Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12724 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12810/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso il cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliato;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa medesima in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3463/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, depositata in data 17.10.2018, N.R.G. 4546/NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Frosinone ha dichiarato l’illegittimità di due contratti a tempo determinato, il primo dei quali stipulato con decorrenza dal 1.9.2002 tra l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di € 18.000,00 (pari a 10 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La COGNOME era stata assunta a tempo indeterminato dall’IPI dal 17.1.2005 ed in data in data 31.5.2010 era transitata presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrato ex lege nella titolarità dei rapporti giuridici del soppresso I.P.I. a seguito RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘IPI.
La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto avverso tale sentenza dal RAGIONE_SOCIALE ed ha parzialmente accolto l’appello incidentale, dichiarando la decorrenza dal 1.7.2005 del diritto di NOME COGNOME a conservare l’anzianità di servizio maturata presso l’IPI.
La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello principale ed ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito alcuna prova RAGIONE_SOCIALEe causali apposte ai contratti e del loro collegamento con l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 non in via diretta, ma quale parametro per la quantificazione del danno.
Ha richiamato i propri precedenti, secondo cui alla vicenda RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. e del contestuale trasferimento dei suoi compiti e RAGIONE_SOCIALEe sue attribuzioni al RAGIONE_SOCIALE si applicano l’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001 e l’art. 2112 cod. civ., ed ha riconosciuto l’anzianità di servizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal 17.1.2005 (data RAGIONE_SOCIALEa sua assunzione a tempo indeterminato) al 31.5.2010 (data del passaggio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso prospettando due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 e del d. lgs. n. 165/2001.
Evidenzia che non si è in presenza di un trasferimento di contratto di lavoro, in quanto il primo datore di lavoro era un ente privato soppresso ex lege i cui compiti sono stati trasferiti al
RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data RAGIONE_SOCIALEa soppressione.
Deduce che l’art. 32 comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 non si presta ad un’utilizzazione parametrica, evidenziando che la COGNOME aveva già ottenuto il bene RAGIONE_SOCIALEa vita in discussione (un rapporto a tempo indeterminato) e che la conversione del contratto non si applica alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge che la COGNOME è transitata presso il RAGIONE_SOCIALE in quanto era già in servizio a tempo indeterminato presso l’RAGIONE_SOCIALE. e sostiene l’insussistenza di un danno risarcibile.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.
Evidenzia che l’anzianità di servizio non costituisce il contenuto di un diritto a sé stante, ma è di volta in volta ricollegabile a specifiche utilità che il dipendente può vantare, utilità che nella fattispecie sono state dedotte solo in via eventuale ed ipotetica.
Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso; evidenzia che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), e non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati ad enti pubblici; sostiene che i rapporti di lavoro gestiti dall’I.P.I. non rientrano nell’abito applicativo del d. lgs. n. 165/2001.
Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza impugnata non ha accolto l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nella parte in cui ha lamentato la mancata conversione del rapporto dalla data di stipula del primo contratto a tempo determinato, ma ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato (ha infatti rigettato l’appello principale nella parte in cui ha denunciato l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe statuizioni sul risarcimento del danno).
L’assunto del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo cui l’I .P.I. ha natura di ente privato, è infondato, in conformità ai principi espressi da questa Corte (Cass. n. 28060/2020, cui è stata data continuità da Cass. nn. 28409/2020; 28624/2020, Cass. n. 40399/2021 e Cass. n. 641/2022, nonché da Cass. n. 289/2024 ).
Questa Corte ha innanzitutto evidenziato che l’art. 7, comma 20, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione degli enti di cui all’allegato 2 al medesimo decreto legge ed ha previsto che i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate, con trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso i predetti enti al momento RAGIONE_SOCIALEa soppressione alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del medesimo allegato.
In attuazione di detta norma, il RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE e con il RAGIONE_SOCIALE hanno adottato il decreto interministeriale 11 febbraio 2011 (in G.U. Serie Generale n. 83 del 11.04.2011) recante la Tabella di corrispondenza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE e trasferito al RAGIONE_SOCIALE.
Si è dunque ritenuto che all’atto RAGIONE_SOCIALEa soppressione, l’I.P.I. era già un ente pubblico, essendo inimmaginabile che il legislatore avesse inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo; si è inoltre rilevato che depone nel medesimo senso l’ espressa previsione di cui al citato comma 20 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 secondo cui “gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALE Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione RAGIONE_SOCIALEa spesa o nei bilanci RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici”.
Questa Corte ha infatti evidenziato che se non si fosse trattato di un ente pubblico ma di un soggetto privato, la disposizione che ne ha disposto la soppressione, contestualmente prevedendo il passaggio del personale I.P.I. nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe certamente esposta a profili di illegittimità costituzione sia per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 Cost. sia per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. (la Corte costituzionale nella sentenza 13 aprile 2017 n. 86 si è occupata RAGIONE_SOCIALEa questione di illegittimità costituzionale proprio RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 20, d.l. 78 del 2010, ma con riferimento ad altro ente soppresso con quella norma ed ha sottolineato l’esigenza di “emanare disposizioni” anche “per il rilancio RAGIONE_SOCIALEa competitività economica” di talché la soppressione di determinati enti pubblici e le modalità di allocazione RAGIONE_SOCIALEe relative funzioni sono state anche ispirate all’esigenza, espressamente enunciata, di accrescere la competitività, attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa).
La natura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. si desume anche dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, comma 15, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla I. 15 luglio 2011, n. 111, che ha chiarito che: «L’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione».
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il d.l. n. 78 del 2018 di soppressione RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. assume una chiara valenza ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE che l’RAGIONE_SOCIALE aveva acquisto come si evince dai plurimi interventi legislativi di cui si è detto.
Ciò premesso, va rilevato che dalla sentenza impugnata risulta l’assunzione a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALEa COGNOME dal 7.1.2005 (circostanza rispetto alla quale non risultano rilievi né questioni RAGIONE_SOCIALEe parti), ma non si desumono le modalità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione.
Il ricorso, nel censurare le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata relative al risarcimento del danno, si limita a dedurre che la COGNOME ha ottenuto il bene RAGIONE_SOCIALEa vita in discussione (l’assunzione a tempo indeterminato), ma non deduce che tale assunzione è avvenuta in forza di una stabilizzazione , né che l’eventuale stabilizzazione fosse in rapporto causale con l’abuso.
Questa Corte ha in proposito evidenziato, ed i principi sono stati recentemente ribaditi (v. Cass. n. 35145/2023) che l’efficacia sanante RAGIONE_SOCIALEa assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. n. 6935/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n.7061/2018 e Cass. n. 29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo – nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. n. 7982/2018) – sia sotto il profilo oggettivo, nel senso RAGIONE_SOCIALEa esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. n. 15353/2020). Come già esposto nella citata pronuncia nr. 15353/2020, affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che l’assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest’ultima.
Si è poi ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l’effetto pregiudizievole.
Si è dunque affermato che il rapporto diretto ed immediato ex art. 1223 cod. civ. sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine – come accadeva nel settore scolastico in virtù RAGIONE_SOCIALE‘avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e RAGIONE_SOCIALEe procedure avviate ex lege n. 296/2006, articolo 1, comma 519.
Si è invece ritenuto che qualora l’immissione in ruolo avvenga all’esito di una procedura di tipo concorsuale, l’assunzione non è in relazione immediata e diretta con l’abuso ma, piuttosto, è l’effetto diretto del superamento RAGIONE_SOCIALEa selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, essendo anche tale conclusione è conforme all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia.
Non è fondato nemmeno il rilievo del RAGIONE_SOCIALE ricorrente in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità risarcitoria, avendo le Sezioni Unite di questa Corte nel noto arresto di cui alla sentenza n. 5072 del 2016 individuato nell’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del
2010 un parametro congruo per il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, ravvisando in quest’ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori .
6. Il secondo motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni già indicate da Cass. n. 23987/2022 pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa.
Con la richiamata decisione, a sua volta resa dando continuità ad un orientamento già espresso (cfr. Cass. n. 28409/2020, Cass. n. 28624/ 2020, Cass. n. 40399/2021, Cass. n. 641 del 2022 e Cass. n. 289/2024 citt.) si è in sintesi evidenziato che il d.l. 31 maggio 2010 n. 78 ha disposto la soppressione degli enti di cui all’allegato 2 al medesimo d.l., qualificandoli come “enti pubblici”, sicché l’ I.P.I., come già sopra ricordato, evidentemente a quella data aveva già acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico, non essendo immaginabile che il legislatore avesse inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente per poi contestualmente sopprimerlo; è stato pertanto ritenuto fondato il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha lamentato l’erronea applicazione al passaggio di personale dall’I.P.I. all’RAGIONE_SOCIALE statale RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 anziché RAGIONE_SOCIALEa disposizione speciale dettata dal richiamato d.l. n. 78/2010, art. 7, comma 20.
Si è in particolare rilevato che la disposizione in parola assicura ai dipendenti trasferiti il mantenimento del solo trattamento RAGIONE_SOCIALE fondamentale ed accessorio corrisposto al momento del nuovo inquadramento limitatamente alle voci fisse e continuative e prevede, nel caso in cui esso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di destinazione, l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti; si è precisato, in particolare, che ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE‘assegno personale ciò che rileva è il carattere fisso e continuativo del compenso, che è connaturato al trattamento fondamentale ma ricorre anche per quelle voci del trattamento accessorio che non siano correlate al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e siano certe nell’ an e nel quantum .
In ordine all’anzianità di servizio si è in particolare ribadito che, anche nei casi di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, l’anzianità medesima di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base RAGIONE_SOCIALEa diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica ed
economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto, non RAGIONE_SOCIALEe mere aspettative ( cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
La sentenza impugnata non è, quindi, conforme ai principi di diritto sopra richiamati, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, in quanto ha applicato la disciplina dettata dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, in luogo di quella contenuta nell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 ed ha riconosciuto un diritto assoluto del lavoratore alla conservazione RAGIONE_SOCIALEa anzianità di servizio, con decorrenza dal 17.1.2005, data in cui la COGNOME è stata assunta a tempo indeterminato dall’I .P.I.
In conclusione va accolto il secondo motivo e va rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.