quadro di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel quale le difficoltà relazionali della dirigente con il personale della scuola e talvolta anche con
gli studenti, il suo approcciarsi alle scelte operative con tratto autoritario piuttosto che autorevole, hanno creato un diffuso malessere nel personale, con inevitabili riflessi sull’efficienza del servizio RAGIONE_SOCIALE. Al di là dell’elevato turnover nel personale come conseguenza del clima tutt’altro che disteso, circostanza che parte ricorrente contesta ma che pare potersi dire accertata in base alle dichiarazioni dei docenti contenenti riferimenti specifici a persone e periodi, non si può non osservare che tale modo di porsi rispetto ai propri dipendenti ed in parte nei confronti degli studenti, mina alla base il clima di serenità nel quale deve svolgersi l’attività didattica e tutte le attività che della stessa ne sono l’ineliminabile presupposto. Nondimeno, a proposito di riflessi sul buon andamento dell’Amministrazione, non si può non rilevare che la mancanza di effettiva partecipazione dei docenti ai collegi come conseguenza dell’imposizione da parte della dirigente, delle proprie determinazioni, così come emerge dalla lettura delle dichiarazioni per cui è causa, costituisce seria deviazione dal modello di funzionamento dell’organ o così come ideato dal legislatore, il quale nel D. Lgs. 297/1994, ha attribuito al dirigente funzioni di coordinamento. Né si può contestare la fondatezza della condotta dell’Amministrazione assumendo il carattere disciplinare del trasferimento: è vero che molte condotte fra quelle denunciate dai dipendenti hanno carattere disciplinare, ma l’Amministrazione ha agito deducendo il risvolto che tali condotte , per il loro numero, frequenza ed intensità, possono aver avuto sull’andamento dell’amministrazione, piano di considerazione dell’agire della dirigente del tutto differente da quello disciplinare.
19. Qua nto all’utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori, si deve osservare che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990). In particolare, da una prima angolazione la suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell’istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto i verbali di accertamento amministrativo degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti previdenziali-assistenziali, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997,
Cass. Sez. Un. n. 916/1996). Nel caso di specie lo scrivente non può che apprezzare, in senso sfavorevole alla ricorrente, che ben 11 fra docenti ed amministrativi sui 16 sentiti, hanno fatto riferimento con costanza a difficoltà relazionali con la dirigente, facendo spesso riferimento ad episodi ben determinati.
Quanto ai restanti 5, che invece danno conto di un clima sereno, e che dunque negano per lo più l’esistenza di qualsiasi problematica non si può non rilevare, e quest’ultimo è ulteriore elemento che secondo un prudente apprezzamento deve essere valutato a sfavore di parte ricorrente, che la dirigente nel corso dell’ispezione ha convocato il personale operante nella scuola per chiedere allo stesso di sottoscrivere una dichiarazione a suo favore . Condotta quest’ultima, che da un lato costituisce un tentativo di inquinare le risultanze dell’ispezione ministeriale sfruttando la posizione occupata nell’RAGIONE_SOCIALE, e che dall’altro ancora una volta rivela una concezione autoritaria del ruolo dirigenziale che non appartiene, nel nostro ordinamento giuridico, né all’ambito RAGIONE_SOCIALE né a quello di qualsiasi altro settore lavorativo privato o pubblico, ferme le eccezioni relative alle forze armate nei quali il rapporto gerarchico ha altra pregnanza.
Quanto poi all’assenza di motivazione nel provvedimento che ha destinato ad altro incarico la ricorrente, la prospettazione di parte ricorrente è del tutto infondata, avendo la Corte di Cassazione ripetutamente affermato che: ‘ Nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell’atto ed agli effetti che esso produce, dall’altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di
lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l’art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi ‘ (Cass. nr. 24122/2022). Del resto, parte resistente ha prodotto i verbali della Commissione incaricata di pronunciarsi sugli incarichi (doc. 12 memori difensiva), e la motivazione è presente ed è stata sopra riportata.
Parimenti infondata appare la prospettazione attorea relativa alla presunta incompatibilità fra le condizioni di salute della ricorrente ed il trasferimento ad altro RAGIONE_SOCIALE con barriere architettoniche e plessi non omogenei a livello logistico. Ritiene difatti lo scrivente che in mancanza di una specifica previsione di tutela nell’ambito della procedura di mobilità in questione, tali problematiche debbano trovare una soluzione nell’ambito della disciplina sui ragionevoli accomodamenti dettata dal D. Lgs. Nr. 62/2024, e del resto l’Amministrazione ha indicato, costituendosi, quali potrebbero essere le soluzioni alle problematiche evidenziate dalla dirigente nel ricorso introduttivo.
Del resto, ed a conferma della necessità di rigettare la presente domanda cautelare non si può non rammentare che l’art. 23 c. 1 del D. Lgs. 165/2001 dispone che: ‘ Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile ‘, con conseguente inapplicabilità della norma per la quale ‘ il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive ‘. Parimenti deve registrarsi, in materia, l’orientamento della Corte di Cassazione, per la quale fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un
interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 1° dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867). Non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e l’interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione (Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495). Tali principi, enunciati nella diversa fattispecie della mancata attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale, a maggior ragione valgono in un caso nel quale un nuovo incarico è stato attribuito, ma presso un diverso RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ravvisare anche in tale diversa situazione il ricorrere di un interesse legittimo di carattere privatistico. Ne deriva che, anche qualora dovesse riscontrarsi la non ricorrenza della buona fede del , circostanza che per quanto motivato sopra non appare riferibile al caso di specie, la tutela invocabile sarebbe solo quella risarcitoria e non quella di carattere reale richiesta con il ricorso.
Discende, dalle superiori argomentazioni, la necessità di rigettare il ricorso, con revoca del provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra e parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese per gli altri rapporti.
PQM
Definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso e dispone la revoca del provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte ;
-condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente le spese di lite che liquida in € 1.370,00 oltre accessori ; nulla sulle spese per il resto. RAGIONE_SOCIALE 9/10/2025
Il giudice del lavoro dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME