Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5705 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5705 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15657-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
ricorrenti principali – controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 39/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2023 R.G.N. 3600/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, dichiarò la nullità del trasferimento di ramo d’azienda intercorso tra RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1° novembre 2018 e, per l’eff etto, condannò la RAGIONE_SOCIALE al ripristino del rapporto con i lavoratori con ogni conseguenza di legge e vinte le spese.
La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le originarie domande dei lavoratori in epigrafe indicati.
In estrema sintesi, contrariamente al giudice di prima istanza che aveva valorizzato la mancanza del requisito della preesistenza del ramo d’azienda ceduto, ha ritenuto che ‘il requisito della preesistenza è stato esplicitamente eliminato dalla riforma del 2003 e non trova alcun riscontro nelle indicazioni comunitarie’.
Passando ad esaminare, quindi, il requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, la Corte territoriale ha affermato che ‘l’attività trasferita a RAGIONE_SOCIALE era un’attività economicamente organizzata, funzionalmente autonoma, con una struttura
produttiva idonea a svolgere l’attività, e come tale valutabile al momento della cessione’.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso in via principale i soccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, articolando controricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Ad esso hanno resistito i lavoratori con controricorso.
Le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., ‘per erronea ricognizione della fattispecie astratta dell’autonomia funzionale del ramo di azienda da cedere, in ordine all’esclusione del requisito della preesistenza del ramo’.
Si contesta diffusamente la sentenza impugnata che ha ritenuto di effettuare una valutazione della sussistenza del requisito dell’autonomia funzionale del ramo ceduto prescindendo dal requisito della sua preesistenza, in violazione o, comunque, falsamente applicando l’art. 2112 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a seguito della modifica dell’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Il motivo di gravame è fondato.
La Corte territoriale non indica, né si confronta adeguatamente con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c., necessario accertare anche la preesistenza del ramo d’azienda ceduto.
Ancora di recente (Cass. n. 18947/2025) si è ribadito come questa Corte abbia affermato che, ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017) (tra molte v.: Cass. n. 22249/2021; Cass. n. 7364/2021; Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 19141/2015; Cass. n. 8 757/2014; alle quali tutte si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il Collegio non riscontra elementi per mutare il richiamato orientamento (cfr. art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), né -a ben vedere -la sentenza impugnata ne evidenzia, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa ‘ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.)
e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)’ (Cass. S ez. Un. n. 15144/2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 23675/2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, ‘dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni’ (in termini: Cass. S ez. Un. n. 11747/2019; conf. Cass. n. 2663/2022; v. pure Cass. Sez. Un. n. 8486/2024), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire – ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive -delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge; ne consegue che, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, come più volte recentemente ribadito da questa Corte sulla base delle considerazioni che precedono (cfr., tra innumerevoli, Cass. n. 14204/2023, in materia di interpretazione di contratti collettivi; Cass. n. 11938/2023, Cass. n. 9749/2023 e Cass. n. 6840/2023, in materia di prescrizione; Cass. n. 6668/2023 e Cass. n. 6653/2023, in materia di cd. ‘doppia retribuzione’ conseguente a cessione di ramo d ‘azienda; Cass. n. 22168/2022, in materia di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010; Cass. n. 10729/2023, Cass. n. 35666/2021, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 18948/2021 e Cass. n. 7364/2021, proprio in materia di art. 2112 c.c.; Cass. n. 21569/ 2019, in materia di indennità cd. ‘De
NOME; Cass. n. 6668 /2019, in materia di somministrazione; Cass. n. 26671/2018, in materia di ammissione di crediti al passivo del fallimento; ab imo Cass. n. 17010/2014).
L’erronea ricognizione degli elementi costituivi necessari ad integrare la fattispecie astratta dell’art. 2112 c.c. inficia integralmente l’accertamento condotto dalla sentenza impugnata esclusivamente sul versante dell’autonomia funzionale del ramo e compiuto con riferimento esplicito ‘al momento della cessione’ , con manifesta indifferenza circa il requisito della preesistenza.
L’accoglimento del primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata, determina l’assorbimento degli altri, successivi in ordine logico-giuridico, in quanto la Corte del rinvio dovrà procedere a nuovo esame dell’appello alla stregua dei richiamati principi di diritto.
Tale accoglimento determina la necessità di esaminare l’unico motivo di ricorso incidentale, proposto in via condizionata.
La società deduce: ‘nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame e, dunque, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; in subordine, nullità della sentenza per omessa motivazione e, dunque, per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.’. Si eccepisce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi -o, comunque, avrebbe omesso qualsiasi motivazione -circa la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti (ad eccezione della COGNOME) per aver proposto, successivamente alla causa di primo grado, un ricorso volto alla costituzione di un rapporto di lavoro in capo a RAGIONE_SOCIALE per l’asserita illiceità dell’appalto intercorso, dopo il trasferimento del ramo d’azienda in contesa, tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE medesima, determinando comunque -ad avviso della controricorrente -la cessazione della materia del contendere.
Tale motivo può essere esaminato unitamente all’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dalla difesa della società per la medesima ragione.
L’assunto della controricorrente incidentale non può essere condiviso.
La proposizione di altra causa con altri soggetti e con diverso oggetto non può far venire meno l’interesse ad una statuizione nel presente giudizio, anche perché -secondo giurisprudenza costante -le vicende relative al rapporto instaurato di fatto tra cessionario e lavoratori illegittimamente ceduti non sono idonee a far venire meno l’interesse ad agire di costoro nella controversia relativa alla contestata cessione del ramo d’azienda (Cass n. 13617/2014; Cass. n. 25144/2017; Cass. n. 18948/2021).
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi e rigetto del ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricor rente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME